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Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

Preambolo

Regolamento

di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

del 30 giugno 1987 (stato 1° gennaio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn);

vista l’ordinanza federale sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);

vista la legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987, [1]

decreta:

Capitolo primo

Organizzazione e competenze

Autorità di vigilanza

a) Dipartimento

Art. 1

Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’autorità di vigilanza sull’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali. [2]

… [3]

  1. Ufficio del veterinario cantonale [4]

Art. 2

L’Ufficio del veterinario cantonale è incaricato dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale sulla protezione degli animali, fatta riserva di disposizioni contrarie in essa contenute. [5]

Nell’adempimento del suo mandato essa può fare ricorso ad esperti.

  1. Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

Art. 3

La Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (di seguito CCEA) è l’organo consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali (art. 149 OPAn). [7]

Essa è composta da cinque a sette membri di cui un rappresentante degli ordini dei medici, dei farmacisti e dei veterinari del Cantone Ticino, da un rappresentante delle società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato e da un rappresentante dell’industria farmaceutica. [8]

La CCEA svolge i compiti stabiliti nel capitolo quarto del presente regolamento.

I membri della commissione sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della loro attività ufficiale.

  1. Municipi

Art. 4

I Municipi svolgono i compiti loro attribuiti dall’art. 5 della legge cantonale sulla protezione degli animali (detta in seguito legge).

  1. Controllori delle carni

Art. 5

I controllori delle carni applicano la legislazione sulla protezione degli animali nei macelli. Essi controllano in particolare lo stato degli animali dopo il trasporto, ne sorvegliano lo scarico dagli automezzi, la detenzione nei parchi e nelle stalle di sosta prima della macellazione, lo stato di salute ante mortem , lo stordimento e il dissanguamento. Ufficio della caccia e della pesca

Art. 6

L’Ufficio della caccia e della pesca applica le disposizioni concernenti l’addestramento dei cani da caccia (art. 75 OPAn). Capitolo secondo … [11]

Art. 7

-10 … [12] Capitolo terzo art. 85 Custodia, commercio e pubblicità con animali ( segg. OPAn) [13] Disposizioni generali

Art. 11

La custodia degli animali domestici e selvatici deve essere conforme alla legislazione federale in materia. Gli organi incaricati dell’applicazione possono eseguire controlli sulle condizioni di detenzione degli animali in conformità dell’art. 7 della legge. Detenzione di animali selvatici art. 85 ( -96 OPAn)

Art. 12

La detenzione di animali selvatici a titolo professionale come pure la tenuta non professionale di animali selvatici soggiacciono all’autorizzazione dell’Ufficio del veterinario cantonale. Sono riservate le norme federali e cantonali sulla protezione della natura e della specie.

Le domande concernenti l’autorizzazione per la detenzione di animali selvatici vanno indirizzate, tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del veterinario cantonale, che rilascia l’autorizzazione conformemente agli articoli 94-96 OPAn. art. 107 3 I mutamenti importanti del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione vanno segnalate all’Ufficio del veterinario cantonale. Se necessario quest’ultimo rilascia le relative autorizzazioni ( OPAn). art. 214 4 L’Ufficio del veterinario cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta di animali selvatici ( OPAn). Commercio e pubblicità con animali art. 103 ( -111 e 214 OPAn)

Art. 13

Le domande concernenti l’autorizzazione per il commercio e la pubblicità con animali vanno indirizzate, tramite formulario ufficiale, all’Ufficio del veterinario cantonale (art. 104 OPAn). art. 214 2 L’Ufficio del veterinario cantonale controlla almeno ogni due anni la tenuta degli animali ( OPAn). Capitolo quarto art. 112 Esperimenti su animali ( -149 OPAn) [16] Annuncio e richiesta

Art. 14

Chiunque intende eseguire degli esperimenti su animali deve trasmettere la documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale secondo le modalità stabilite dall’art. 139 OPAn. art. 139 2 L’Ufficio del veterinario cantonale sottopone le richieste alla CCEA nei casi previsti dall’ cpv. 4 OPAn. Procedura di autorizzazione

Art. 15

Il Dipartimento esamina le richieste, decide sulla scorta della proposta della commissione e rilascia l’autorizzazione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione (art. 139 cpv. 4 OPAn). Compiti della CCEA

Art. 16

La CCEA svolge le mansioni previste dall’art. 34 cpv. 2 della LPAn. In particolare esamina le domande e formula una proposta scritta al Dipartimento.

… [20] Capitolo quinto art. 30 Registro di controllo ( , 93 cpv. 1, 108 e 143 OPAn) [21] Contenuto del registro e conservazione

Art. 17

Le persone in possesso di un’autorizzazione per la detenzione di animali selvatici, per il commercio e la pubblicità con animali, per le borse di settore e le esposizioni, per l’allevamento professionale di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici oppure per l’esecuzione di esperimenti su animali, devono tenere un registro di controllo degli effettivi.

L’Ufficio del veterinario cantonale può richiedere la registrazione di ulteriori dati oltre ai dati richiesti dall’OPAn.

Il registro dei controlli deve essere conservato almeno tre anni dopo la morte o la cessione degli animali in esso registrati. Capitolo sesto Competizioni sportive Controlli antidoping

Art. 18

L’Ufficio del veterinario cantonale può obbligare gli organizzatori di competizioni sportive ad eseguire controlli anti-doping sugli animali (art. 16 cpv. 3 OPAn). Capitolo settimo Società per la protezione degli animali Riconoscimento

Art. 19

Sono riconosciute le società per la protezione degli animali che adempiono ai seguenti requisiti:

  1. possiedono uno statuto adottato dall’assemblea e conforme alle disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali;
  2. hanno svolto la loro attività nel campo della protezione degli animali durante un periodo minimo di due anni;
  3. operano tramite ispettori in possesso del certificato per guardiano di animali. In casi particolari, l’Ufficio del veterinario cantonale può concedere deroghe per un periodo limitato; [24]
  4. hanno la propria sede nel Cantone.

Le richieste di riconoscimento vanno sottoposte per iscritto al Dipartimento accompagnate dai documenti comprovanti i requisiti secondo il capoverso precedente.

Sono parimenti riconosciute le federazioni per la protezione degli animali alle quali sono affiliate delle società già riconosciute. Capitolo ottavo Disposizioni finali Approvazione ed entrata in vigore

Art. 20

Il presente regolamento, ottenuta l’approvazione del Consiglio federale [25] , entra in vigore [26] con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1987 , 259. [1] Ingresso modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319. [2] Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76; precedente modifica: BU 2000, 99. [3] Cpv. abrogato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319. [4] Nota marginale modificata dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99. [5] Cpv. modificato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 99. [6] Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441. [7] Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319. [8] Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319. [9] Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319. [10] Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319. [11] Capitolo abrogato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319. [12] Art. abrogati dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319; precedente modifica: BU 2000, 99. [13] Capitolo modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319. [14] Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319. [15] Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319; precedente modifica: BU 2000, 99. [16] Capitolo modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319. [17] Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441. [18] Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441. [19] Art. modificato dal R 12.9.2012; in vigore dal 18.9.2012 - BU 2012, 441. [20] Cpv. abrogato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319. [21] Capitolo modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319. [22] Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319. [23] Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319; precedente modifica: BU 2000, 99. [24] Lett. modificata dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319. [25] Approvazione federale: 15 agosto 1987. [26] Entrata in vigore: 25 settembre 1987 - BU 1987, 259.