Il Cantone promuove lo sport, l’attività e l’educazione fisica a favore di tutta la popolazione nell’interesse della salute pubblica e delle attitudini fisiche generali dei cittadini, in particolare dello sviluppo dei giovani.
Esso interviene direttamente nei settori di sua competenza e, indirettamente, con il sostegno e la coordinazione delle attività sportive promosse da terzi.
La presente legge applica la legislazione federale e le sue norme esecutive. Capitolo secondo Impianti sportivi Inventario