Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, è l’autorità competente per l’applicazione della legge sull’esercizio della prostituzione (di seguito LProst), riservate le competenze espressamente demandate ad altre autorità.
Il Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica, è l’autorità competente per la promozione e la vigilanza dell’attuazione di misure adeguate in materia di igiene, di informazione e sensibilizzazione in ambito di salute pubblica e prevenzione sanitaria. La Divisione dell’azione sociale e delle famiglie partecipa invece alla realizzazione delle misure per la lotta contro la tratta degli esseri umani.
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione delle contribuzioni, è competente per le modalità di attuazione della trattenuta e del versamento dell’imposta forfettaria dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione, definita nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche.
Il Municipio è l’autorità competente a verificare la conformità strutturale del locale erotico e degli appartamenti non soggetti ad autorizzazione con le normative edilizie e pianificatorie. Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione