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Legge di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare

LALM

Preambolo

Legge

di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare

(LALM)

(del 17 dicembre 2020)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– vista la legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare del 3 febbraio 1995;

– visto il messaggio 8 luglio 2020 n. 7848 del Consiglio di Stato,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1

La presente legge disciplina le norme di applicazione del diritto federale in materia di esercito e di amministrazione militare.

Organizzazione

Art. 2

Il Cantone forma un unico circondario per l’organizzazione militare.

Autorità militari

Art. 3

Il Consiglio di Stato designa l’autorità militare cantonale e nomina il Comandante di circondario.

Norme di applicazione

Art. 4

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di applicazione, in particolare per:

a) l’amministrazione degli impianti di tiro;

b) la coordinazione tra le società di tiro e i Comuni;

c) i compiti dei Comuni e la coordinazione fra gli stessi;

d) i sussidi cantonali concessi per gli impianti di tiro.

Rimedi di diritto

Art. 5

Contro le decisioni dell’autorità cantonale militare è dato ricorso:

a) al Dipartimento delle istituzioni in materia di procedura disciplinare; si applica la procedura prevista dagli art. 206 segg. del Codice penale militare;

b) negli altri casi al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Abrogazione

Art. 6

Il decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 7

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [1]

Pubblicata nel BU 2021 , 117.

[1] Entrata in vigore: 16 aprile 2021 - BU 2021, 117.