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Regolamento del Fondo dei contributi sostitutivi

Preambolo

Regolamento

del Fondo dei contributi sostitutivi

(del 17 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 36 visto l’

della legge cantonale sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (in seguito LPCi),

decreta:

Capitolo primo

Campo di appl icazione, scopo e finanziamento

Campo di applicazione

Art. 1

Questo regolamento disciplina la gestione del Fondo dei contributi sostitutivi istituito dal Consiglio di Stato. Scopo

Art. 2

Lo scopo del Fondo è quello di gestire le giacenze transitorie relative ai contributi sostitutivi versate al Cantone in attesa di essere utilizzate per la realizzazione di strutture protette e per altri scopi di protezione civile. Finanziamento

Art. 3

Il Fondo è finanziato dai contributi sostitutivi versati dai cittadini che sono stati esonerati dall’obbligo di realizzare un rifugio. Capitolo secondo Disposizioni generali Gestione del fondo

Art. 4

Il Fondo è gestito dal Dipartimento delle istituzioni per il tramite della Sezione del militare e della protezione della popolazione.

I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo. Utilizzo dei contributi sostitutivi

  1. in generale

Art. 5

I contributi sostitutivi incassati dal Cantone sono impiegati per gli scopi definiti all’art. 36 LPCi secondo il principio di solidarietà intercomunale.

  1. rifugi privati

Art. 6

I contributi sostitutivi possono essere destinati al rinnovamento dei rifugi privati conformi alle normative vigenti in materia qualora: – l’Ufficio federale della protezione della popolazione dovesse predisporre nuove disposizioni di natura tecnica in merito a interventi obbligatori quali lavori di miglioria segnatamente opere di potenziamento; – dovessero essere emanate nuove disposizioni cantonali ai fini di esigenze straordinarie in tempo di pace (emergenze, catastrofi ecc.). Parte cipazione

Art. 7

La partecipazione tramite contributi sostitutivi a progetti comunali riguardanti la costruzione di nuovi impianti pubblici è possibile tenuto conto dei bisogni stabiliti dalla pianificazione cantonale come pure dei costi preventivati, rispettivamente del piano di finanziamento nonché dell’impatto delle misure proposte. Quota parte e competenze decisionali

Art. 8

L’ammontare dei proventi da destinare ai singoli settori viene indicata annualmente in sede di preventivo.

Le competenze decisionali sugli importi dei sussidi sono attribuite come segue:

  1. alla Sezione del militare e della protezione della popolazione per importi fino a fr. 200 ' 000.–;
  2. al Dipartimento delle istituzioni per importi superiori a fr. 200 ' 000.– fino a fr. 1 ' 000 ' 000.–;
  3. al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 1 ' 000 ' 000.–. Reclamo

Art. 9

Contro le decisioni di cui agli art. 5, 6 e 7 è data facoltà di reclamo entro 30 giorni all’autorità che ha emanato la decisione. Capitolo terzo Modalità di gestione dei fondi Modalità di gestione

Art. 10

I contributi sostitutivi di competenza del Cantone depositati nel Fondo sono registrati a puro scopo statistico per singolo Comune di provenienza.

I crediti previsti per l’anno seguente sono iscritti nei conti preventivi del Cantone e approvati dal Gran Consiglio.

I mezzi finanziari del Fondo rientrano nella gestione finanziaria dello Stato e su tali importi non è corrisposto nessun interesse remunerativo. Capitolo quarto Disposizioni finali Entrata in vigore

Art. 11

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2014. Pubblicato nel BU 2013 , 559.