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480.110

Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura

RLCN

Preambolo

Regolamento

della legge cantonal e sulla protezione della natura

(RLCN)

(del 23 gennaio 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste

– la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) del 1. luglio 1966,

– l’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) del 16 gennaio 1991,

– la legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 20 01,

– la legge concernente la raccolta di funghi del 30 maggio 2005 ,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Capitolo primo

Competenze

Consiglio di Stato, Dipartimento del territorio,

Divisione dello sviluppo territoriale e della mo bilità

Art. 1

Il Consiglio di Stato esercita i compiti dettagliati dal presente regolamento.

Il Dipartimento del territorio (in seguito DT) esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento, e in particolare: art. 30 a) esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali ( cpv. 1 legge); art. 30 b) può delegare a terzi (società micologiche, mineralogiche, ecc.) attività di sorveglianza ( cpv. 2 legge); art. 12 c) esercita il diritto di ricorso giusta l’ g cpv. 1 LPN (art. 46 cpv. 2 legge).

La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (in seguito DSTM) decide: art. 33 a) il finanziamento di misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, di lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e informazione ( cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure la relativa partecipazione dei Patriziati (art. 33 cpv. 3 legge); art. 34 b) il finanziamento della protezione e della gestione degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale ( cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure il relativo contributo dei Comuni per gli oggetti d’importanza cantonale (art. 34 cpv. 2 legge); art. 35 c) il sussidio cantonale per la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale ( cpv. 2 e 36 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–. Sezione dello sviluppo territoriale

Art. 2

La Sezione dello sviluppo territoriale (in seguito SST) prende le decisioni non attribuite per competenza ad altre autorità.

In particolare, la SST : art. 13 a) gestisce la procedura relativa ai decreti di protezione ( cpv. 2 legge);

  1. raccoglie i preavvisi interni, per i quali può imporre termini e scadenze;
  2. ha la facoltà, nel caso vi fossero preavvisi discordanti sui decreti di protezione, di ponderare gli interessi e di formulare la proposta conclusiva all’attenzione del DT o del Consiglio di Stato, tenendo segnatamente conto dei principi materiali della legislazione; art. 5 d) elabora linee guida sui temi disciplinati dalla legislazione in materia di protezione della natura ( legge); art. 33 e) decide il finanziamento di misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, di lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e informazione ( cpv. 1 legge) sino a fr. 100’000.–, come pure la relativa partecipazione dei Patriziati (art. 33 cpv. 3 legge); art. 34 f) decide il finanziamento della protezione e della gestione degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale ( cpv. 1 legge) sino a fr. 100’000.–, come pure il relativo contributo dei Comuni per gli oggetti d’importanza cantonale (art. 34 cpv. 2 legge); art. 35 g) decide il sussidio cantonale per la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale ( cpv. 2 e 36 legge) sino a fr. 100’000.–. Ufficio della natura e del paesaggio

Art. 3

L’Ufficio della natura e del paesaggio (in seguito UNP) è il servizio ufficiale incaricato della protezione della natura ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 OPN.

In particolare, esso:

  1. vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione delle componenti naturali, ad eccezione di quelli relativi a rocce, minerali e fossili; art. 4 b) cura l’informazione relativa all’applicazione della legge cantonale sulla protezione della natura e del regolamento ( legge); art. 5 c) provvede alla consulenza tecnica di Comuni, Patriziati e altri enti ( legge); art. 9 d) esige la prestazione di garanzie (segnatamente fideiussioni bancarie o altre garanzie adeguate) per i provvedimenti di cui all’ della legge; art. 13 e) elabora i decreti di protezione ( cpv. 2 legge);
  2. attua i provvedimenti di protezione stabiliti dai decreti di protezione nonché gli interventi di valorizzazione dei biotopi e dei geotopi d’importanza nazionale e cantonale;
  3. verifica l’esito dell’attuazione dei provvedimenti di protezione; art. 17 h) stipula gli accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale ( legge). Museo di storia naturale

Art. 4

Il Museo di storia naturale (in seguito MCSN): art. 4 a) svolge indagini scientifiche sulle componenti naturali ( legge); art. 4 b) cura la divulgazione scientifica e didattica relativa al patrimonio naturalistico del Cantone Ticino ( legge); art. 22 c) vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione di rocce, minerali e fossili ( e segg. legge); art. 28 d) stabilisce l’ammontare delle indennità ai sensi dell’ cpv. 3 della legge;

