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Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato

LGF

Preambolo

Legge

sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato

(LGF) [1]

(del 20 gennaio 1986)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 marzo 1985 n. 2910 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I [2]

Campo d’applicazione e principi della gestione e del controllo finanziario

Campo d’applicazione

Art. 1

Questa legge disciplina, nell’ambito della pianificazione cantonale, la gestione finanziaria dello Stato, in particolare la pianificazione finanziaria, il preventivo, il conto annuale, il controlling e l’analisi finanziaria, nonché il controllo della gestione finanziaria e dei crediti. [3]

La legge si applica all’Amministrazione cantonale, comprese le sue aziende la cui autonomia non è disciplinata da una legislazione speciale federale o cantonale. Principi

Art. 2

La gestione finanziaria è retta dai principi:

  1. della legalità;
  2. dell’equilibrio finanziario;
  3. della parsimonia;
  4. dell’economicità;
  5. della causalità;
  6. della compensazione dei vantaggi;
  7. del divieto del vincolo delle entrate sia di conto economico sia di investimento. [4] Principio della legalità

Art. 3

Le spese necessitano di una base legale.

Una base legale sussiste in particolare quando una spesa corrente o di investimento è la conseguenza immediata o prevedibile:

  1. di leggi e decreti legislativi cantonali;
  2. dell’applicazione di norme imperative del diritto federale;
  3. di sentenze giudiziarie.

In particolare, sono considerate conseguenze prevedibili di una legge o un decreto legislativo l’acquisizione e la sostituzione dei mezzi materiali e del personale necessario alla relativa attività amministrativa corrente, mentre sono esclusi i nuovi investimenti. Principio dell’equilibrio finanziario

Art. 4

Il conto economico deve essere pareggiato a medio termine. Principio della parsimonia

Art. 5

Prima di procedere a una spesa devono essere esaminate la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano.

Le spese devono essere effettuate nell’ordine dettato dalle priorità definite dalla pianificazione, in particolare dalle linee direttive. art. 42 3 Le decisioni del Parlamento che comportano nuove spese superiori ai limiti previsti dall’ della Costituzione cantonale devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi membri. [6]

Immediatamente dopo il voto finale su un atto del Parlamento che comporta una spesa unica superiore a fr. 30’000’000.- o una spesa annua superiore a fr. 6’000’000.- per almeno quattro anni, viene messa in votazione dal Parlamento la referendabilità obbligatoria della spesa, la quale è data con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 dei suoi membri. [7] Principio dell’economicità

Art. 6

Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati nel modo più economico. Principi della causalità e della compensazione dei vantaggi

Art. 7

I beneficiari di prestazioni particolari da parte dello Stato devono di regola sopportarne i costi ragionevolmente esigibili (tenuto conto degli obiettivi della legge e della loro situazione sociale ed economica).

Per particolari vantaggi economici derivanti dall’emanazione di norme legali o dall’utilizzazione di strutture pubbliche devono essere prelevati contributi.

La legislazione speciale fissa le modalità e l’importanza di questi contributi, che non devono però superare i costi effettivi. Principio del divieto del vincolo delle entrate sia di conto economico sia di investimento

Art. 8

Per la copertura di singole spese attraverso finanziamenti speciali o per l’ammortamento immediato di determinate spese non possono essere prelevate quote fisse delle entrate di conto economico e di investimento. art. 13 2 Sono riservate le disposizioni speciali contenute nell’ della presente legge. Capitolo II [9] Principi e struttura dei conti Principi di presentazione dei conti

Art. 9

La presentazione dei conti deve fornire un quadro fedele della situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell’Amministrazione cantonale.

In particolare deve permettere di:

  1. …;
  2. calcolare i costi relativi ai singoli servizi e alle singole prestazioni;
  3. eseguire analisi macroeconomiche che mettano in evidenza l’effetto delle entrate e delle spese correnti e di investimento dello Stato sull’economia del Cantone.

A tale scopo sono previsti il piano finanziario, il preventivo, il conto annuale, la contabilità analitica, il controllo dei crediti, il controlling e la statistica finanziaria.

La presentazione dei conti deve osservare i seguenti principi:

  1. principio dell’universalità: si devono contabilizzare tutte le entrate, le uscite e gli ammortamenti;
  2. principio dell’integrità: è vietata la compensazione tra entrate e uscite e tra attivi e passivi;
  3. principio della specificazione e della chiarezza: le operazioni finanziarie vengono registrate secondo il piano contabile e la nomenclatura vigenti. Tutte le informazioni devono essere comprensibili;
  4. principio dell’annualità: il periodo contabile è l’anno civile;
  5. …;
  6. principio della competenza: tutte le spese ed i ricavi, nonché le uscite e le entrate, sono, di regola, contabilizzate nel periodo in cui esse sono generate;
  7. principio della specialità qualitativa, quantitativa e temporale: un credito non può essere utilizzato che per l’obiettivo fissato dal conto di preventivo (specialità qualitativa) e l’utilizzazione del credito è limitata sia all’importo autorizzato dal preventivo (specialità quantitativa) che al periodo di preventivo (specialità temporale);
  8. principio della comparabilità: i conti devono permettere il confronto tra gestioni di anni diversi e con dati di altri enti pubblici;
  9. principio della continuità operativa: nella presentazione dei conti occorre tenere conto della permanenza delle attività svolte dallo Stato;
  10. principio della rilevanza: indicazione delle informazioni necessarie per una valutazione rapida e completa dello stato della gestione finanziaria e del patrimonio tenendo conto della loro materialità;
  11. principio del mantenimento dei metodi contabili: i principi alla base della presentazione dei conti devono, se possibile, restare invariati nel lungo periodo. Principi di tenuta dei conti

