Lexipedia

571.110

Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

RLCLArm

Preambolo

Regolamento

della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

(RLCLArm)

(del 23 giugno 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 2 richiamato l’

cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 20 aprile 2009;

decreta:

A. Autorità competenti

1. Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata [1]

Art. 1

Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’ap plicazione delle normative cantonali e federali sulle armi. art. 2 2 Il Servizio stabilisce inoltre i requisiti cui devono adempiere i richiedenti, le modalità d’uso e le condizioni di conservazione per le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’ cpv. 1 lett. i) della legge.

. Commissione d’esame

Art. 2

Il Dipartimento delle istituzioni nomina una Commissione d’esame, composta di un rappresentante la Polizia cantonale, un giurista e due armaioli, con i relativi sostituti, competente per l’esame delle nozioni di cui dispongono le persone richiedenti le patenti e le autorizzazioni federali e cantonali.

La Commissione può dotarsi di un regolamento interno.

Per le indennità è applicabile per analogia il Regolamento concernente le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

. Delega per l’esame porto d’armi

Art. 3

Il Servizio può delegare l’esecuzione dell’esame per l’ottenimento del permesso di porto d’armi a enti privati.

  1. Patente per collezionista

. Domanda

Art. 4

La domanda per l’ottenimento della patente deve essere presentata al Se rvizio mediante l’apposito modulo, cui devono essere allegati:

  1. l’estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;
  2. la copia di un documento ufficiale di legittimazione;
  3. la descrizione dettagliata e la documentazione fotografica dei locali, del mobilio e dei sistemi di sicurezza di cui si dispone per la conservazione delle armi, degli accessori di armi e delle munizioni.

. Esonero dall’esame

Art. 5

Il Servizio può esonerare dall’esame persone che in virtù della loro professione o della loro formazione militare manifestamente già dispongono delle nozioni indicate dall’art. 4 cpv. 2 lett. a) e b) della legge, e segnatamente agenti di polizia, guardie di confine e ufficiali dell’esercito.

. Idoneità dei locali e dei mobili

Art. 6

Sono ritenuti idonei i locali e i mobili che presentano caratteristiche di sicurezza analoghe a quelle stabilite dalle normative federali sulle esigenze minime relative ai locali per il commercio delle armi.

  1. Tasse

Art. 7

La tassa d’esame per la patente di collezionista è fissata a fr. 200. -- .

La tassa per il rilascio della patente da collezionista è fissata a fr. 200. -- .

  1. Norma abrogativa

Art. 8

Il Regolamento del 17 ottobre 2000 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogato.

  1. Entrata in vigore

Art. 9

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009. Pubblicato nel BU 2009 , 287. [1] Nota marginale modificata dal R 7 .12.2017; in vigore dal 1.1.201 8 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458. [2] Art . modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458. [3] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458. [4] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458. [5] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.