  1. svolge gli altri compiti dettagliati dal regolamento. Comuni

Art. 5

I Comuni: art. 16 a) assicurano la protezione dei comparti naturali, degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d’importanza locale ( legge e art. 16 regolamento); art. 31 b) segnalano all’UNP le situazioni suscettibili di compromettere la protezione delle componenti naturali ( cpv. 1 legge); art. 31 c) collaborano all’allestimento del rapporto periodico sulla natura ( cpv. 2 legge e art. 9 regolamento).

I Municipi: art. 9 a) esigono la prestazione di garanzie (segnatamente fideiussioni bancarie o altre garanzie adeguate) per i provvedimenti di cui all’ della legge relativi ad oggetti degni di protezione di importanza locale;

  1. svolgono gli altri compiti dettagliati dal regolamento. Patriziati, enti regionali di sviluppo e associazioni

Art. 6

I Patriziati cooperano alla protezione delle componenti naturali; in particolare essi segnalano all’UNP le situazioni suscettibili di comprometterle (art. 31 cpv. 1 legge). art. 31 2 Gli Enti regionali di sviluppo tengono conto delle esigenze della protezione della natura nell’allestimento dei programmi di sviluppo ( cpv. 3 legge). art. 32 3 Le associazioni di protezione della natura e del paesaggio collaborano con il Cantone e i Comuni alla realizzazione degli obietti vi della legge ( legge). Capitolo secondo Definizioni Componenti na turali art. 2 ( legge)

Art. 7

. Costituiscono comparti naturali le porzioni di territorio, in cui la natura è predominante per la ricchezza di ambienti e popolazioni animali, vegetali o fungine, oppure quale test imonianza di processi naturali.

. S ingoli elementi naturali del paesaggio (elementi emergenti) sono componenti isolate che si distinguono per il loro grado di naturalità (sorgenti e cascate, massi erratici, singoli alberi, ecc.).

. Sono biotopi gli spazi vitali di popolazioni indigene di vegetali, funghi o animali (torbiere, prati magri, boschi golenali, siepi e cespuglieti, ecc.).

. Sono geotopi le porzioni limitate di territorio di particolare significato morfologico (es. fenomeni carsici come grotte e doline, fenomeni di erosione fluviale o glaciale come le gole o le rocce montonate), geologico (es. giacimenti di minerali, manifestazioni del corrugamento alpino) o paleontologico (es. affioramenti fossiliferi).

. La flora è l’insieme delle specie vegetali che crescono allo stato selvatico sul territo rio cantonale.

. Sono funghi l’insieme delle specie fungine che crescono allo stato selvatico sul territo rio cantonale.

. La fauna è l’insieme delle popolazioni animali che vivono allo stato selvatico sul terri torio cantonale.

. Per rocce s’intendono gli aggregati di minerali nelle loro manifestazioni più diverse: magmatiche, metamorfiche o sedimentarie (es. granito, gneiss, arenaria).

. Per minerali s’intendono le strutture cristalline, singole e omogenee (es. i cristalli di quarzo, i granati, le rose di ferro, ecc.), come pure i composti minerari dei filoni metalliferi (es. minerali di piombo, oro e argento).

. I fossili sono resti di organismi (oppure loro tracce) appartenuti a epoche remote, conservati nella crosta terrestre grazie a processi di mineralizzazione. TITOLO II Misure di promozione Valorizzazione e recupero art. 6 ( legge, art. 18 b cpv. 2 LPN, art. 15 OPN)

Art. 8

L’utilizzazione del suolo (agricoltura, selvicoltura) e delle acque (correzioni dei corsi d’acqua, captazioni, immissioni di acque reflue e rilascio di deflussi) devono rispettare e promuovere, per quanto possibile, la diversità biologica del territorio.

