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520.250

Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato

Preambolo

Decreto esecutivo

concernente il servizio sanitario coordinato

(del 20 giugno 1990)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- l’ Ordinanza del Consiglio federale concernente la preparazione del servizio sanitario coordinato del 1° settembre 1976 e la concezione del servizio sanitario coordinato dello SM della difesa del 1° dicembre 1980;

art. 3 - la legge federale sull’ edilizia di protezione civile, del 4 ottobre 1963,

, 5 cpv. 1 e 6 cpv. 1, e l’Ordinanza federale sull’ edilizia di protezione civile del 27 novembre 1978, Art. 8;

- la legge cantonale sullo stato straordinario e d’ urgenza del 4 ottobre 1982, art . 9, 13 e 14;

- la legge cantonale della protezione civile del 7 novembre 1988, art . 2 e 3, e la legge cantonale sull’ edilizia di protezione civile del 7 novembre 1988, art . 8 e 10 cpv. 1;

- la risoluzione del Consiglio di Stato n. 5875 del 30 giugno 1978, che accoglie il concetto di base del servizio sanitario coordinato, e la risoluzione n. 8250 del 4 ottobre 1979 che approva il concetto per la costruzione degli impianti protetti per il servizio sanitario coordinato;

su proposta del Dipartimento militare ;

decreta:

Art. 1

Il Dipartimento militare, per mezzo del responsabile dei preparati vi della difesa integrata, è l’ autorità competente a far applicare la concezione del servizio s anitario coordinato (SSC) nell’ ambito del Cantone. Esso si avvale, per i preparativi, di una Commissione SSC, nominata dal Consiglio di Stato. La condotta in cas o di necessità è regolata nell’ ambito dello Stato maggiore di condotta cantonale (SMC).

Art. 2

La Commissione SSC in particolare è responsabile per: - la direzione e il coordinamento delle attività preparatorie; - l’ elaborazione di disposizioni e direttive ai responsabili della sanità pubblica e della protezione civile cantonale; - l’ elaborazione di direttive terapeutiche, tenendo conto del personale e dei mezzi tecnici a disposizione: - la pianificazione del trasporto dei pazienti e dell’ ospedalizzazione; - l’ informazione agli addetti, alle autorità e alla popolazione.

Il Dipartimento militare, tramite la protezione civile, è responsabile per: - la pianificazione e il promuovimento della realizzazione Posti sanitari (PO san) dei posti sanitari di soccorso (PSS) e degli ospedali di soccorso (OS) della protezione civile; - l’ istruzione del personale attribuito ai Po san, ai PSS e agli OS della protezione civile; - l’ ist ruzione dei medici nell’ ambito della medicina di catastrofe; - la consulenza tecnica per la realizzazione dei Centri operatori protetti (COP); - la definizione della chiave di riparto fra i Comuni per il finanziamento degli impianti.

Il Dipartimento dell a sanità e della socialità è l’ autorità competente per: - la designazione delle categorie degli istituti di cura; - la designazione degli istituti di cura che gestiscono gli OS; - l’ attribuzione del personale ai COP e agli OS secondo le direttive federali; - la sorveglianza dell’ istruzione del personale sanitario addetto ai COP e agli OS e dello svolgimento degli esercizi pratici nelle infrastrutture ospedaliere protette; - l’ approvvigionamento, tramite gli istituti di cura interessati, del materiale sanitario e dei medicinali; la relativa costituzione di scorte e la loro gestione. [1]

Art. 3

Per la condotta del Servizio sanitario coordinato il territorio del Cantone Ticino è suddiviso nei seguenti settori sanitari: - Leventina - Blenio e Riviera - Bellinzonese - Locarnese - Vedeggio / Capriasca / Malcantone - Lugano e dintorni - Mendrisiotto (dalle sponde sud del Ceresio).

Il Dipartimento militare designa i capi e i sostituti dei settori del SSC.

Per la ripartizione dei costi di realizzazione dei COP e OS, i settori sanitari Vedeggio/Capriasca/Malcantone e Lugano e dintorni vengono riuniti.

Art. 4

Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria I gli ospedali, le cliniche e gli istituti sanitari in genere, designati quali ospedali di base. Questi istituti di cura sono tenuti: - a realizzare e a gestire i COP previsti nella concezione; - a gestire gli OS attribuiti, realizzati dalla protezione civile.

Il personale può essere dispensato e esonerato da obblighi militari o di protezione civile.

I responsabili degli istituti di cura devono istruire, secondo il concetto SSC, il personale addetto ai COP e agli OS e organizzare annualmente degli esercizi pratici.

I Comuni che si basano sui COP partecipano al finanziamento della loro realizzazione con una chiave di riparto determinata dal numero degli abitanti e dalla forza finanziaria.

Art. 5

Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria II gli istituti che devono sospendere la loro attività e i cui mezzi in personale e materiale devono essere messi a disposizione del SSC.

Art. 6

Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria III gli istituti che continuano la loro attività in misura ridotta in superficie e nei rifugi.

Art. 7

Gli OS, i PSS ed i Po san previsti dalla concezione vengono realizzati dai Comuni (o dagli organismi locali di protezione civile); essi sono gestiti dagli organismi locali di protezione civile ad eccezione degli OS, la cui gestione è affidata a istituti di cura.

I Comuni che si basano sugli OS, sui PSS e sui Po san, partecipano al finanziamento con una chiave di riparto che tiene conto del numero degli abitanti e della forza finanziaria.

Laddove esiste un raggruppamento di Comuni, la chiave di riparto viene stabilita conformemente alle disposizioni sottoscritte dai Comuni.

Art. 8

Il Dipartimento militare trasmette ad ogni Comune e agli organismi locali di protezione civile la pianificazione settoriale del SSC, approvata dal Cons iglio di Stato, comprendente l’ elenco degli impianti e le relative attribuzioni.

Art. 9

L’esecutore dell’ impianto del SSC incassa le quote-parti dei singoli C omuni, eventualmente tramite l’ organizzazione locale di protezione civile.

Art. 10

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [2] Pubblicata nel BU 1990 , 181. [1] Cpv . modificato dal DE 12.3.2002 ; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76. [2] Entrata in vigore: 26 giugno 1990 - BU 1990, 181.