Il Dipartimento militare, per mezzo del responsabile dei preparati vi della difesa integrata, è l’ autorità competente a far applicare la concezione del servizio s anitario coordinato (SSC) nell’ ambito del Cantone. Esso si avvale, per i preparativi, di una Commissione SSC, nominata dal Consiglio di Stato. La condotta in cas o di necessità è regolata nell’ ambito dello Stato maggiore di condotta cantonale (SMC).
520.250
Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato
Preambolo
Decreto esecutivo
concernente il servizio sanitario coordinato
(del 20 giugno 1990)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
- l’ Ordinanza del Consiglio federale concernente la preparazione del servizio sanitario coordinato del 1° settembre 1976 e la concezione del servizio sanitario coordinato dello SM della difesa del 1° dicembre 1980;
art. 3 - la legge federale sull’ edilizia di protezione civile, del 4 ottobre 1963,
, 5 cpv. 1 e 6 cpv. 1, e l’Ordinanza federale sull’ edilizia di protezione civile del 27 novembre 1978, Art. 8;
- la legge cantonale sullo stato straordinario e d’ urgenza del 4 ottobre 1982, art . 9, 13 e 14;
- la legge cantonale della protezione civile del 7 novembre 1988, art . 2 e 3, e la legge cantonale sull’ edilizia di protezione civile del 7 novembre 1988, art . 8 e 10 cpv. 1;
- la risoluzione del Consiglio di Stato n. 5875 del 30 giugno 1978, che accoglie il concetto di base del servizio sanitario coordinato, e la risoluzione n. 8250 del 4 ottobre 1979 che approva il concetto per la costruzione degli impianti protetti per il servizio sanitario coordinato;
su proposta del Dipartimento militare ;
decreta:
Art. 1
Art. 2
La Commissione SSC in particolare è responsabile per: - la direzione e il coordinamento delle attività preparatorie; - l’ elaborazione di disposizioni e direttive ai responsabili della sanità pubblica e della protezione civile cantonale; - l’ elaborazione di direttive terapeutiche, tenendo conto del personale e dei mezzi tecnici a disposizione: - la pianificazione del trasporto dei pazienti e dell’ ospedalizzazione; - l’ informazione agli addetti, alle autorità e alla popolazione.
Il Dipartimento militare, tramite la protezione civile, è responsabile per: - la pianificazione e il promuovimento della realizzazione Posti sanitari (PO san) dei posti sanitari di soccorso (PSS) e degli ospedali di soccorso (OS) della protezione civile; - l’ istruzione del personale attribuito ai Po san, ai PSS e agli OS della protezione civile; - l’ ist ruzione dei medici nell’ ambito della medicina di catastrofe; - la consulenza tecnica per la realizzazione dei Centri operatori protetti (COP); - la definizione della chiave di riparto fra i Comuni per il finanziamento degli impianti.
Il Dipartimento dell a sanità e della socialità è l’ autorità competente per: - la designazione delle categorie degli istituti di cura; - la designazione degli istituti di cura che gestiscono gli OS; - l’ attribuzione del personale ai COP e agli OS secondo le direttive federali; - la sorveglianza dell’ istruzione del personale sanitario addetto ai COP e agli OS e dello svolgimento degli esercizi pratici nelle infrastrutture ospedaliere protette; - l’ approvvigionamento, tramite gli istituti di cura interessati, del materiale sanitario e dei medicinali; la relativa costituzione di scorte e la loro gestione. [1]
Art. 3
Per la condotta del Servizio sanitario coordinato il territorio del Cantone Ticino è suddiviso nei seguenti settori sanitari: - Leventina - Blenio e Riviera - Bellinzonese - Locarnese - Vedeggio / Capriasca / Malcantone - Lugano e dintorni - Mendrisiotto (dalle sponde sud del Ceresio).
Il Dipartimento militare designa i capi e i sostituti dei settori del SSC.
Per la ripartizione dei costi di realizzazione dei COP e OS, i settori sanitari Vedeggio/Capriasca/Malcantone e Lugano e dintorni vengono riuniti.
Art. 4
Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria I gli ospedali, le cliniche e gli istituti sanitari in genere, designati quali ospedali di base. Questi istituti di cura sono tenuti: - a realizzare e a gestire i COP previsti nella concezione; - a gestire gli OS attribuiti, realizzati dalla protezione civile.
Il personale può essere dispensato e esonerato da obblighi militari o di protezione civile.
I responsabili degli istituti di cura devono istruire, secondo il concetto SSC, il personale addetto ai COP e agli OS e organizzare annualmente degli esercizi pratici.
I Comuni che si basano sui COP partecipano al finanziamento della loro realizzazione con una chiave di riparto determinata dal numero degli abitanti e dalla forza finanziaria.
Art. 5
Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria II gli istituti che devono sospendere la loro attività e i cui mezzi in personale e materiale devono essere messi a disposizione del SSC.
Art. 6
Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria III gli istituti che continuano la loro attività in misura ridotta in superficie e nei rifugi.
Art. 7
Gli OS, i PSS ed i Po san previsti dalla concezione vengono realizzati dai Comuni (o dagli organismi locali di protezione civile); essi sono gestiti dagli organismi locali di protezione civile ad eccezione degli OS, la cui gestione è affidata a istituti di cura.
I Comuni che si basano sugli OS, sui PSS e sui Po san, partecipano al finanziamento con una chiave di riparto che tiene conto del numero degli abitanti e della forza finanziaria.
Laddove esiste un raggruppamento di Comuni, la chiave di riparto viene stabilita conformemente alle disposizioni sottoscritte dai Comuni.
Art. 8
Il Dipartimento militare trasmette ad ogni Comune e agli organismi locali di protezione civile la pianificazione settoriale del SSC, approvata dal Cons iglio di Stato, comprendente l’ elenco degli impianti e le relative attribuzioni.
Art. 9
L’esecutore dell’ impianto del SSC incassa le quote-parti dei singoli C omuni, eventualmente tramite l’ organizzazione locale di protezione civile.
Art. 10
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [2] Pubblicata nel BU 1990 , 181. [1] Cpv . modificato dal DE 12.3.2002 ; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76. [2] Entrata in vigore: 26 giugno 1990 - BU 1990, 181.