La compensazione ecologica all’interno dei comprensori intensivamente sfruttati (all’interno e all’esterno degli insediamenti) persegue lo scopo di:

  1. migliorare le funzioni ecologiche, in particolare favorendo la varietà delle specie;
  2. collegare fra loro biotopi isolati, ricostituendo ambienti naturali o seminaturali, o se necessario creandone di nuovi;
  3. integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate;
  4. diversificare il paesaggio. Rapporto sulla natura art. 7 ( e 31 cpv. 2 legge)

Art. 9

Il rapporto sulla natura è allestito, di regola ogni quattro anni, allo scopo di illustrare la situazione delle componenti naturali, riferire circa l’efficacia dei provvedimenti di protezione già adottati e propo rre, se del caso, nuove misure.

Esso è elaborato dall’UNP, previa raccolta presso i Comuni delle informazioni relative ai loro interven ti.

Il rapporto è adottato dal Consiglio di Stato e reso di pubblica consultazione mediante il sito web del Cantone. TITOLO III Misure di protezione Capitolo 1 Oggetti e principi della protezione Oggetti particolarmente degni di protezione art. 8 ( legge, art. 18 cpv. 1 bis LPN, art. 14 OPN)

Art. 10

Sono particolarmente degni di protezione:

  1. i comparti naturali esemplari, perché rappresentano i tratti tipici di una regione o fenomeni naturali particolari, o caratteristici per particolarità e originalità sia formali che di contenuto;
  2. gli elementi naturali emergenti , che si distinguono da altri per valore naturalistico, esemplarità, valore storico-culturale o forza espressiva nel territorio; art. 14 c) i biotopi necessari alla sopravvivenza di piante, funghi e animali designati sulla base dell’ cpv. 3 OPN;
  3. i geotopi di particolare interesse morfologico, geologico o paleontologico per pregio scientifico, valore didattico, significato storico-culturale o esemplarità paesaggistica;
  4. le specie indigene vegetali, fungine e animali rare, perché poco diffuse sul territorio in ragione della loro bassa densità di popolazione, di specifiche esigenze di habitat o al margine della propria area di diffusione; minacciate, perché in regresso, segnatamente iscritte nelle liste rosse pubblicate o riconosciute dalla Confederazione, o d’interesse scientifico, come quelle sopravvissute in situ all ’ultima glaciazione (endemiti);
  5. le rocce e i minerali rari o di particolare interesse scientifico;
  6. tutti i fossili . Provvedimenti generali art. 9 ( legge, art. 18 cpv. 1 ter LPN, art. 14 cpv. 6 e 7 OPN)

Art. 11

Interventi suscettibili di pregiudicare oggetti particolarmente degni di protezione possono essere autorizzati solo se indispensabili nel luogo previsto e rispondenti ad esigenze preponderanti. Per i biotopi, nella ponderazione degli interessi si considerano gli aspetti elencati all’art. 14 cpv. 6 OPN.

Nel caso in cui tali interventi debbano essere autorizzati, al responsabile dell’intervento sono ordinati provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile.

Qualora ciò non fosse possibile, per i biotopi degni di protezione è ordinato al responsabile dell’intervento di provvedere alla loro ricostituzione o ad una sostituzione confacente nella medesima regione. Capitolo 2 Protezione di comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi Sezione 1 Classificazione e inventari Inventari art. 11 ( legge)

Art. 12

L’UNP elabora e aggiorna gli inventari cantonali, di carattere informativo, nei quali sono elencati i comparti naturali, gli elementi naturali emergenti, i biotopi e i geotopi:

  1. particolarmente degni di protezione d’importanza cantonale;
  2. per i quali si propone la protezione a livello locale.

I Municipi elaborano e aggiornano l’inventario comunale dei comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi particolarmente degni di protezione d’importanza locale.

L’inventario comunale, di carattere informativo, è approvato dall’UNP. Sezione 2 Istituzione della protezione Categorie di protezione art. 12 ( legge)

Art. 13

Le categorie di protezione sono definite come segue.

  1. Riserva natur ale

La riserva naturale è costituita da un’area, nella quale l’ambiente naturale è conservato e pro tetto nella sua integrità.

Possono essere delimitate riserve naturali integrali, nelle quali alla natura è lasciato libero corso, o riserve naturali orientate, il cui sviluppo è indirizzato da provvedimenti gestionali mirati.

La riserva naturale è di regola accessibile solo per interventi di salvaguardia, di gestione (riserva naturale orientata) o per motivi di studio. II. Zona di protezione della natura

La zona di protezione della natura è un’area con contenuti naturalistici protetti nelle loro speci ficità e particolarità.

Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l’accesso è permesso, ma regolato con riguardo alle finalità di protezione.

Sono incentivati interventi di gestione attiva dei contenuti naturalistici presenti. III. Zona di protezione del paesaggio

La zona di protezione del paesaggio delimita un comparto di territorio con contenuti naturalistici protetti n el loro complesso.

Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l’accesso è, di principio, garanti to.

Sono incentivate le utilizzazioni che valorizzano il comparto, segnatamente quelle agricole e fo restali. IV. Parco naturale Il parco naturale è costituito da un comparto di territorio con contenuti naturalistici e paesaggistici importanti, nel quale la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti naturali sono abbinate ad attività didattiche, ricreative, culturali ed economiche.

  1. Monumento naturale

Il monumento naturale è costituito da un singolo elemento emergente.

Il monumento naturale deve essere conservato e valorizzato. È segnatamente vietato qualsiasi intervento suscett ibile di modificarne l’aspetto.

Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del monumento naturale deve essere delimitato un perimetro di rispetto, entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del monumento. Strumenti del Ca ntone

  1. pianificazio ne del territorio art. 13 ( cpv. 1 legge)

Art. 14

I comparti naturali d’importanza nazionale e cantonale sono protetti dal Cantone con piani d’utilizzazione cantonali (art. 44 e segg. Lst) oppure mediante i piani regolatori comunali (art. 18 e segg. Lst). In questo caso la protezione è disposta dal Consiglio di Stato in sede d’approvazione del piano (art. 29 Lst).

Lo strumento adottato :

  1. indica i contenuti naturalistici protetti ; art. 13 b) dispone l’istituzione di una protezione secondo le categorie da I a IV dell’ ;
  2. disciplina l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di gestione ammessi, come pure le misure di valorizzazione ;
  3. individua le modalità di finanziamento e un programma di attuazione, di carattere indicativo.
  4. decreto di protezione art. 13 ( cpv. 2, 14 e segg. legge)

Art. 15

Gli elementi emergenti, i biotopi e i geotopi d’importanza nazionale e cantonale sono protetti medi ante decreto di protezione, che

  1. indica i contenuti naturalistici protetti; art. 13 b) dispone l’istituzione di una protezione secondo le categorie da I a V dell’ ;
  2. disciplina almeno l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di gestione ammessi; può inoltre stabilire le misure di valorizzazione. [1]

La SST consulta i proprietari, i gestori e i Comuni interessati, in partic olare sull’esten sione della protezione e sui provvedimenti previsti, in vista dell’elaboraz ione del decreto di protezione.

Il decreto è adottato dal Consiglio di Stato e pubblicato per trenta giorni presso i Comuni interessati, previo annuncio sul foglio ufficiale e avviso personale (per lettera sempli ce) ai proprietari interessati.

In presenza di una revisione o modifica del piano regolatore comunale, il decreto può essere coordinato con la procedura di piano regolatore giusta la Lst; si applica la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord). Di conseguenza: art. 27 a) il progetto di decreto è pubblicato per osservazioni contestualmente alla pubblicazione di cui all’ Lst; art. 29 b) il decreto è adottato contestualmente all’approvazione del piano regolatore giusta l’ cpv. 1 Lst. [2] Strumenti del Comune art. 16 ( legge)

Art. 16

I comparti naturali, gli elementi emergenti, i biotopi e i geotopi d’importanza locale sono protetti mediante il piano regolatore comunale, che:

  1. indica i contenuti naturalistici protetti ; art. 13 b) dispone l’istituzione di una protezione secondo le c ategorie da I a V dell’ ;
  2. disciplina l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di gestione ammessi, come pure le misure di valorizzazione ;
  3. individua le modalità di finanziamento e un programma di attuazione, di carattere indicativo. Sezione 3 Gestione dei biotopi Accordi di gestione art. 17 ( legge)

Art. 17

Gli accordi di gestione sono stabiliti pe r la durata di almeno sei anni.

Essi mirano a garantire la conservazione e il recupero del valore naturalistico del biotopo, mediante la definizione e l’adozione di adeguate modalità gestionali e tecniche, come pure con la delimitazione di zone cuscinetto attorno al biotopo, a protezione dalle attività suscettibili di comprometterne l’integrità.

