Il Dipartimento delle istituzioni (di seguito Dipartimento) è l’autorità competente per l’applicazione della legge sulla protezione della popolazione.
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, è l’autorità competente per le indicazioni relative all’approvvigionamento economico del Paese.
Il Direttore del Dipartimento delle istituzioni funge da tramite tra il Consiglio di Stato e gli organi di condotta e rappresenta il Consiglio di Stato davanti a tali organi.
Il Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia, funge da tramite fra il Consiglio di Stato e i singoli Dipartimenti responsabili presso la Confederazione per i temi relativi all’approvvigionamento economico del Paese. Commissione cantonale pericoli Ticino (CCPT)