Il Consiglio di Stato esercita i compiti dettagliati dal presente regolamento.
Il Dipartimento del territorio (in seguito DT) esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento, e in particolare: art. 30 a) esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali ( cpv. 1 legge); art. 30 b) può delegare a terzi (società micologiche, mineralogiche, ecc.) attività di sorveglianza ( cpv. 2 legge); art. 12 c) esercita il diritto di ricorso giusta l’ g cpv. 1 LPN (art. 46 cpv. 2 legge).
La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (in seguito DSTM) decide: art. 33 a) il finanziamento di misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, di lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e informazione ( cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure la relativa partecipazione dei Patriziati (art. 33 cpv. 3 legge); art. 34 b) il finanziamento della protezione e della gestione degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale ( cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure il relativo contributo dei Comuni per gli oggetti d’importanza cantonale (art. 34 cpv. 2 legge); art. 35 c) il sussidio cantonale per la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale ( cpv. 2 e 36 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–. Sezione dello sviluppo territoriale