Al gestore è riconosciuto un equo compenso per l’esecuzione delle misure di gestione definite dall’accordo, tenuto conto dei contributi già previsti dalla legislazione in materia di agricoltura; esso è stabilito in base ad una Direttiva cantonale emanata dal DT. Capitolo 3 Protezione di flora, funghi e fauna Prevenzione dall’estinzione delle specie art. 18 ( LPN; art. 14 OPN; art. 18 legge)

Art. 18

La prevenzione dall’estinzione delle specie ai sensi dell’art. 18 della legge, è perseguita in particolare mediante l’elaborazione di strategie, la definizione di specie prioritarie di conservazione e lo sviluppo di piani d’azione.

Le strategie analizzano la situazione dei gruppi di specie interessati e definiscono gli obiettivi di conservazione e gli attori coinvolti. I piani d’azione definiscono i comparti territoriali di particolare interesse per la singola specie, identificano gli spazi vitali, analizzano i fattori di minaccia e propongono le misure necessarie.

L’UNP, in collaborazione con il MCSN, elabora le strategie, definisce le specie prioritarie di conservazione a livello cantonale e sviluppa i relativi piani di azione. Flora, funghi e licheni protetti art. 20 ( LPN; art. 20 OPN; art. 19 legge; art. 2 Legge raccolta funghi)

Art. 19

Su tutto il territorio del Cantone sono protette le specie:

  1. elencate nell’allegato 2 all’OPN;
  2. elencate nell’alle gato 1 al regolamento.

Sono vietati la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, la distruzione, il trasporto, l’offerta in vendita, la vendita e la compera delle specie vegetali e fungine e dei li cheni protetti. art. 22 3 L’UNP può concedere deroghe ai sensi dell’ cpv. 1 LPN. Raccolta di piante, fiori e licheni art. 18 ( cpv. 2 e 3 legge)

Art. 20

La raccolta di qualsiasi specie di piante, fiori e licheni che crescono allo stato selvatico, non protette ai sensi dell’art. 19, è limitata alla quantità che ognuno può tenere nella mano.

Per la raccolta di quantitativi superiori, indipendentemente dallo scopo (commercio, studio), dev’essere chiesto il permesso all’UNP. Raccolta di bacche

Art. 21

La raccolta di bacche e simili è limitata a complessivamente 5 kg giornalieri per persona.

La raccolta di bacche e simili deve essere fatta in modo da non danneggiare le piante. È ammesso l’uso delle palette dentate (pettini) per la raccolta dei mirtilli; è per contro vietato l’utilizzo di macchinette, rastrelli e ogni altro arnese che possa provocare danni all’ambiente naturale.

L’UNP può rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto eccezionale, per motivi commerciali, nei casi in cui le persone interessate traggono una parte considerevole del loro guadagno dalla raccolta di bacche e simili. art. 35 4 L’autorizzazione ha la validità di un anno, è rinnovabile e deve essere presentata, se richiesta, agli incaricati della sorveglianza ( ). Vegetazione ripuale art. 21 ( LPN, art. 20 legge)

Art. 22

È vietata la manomissione di ogni specie vegetale sulle rive di laghi, di stagni e di corsi d’acqua allo stato naturale (vegetazione riparia).

L’UNP può concedere deroghe in casi eccezionali , segnatamente nell’ambito di interventi di valorizzazione di biotopi, rinaturazione e rivitalizzazione delle acque, nonché di progetti utili alla protezione contro le piene o strettamente d’ubicazione vincolata. Fauna protetta art. 20 ( LPN; art. 20 OPN; art. 19 legge)

Art. 23

Su tutto il territorio del Cantone sono protette le specie: art. 7 a) soggette a protezione giusta l’ legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP) e nella legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990;

  1. elencate nell’allegato 3 all’OPN;
  2. elencate nell’allegato 2 al regolamento.

È vietato, per malizia o a scopo alimentare o di lucro:

  1. uccidere o catturare per appropriarsene esemplari delle specie protette, come pure danneggiare, distruggere o asportare le loro uova, larve, crisalidi, nidi o cove;
  2. condurli seco, spedirli, metterli in vendita, esportarli, cederli, acquistarli, prenderli in custodia, vivi o morti, compresi le uova, le larve, le crisalidi e i nidi, oppure partecipare a tali atti. art. 22 3 L’UNP può concedere deroghe ai sensi dell’ cpv. 1 LPN. Cattura di animali art. 18 ( cpv. 3 legge)

Art. 24

La cattura di animali che vivono allo stato selvatico sul territorio cantonale, non protetti ai sensi dell’art. 23, è soggetta ad autorizzazione dell’UNP nei seguenti casi:

  1. cattura a scopo di lucro; art. 10 b) cattura a scopo scientifico, didattico, terapeutico o collezionistico di specie particolarmente degne di protezione giusta l’ lett. e o all’interno di oggetti particolarmente degni di protezione giusta l’art. 10 lett. a-d.

È riservata la legislazione in materia di caccia e pesca. Bandite di raccolta art. 21 ( legge)

Art. 25

Le bandite di raccolta sono istituite dal Consiglio di Stato per una durata di cinque anni, rin novabili.

Esse mirano a garantire a lungo termine il mantenimento e lo sviluppo naturale della flora, della fauna o dei funghi; esse possono essere generali o limitate a singole specie.

L’UNP provvede alla segnalazione dei confini della bandita con cartelli o altri mezzi adeguati. Capitolo 4 Protezione di rocce, minerali e fossili Autorizzazioni

  1. Principi art. 22 ( e segg. legge)

Art. 26

La ricerca e la raccolta di rocce e di minerali sono soggette all’autorizzazione del MCSN.

La ricerca e la raccolta di fossili sono vietate su tutto il territorio cantonale; il MCSN può concedere deroghe solo nell’ambito di studi scientifici condotti in collaborazione con il MCSN stesso. art. 35 3 Il cercatore deve avere con sé l’autorizzazione ed esibirla a richiesta delle persone incaricate della sorveglianza ( ).

  1. Categorie di autorizzazione art. 23 ( legge)

Art. 27

Sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:

  1. autorizzazione personale (patente): ha validità annuale (1. gennaio – 31 dicembre) e si distingue in: – autorizzazione scientifica, per comprovate finalità scientifiche – autorizzazione commerciale, nei casi di vendita del materiale estratto con un introito annuo superiore a fr. 6'000.– – autorizzazione dilettantistica, negli altri casi
  2. autorizzazione per escursioni, rilasciata: – a persone singole, al massimo per una settimana l’anno – a gruppi di almeno cinque persone, su base giornaliera.
  3. Richiesta

Art. 28

La richiesta di autorizzazione personale (patente) deve indicare:

  1. i dati personali e il domicilio del richiedente;
  2. lo scopo della ricerca.

Per la ricerca a scopo scientifico, la richiesta deve inoltre contenere:

  1. la documentazione e le refer enze che comprovino tale scopo;
  2. l’indicazi one delle zone di esplorazione;
  3. l’oggetto specifico della ricerca e della raccolta;
  4. la durata prevista dell’att ività di ricerca e di raccolta.
  5. Tasse art. 24 ( legge)

Art. 29

Sono stabilite le seguenti tasse:

  1. per la patente scientifica: nessuna tassa;
  2. per la patente commerciale:

. domiciliati nel Cantone: fr. 2’000.–

. domiciliati fuori Cantone: fr. 3’000.–

  1. per la patente dilettantistica:

. domiciliati nel Cantone: fr. 150.–

. domiciliati fuori Cantone: fr. 250.–

. richiedenti con meno di 18 anni compiuti: fr. 50.–

  1. per l’autorizzazione per escursioni:

. a persone singole (una settimana): fr. 70.–

. a gruppi di più di 5 persone: – fino a 10 persone fr. 200.– al giorno – da 11 a 20 persone fr. 350.– al giorno – per più di 21 persone fr. 500.– al giorno.

  1. Rifiuto o revoca

Art. 30

Il MCSN può negare o revocare le autorizzazioni senza indennità quando l’interesse pubblico lo esige e in particolare quando il cercatore contravviene alle dispo sizioni di legge. Mezzi per la ricerca e la raccolta

  1. Principio art. 25 ( legge)

Art. 31

Per la ricerca e la raccolta possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, segnatamente martelli, mazze, scalpelli, piccozze, badi li e leve.

  1. Deroghe (ar t. 24 e 25 cpv. 3 legge)

Art. 32

Il MCSN può concedere deroghe per l’uso di esplosivi, macchine perforanti o altri mezzi suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio (come sostanze chimiche, leve idrauliche o altro), esclusivamente a detentori della patente, quando si tratti di singoli giacimenti il cui sfruttamento richieda necessariamente l’uso di questi mezzi e sia dimostrato un interesse pubblico particolare; possono essere sentiti altri servizi cantonali che opera no sul territorio.

È esclusa la concessione di deroghe la domenica e gli altri giorni festivi riconosciuti, come pure durante il pe riodo di caccia alta.

La rich iesta di deroga deve contenere:

  1. l’ubicazione precisa (coordinate topografiche ed estratto della carta nazionale 1:25’000) e la descrizione del giacimento;
  2. le modalità di estrazione;
  3. l’indicazione del periodo nel quale si intende svolgere l’attività;
  4. l’autorizzazione scritta del proprietario del fondo interessato dalla ricerca;
  5. per l’uso di esplosivi, il permesso d’uso di esplosivi e il tipo di esplosivo previsto;
  6. per l’uso di esplosivi, la prova della stipulazione di un’assicurazione sulla responsabilità civile da parte del titolare del permesso, che preveda la copertura per almeno fr. 1’000'000.– per sinistro e per l’insieme dei danni provocati da morte, lesioni corporali e danni materiali.

La concessione della deroga è soggetta alle seguenti tasse:

  1. per l’uso di macchinari e mezzi non manuali o suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio (ad esclusione degli esplosivi), fr. 250.–;
  2. per l’uso di esplosivi, fr. 500.–. Informazione, presentazione e consegna art. 27 ( e segg. legge)

Art. 33

I cercatori sono tenuti a notificare al MCSN una lista dettagliata dei ritrovamenti effettuati, nel caso delle patenti entro il 31 marzo dell’anno seguente a quello del rilascio, rispettivamente entro 60 giorni nel caso delle autorizzazioni per escursioni.

Su richiesta, i ritrovamenti di rocce e minerali devono essere presentati al MCSN.

I ritrovamenti di fossili, così come quelli di rocce e minerali di eccezionale valore scientifico, nonché i ritrovamenti effettuati nell’esecuzione di opere pubbliche, devono essere sempre consegnati al MCSN. Bandite di ricerca e di raccolta art. 29 ( legge)

Art. 34

Le bandite di raccolta sono istituite dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni, rinnovabili.

Esse mirano a garantire a lungo termine il mantenimento dell’ambiente naturale.

Il MCSN provvede alla segnalazione dei confini della bandita con cartelli o altri mezzi adeguati. TITOLO IV Disposizioni organizzative e finanziarie Capitolo 1 Sorveglianza Sorveglianza art. 30 ( cpv. 2 legge)

Art. 35

La sorveglianza del territorio, e segnatamente delle componenti naturali, compete all’UNP, al corpo delle guardie della natura (art. 36 e segg.), al personale forestale, ai guardiacaccia, ai guardapesca, alla polizia, agli altri servizi del Cantone ed a terzi delegati dal DT.

Essi segnalano all’UNP, rispettivamente al MCSN per rocce, minerali e fossili, ogni intervento non conforme alle disposizioni in materia di protezione della natura e del paesaggio.

Il DT coordina le attività di sorveglianza. Guardie della natura

  1. Costituzione e requisiti art. 30 ( cpv. 3 legge)

Art. 36

Il corpo delle guardie della natura (in seguito guardie) è costituito da persone che collaborano a titolo volontario alle attività di protezione della natura del DT, nei limiti dei compiti loro assegnati.

Le guardie devono adempiere i seguenti requisiti:

  1. aver compiuto l’età di diciotto anni;
  2. essere cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone e godere dell’esercizio dei diritti civili;
  3. essere incensurati e di condotta irreprensibile.
  4. Compiti

Art. 37

Le guardie della natura:

  1. sensibilizzano e informano la popolazione in merito al valore del paesaggio e delle sue componenti naturali, sui motivi e le modalità della loro tutela, nonché sulle relative norme giuridiche;
  2. effettuano un servizio di sorveglianza territoriale e di controllo dello stato di conservazione dei biotopi, dei geotopi e delle aree protette;
  3. vigilano sull’applicazione delle norme riguardanti la protezione della flora, della fauna e dei funghi, nonché sulle disposizioni concernenti la raccolta di rocce, minerali e fossili;
  4. segnalano all’UNP, rispettivamente al MCSN, ogni intervento non conforme alle disposizioni in materia di protezione della natura e del paesaggio;
  5. nell’ambito delle loro mansioni, possono collaborare con i comuni, con i servizi cantonali competenti in materia di foreste, della protezione delle acque, della caccia e della pesca, nonché con la polizia cantonale e comunale.
  6. Designazione

Art. 38

Le persone interessate ad esercitare la mansione di guardia della natura si annunciano all’UNP.

