La presente legge disciplina l’applicazione della Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) e dell’Ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm). Autorità competente
571.100
Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
LCLArm
Preambolo
Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulle armi,
gli a ccessori di armi e le munizioni
(LCLArm)
(del 20 aprile 2009)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
- visto il messaggio 19 agosto 2008 n. 6103 del Consiglio di Stato;
- richiamate la legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) e l’ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm);
- visto il rapporto 1° aprile 2009 n. 6103 R della Commissione della legislazione,
decreta:
Scopo e ogget to della legge
Art. 1
Art. 2
Il Consiglio di Stato applica la LArm e l’OArm e in particolare:
- rilascia il permesso d’acquisto di armi;
- rilascia la patente per il commercio di armi;
- rilascia il permesso di porto di armi;
- funge da autorità di controllo;
- procede al sequestro ed al ritiro definitivo;
- rilascia la carta europea d’arma da fuoco;
- rilascia le patenti e le autorizzazioni can tonali;
- persegue le contravvenzioni alla LArm, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione; [1] art. 5 i) decide le eccezioni di cui all’ cpv. 4 della LArm. art. 31b 2 Esso designa il Dipartimento competente che funge da servizio di comunicazione ai sensi dell’ LArm e stabilisce le modalità procedurali e di esecuzione per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi, delle patenti e delle autorizzazioni e per i casi di sequestro e di ritiro definitivo. Principio
Art. 3
Necessita della patente cantonale, in particolare, la persona che, a scopo di collezione, intende acquistare: art. 5 a) armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente ( cpv. 1 lett. a LArm); art. 4 b) coltelli la cui lama può essere liberata con un mec can ismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica ( cpv. 1 lett. c LArm); art. 4 c) dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, stelle da lancio e fionde di grande potenza ( cpv. 1 lett. d e art. 5 cpv. 1 lett. d LArm). Requisiti personali per il rilascio
Art. 4
La patente è rilasciata alla persona che ne fa richiesta e che risponde ai requisiti previsti dalla LArm.
Il richiedente deve:
- possedere sufficienti nozioni sulle disposizioni legali federali e can tonali concernenti il diritto in materia di armi;
- possedere sufficienti nozioni sui tipi di armi e munizioni;
- disporre di locali e mobili idonei per la conservazione delle armi. Condizioni e oneri speciali
Art. 5
Il rilascio delle patenti o delle autorizzazioni può essere subordinato a condizioni o oneri speciali.
In particolare, il regolamento può subordinare l’ottenimento della patente al superamento di esami atti ad accertare l’adempimento delle condizioni poste dalla legislazione federale e dalla presente legge. Validità temporale
Art. 6
La validità temporale è limitata:
- a cinque anni per la patente per collezionista;
- a sei mesi per le autorizzazioni eccezionali d’acquisto; il Dipartimento competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo. Dovere d’infor mazione
Art. 7
La persona che intende ottenere una patente o un’autorizzazione eccezionale deve fornire al Dipartimento tutte le info rmazioni utili ad accertare l’adempimento delle condizioni poste al rilascio e in particolare segnalare procedure penali pendenti nei suoi confronti, di cui sia a conoscenza.
La persona beneficiaria di un permesso, di una patente o di un’autorizzazione è tenuta ad info rmare immediatamente il Dipartimento se le condizioni per il rilascio sono cambiate o gli oneri del ri lascio non sono più rispettati. Obbligo d’informazione delle autorità
Art. 8
Le autorità amministrative e giudiziarie can tonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comuni can o gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle info rmazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della presente legge.
Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di armi. art. 260 3 Le autorità giudiziarie del Cantone trasmettono al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti connessi con l’uso o con l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni ed in particolare emanati in applicazione dell’ quater del Codice penale svizzero. Tasse
Art. 9
Il Consiglio di Stato fissa la tassa degli esami e della patente per collezionisti, che ammonta al massimo a fr. 500. -- . Sanzioni
Art. 10
Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento e sono punite con la multa fino a 10’000. -- franchi.
È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Rimedi di diritto
Art. 11
La decisione del Dipartimento è impugnabile al Consiglio di Stato.
La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.
I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Norma abrogativa
Art. 12
La Legge can tonale del 31 gennaio 2000 di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogata. Entrata in vigore
Art. 13
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [4] Pubblicat a nel BU 2009 , 271. [1] Lett. modificata dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219. [2] Art. modificato dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219. [3] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479. [4] Entrata in vigore: 1° luglio 2009 - BU 2009, 271.