Un locale erotico può essere aperto e gestito soltanto previo ottenimento dell’autorizzazione.
L’autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato.
L’autorizzazione per la gestione di un locale erotico è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in grado di dimostrare che:
- il locale dispone della licenza edilizia attestante che può essere destinato all’esercizio della prostituzione;
- nella misura in cui fornisce anche un servizio di ristorazione e/o di alloggio, il locale dispone dell’autorizzazione quale esercizio pubblico;
- qualora sia esercitata contemporaneamente un’attività accessoria, siano parimenti ossequiati i requisiti richiesti in tale ambito;
- il locale dispone del certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dal competente servizio cantonale;
- la gestione del locale è affidata a un gerente in possesso dei requisiti di legge;
L’autorizzazione è personale, non è trasferibile ed è vincolata a determinati spazi di un edificio, che formano un’unità funzionale. Il rilascio dell’autorizzazione e il suo rinnovo possono essere assoggettati a condizioni e oneri.
Se l’autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera e deve essere designata una persona fisica, designata in qualità di responsabile. Nel caso in cui la persona giuridica sia una società anonima, essa deve disporre esclusivamente di azioni nominative.
L’autorizzazione è rilasciata la prima volta per la durata di due anni ed è rinnovabile ogni due anni. La durata della sua validità può essere ridotta in presenza di giustificati motivi, o revocata se i presupposti per il suo rilascio vengono a mancare.
L’autorizzazione deve essere esposta in maniera visibile all’entrata del locale. Negli appartamenti, essa può anche essere posta all’interno.
La polizia cantonale gestisce un registro dei locali erotici e dei loro gerenti. Accesso ai locali