Le guardie sono designate dal DT dopo aver seguito un corso di formazione e superato un esame di idoneità.

Dopo aver prestato dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi davanti al direttore del DT, esse ricevono una tessera di legittimazi one della validità di tre anni.

L’UNP procede al rinnovo della tessera, previa verifica delle attività svolte e dell’aggiornamento delle conoscenze in materia di protezione della natura e del paesaggio.

  1. Prestazioni dell’UNP

Art. 39

L’UNP:

  1. organizza l’attività delle guardie in funzione delle mansioni loro assegnate;
  2. provvede all’istruzione delle guardie, in particolare con giornate di formazione e di aggiornamento;
  3. organizza almeno una giornata d’incontro l’anno tra tutte le guardie.

Esso provvede affinché le guardie ricevano:

  1. la tessera di legittimazione;
  2. buste affrancate per la corrispondenza;
  3. le leggi e i regolamenti necessari;
  4. materiale divulgativo su temi di tutela della natura e del paesaggio;
  5. le informazioni riguardanti le aree protette e i biotopi sorvegliati.
  6. Servizio

Art. 40

Le guardie svolgono la loro attività sotto la direzione e per conto dell’UNP.

Esse devono prestare almeno 50 ore di servizio all’anno e sono tenute a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall’UNP.

Nell’ambito delle loro mansio ni, le guardie:

  1. si attengono al principio dell’oggettività, della correttezza e del comportamento dili gente;
  2. si presentano con la tessera di legittimazione, che deve essere sempre esibita prima di ogni intervento;
  3. osservano il segreto d’ufficio, che sussiste anche dopo la cessazione del servizio.

Le guardie svolgono il servizio gratuitamente. In casi particolari l’UNP può riconoscere un rimborso per spese direttamente legate all’attività svolta o all’acquisto di materiale.

  1. Sorveglianza dei biotopi e dei geotopi

Art. 41

Salvo accordi particolari con l’UNP, ogni guardia è tenuta a sorvegliare almeno due biotopi o geotopi d’importanza nazionale o cantonale.

I biotopi o geotopi devono essere visitati regolarmente. Per ogni visita deve essere compilato un rapporto.

Le guardie collaborano con i Comuni per la tutela dei biotopi e dei geotopi d’importanza locale.

  1. Resoconto dell’attività

Art. 42

Le guardie sono tenute a rendere conto all’UNP dell’attività svolta.

A tal fine, esse:

  1. redigono un diario, nel quale indicano in forma schematica la data, il luogo, la durata e l’esito di ogni intervento;
  2. compilano un rapporto annuale che, unitamente al diario, deve essere consegnato all’UNP entro il 15 gennaio dell’anno seguente.
  3. Coordinatori regionali

Art. 43

Il coordinamento delle attività su scala regionale può essere assunto da una guardia designata dall’UNP.

Il coordinatore aiuta le guardie nell’esercizio dei loro compiti, crea occasioni di incontro e di formazione, funge da contatto con l’UNP e anima il gruppo.

  1. Fine del servizio

Art. 44

Il mancato rinnovo della tessera di legittimazione comporta la fine del rapporto di servizio.

Ogni guardia può interrompere il rapporto di servizio inoltrando le proprie dimissioni all’UNP. Il DT r atifica le dimissioni.

La guardia che non adempie coscienziosamente ai propri doveri o che contravviene alle disposizioni di legge o di regolamento può essere sospesa dalle sue funzion i dall’UNP e destituita dal DT.

La cessazione del rapporto di servizio comporta l’obbligo di restituzione della tessera di legittimazione e delle buste affrancate per la corrispondenza. Capitolo 2 Disposizioni finanziarie Contributo comunale per la protezione e la gestione di oggetti d’importanza nazionale e cantona le art. 34 ( cpv. 2 legge)