Art. 9a

La tenuta dei conti è retta dai seguenti principi:

  1. principio dell’unità e della completezza: è tenuta un’unica contabilità generale per l’Amministrazione cantonale; essa contiene tutte le operazioni del periodo;
  2. principio della veridicità: le registrazioni contabili devono corrispondere ai fatti e devono essere effettuate in conformità con le direttive;
  3. principio della regolarità: la contabilità, come pure i movimenti dei fondi, devono essere aggiornati regolarmente, di principio giornalmente. Le operazioni devono essere protocollate per ordine cronologico;
  4. principio della tracciabilità: le operazioni devono essere registrate in modo chiaro e comprensibile. Le correzioni devono essere annotate come tali e le registrazioni contabili devono essere attestate da pezze giustificative. Bilancio patrimoniale

Art. 10

Il bilancio patrimoniale comprende i beni amministrativi e patrimoniali, gli impegni e il capitale proprio.

Il bilancio patrimoniale è formato dagli attivi e dai passivi esistenti al momento della chiusura annuale dei conti.

Il bilancio patrimoniale è allestito secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale. Attivi

Art. 11

Gli attivi si compongono dei beni patrimoniali e di quelli amministrativi.

Sono definiti beni patrimoniali i beni che non servono direttamente all’esecuzione di compiti pubblici e che possono quindi essere alienati. Essi comprendono pure la liquidità, i crediti, i ratei e risconti attivi e gli anticipi ai finanziamenti speciali.

I beni amministrativi servono direttamente all’esecuzione di un compito pubblico. Si tratta in particolare degli investimenti e dei contributi per investimenti.

... Passivi

Art. 12

I passivi si compongono del capitale di terzi e del capitale proprio.

Il capitale di terzi consiste nei debiti, negli accantonamenti, nei ratei e risconti passivi e negli impegni per finanziamenti speciali.

Il capitale proprio è composto dai fondi di capitale proprio, dalle riserve e dall’eccedenza attiva o passiva del valore totale dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto al totale degli impegni. Finanziamenti speciali

Art. 13

I finanziamenti speciali sono vincolati per legge all’adempimento di un compito pubblico.

I versamenti nei finanziamenti speciali non possono eccedere le relative entrate vincolate o gli importi preventivati.

Anticipi a finanziamenti speciali sono permessi unicamente nel caso in cui le relative entrate vincolate non coprono temporaneamente le uscite.

Sugli anticipi e gli impegni nei confronti dei finanziamenti speciali non sono calcolati gli interessi.

Il Consiglio di Stato stralcia i finanziamenti speciali il cui scopo è stato conseguito o non può più essere raggiunto convenientemente e ne informa il Gran Consiglio in sede di presentazione del conto annuale. [15] Impegni condizionali [16]

Art. 14

L’assunzione di impegni mediante fideiussioni o altre garanzie deve essere autorizzata da leggi o decreti legislativi.

… [17]

Art. 14a

... [18] Valutazione degli attivi

Art. 15

Gli attivi sono registrati nel bilancio:

  1. al valore venale per i beni patrimoniali;
  2. al valore d’acquisizione o di costruzione per i beni amministrativi, tenuto conto dei relativi ammortamenti.

Il trapasso dai beni patrimoniali a quelli amministrativi avviene al valore venale.

I beni amministrativi che non sono più necessari all’esecuzione di compiti pubblici vengono trasferiti contabilmente nei beni patrimoniali.

L’alienazione di beni patrimoniali avviene al valore venale e per pubblico concorso, salvo i casi giustificati da provata utilità pubblica.

I prestiti e le partecipazioni vanno di regola valutati secondo criteri commerciali. Valutazione dei passivi

Art. 15a

Il capitale di terzi è valutato di regola al valore nominale.

Gli accantonamenti sono costituiti al fine di coprire impegni probabili originati da eventi del passato e per i quali l’importo e/o la scadenza sono incerti ma stimabili.

Art. 16

… [21] Conto economico

Art. 17

Il conto economico contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile. Essi modificano il capitale proprio.

Il conto economico presenta:

  1. il risultato dell’attività ordinaria;
  2. il risultato dell’attività straordinaria indicando la rispettiva eccedenza di spese o di ricavi;
  3. il risultato totale che modifica il capitale proprio.

Le spese ed i ricavi sono considerati straordinari qualora questi non possano essere previsti, influenzati o controllati e qualora non facciano parte dell’attività operativa. Ammortamenti

Art. 18

Il valore residuo a bilancio dei beni amministrativi è ammortizzato in funzione della loro durata d’utilizzo. I tassi di ammortamento ordinari sono stabiliti nel regolamento.

Se la situazione finanziaria e quella congiunturale lo permettono, possono essere previsti a preventivo ammortamenti straordinari.

Gli ammortamenti sui prestiti e sulle partecipazioni che figurano nei beni amministrativi sono definiti nel regolamento.

L’eccedenza passiva è da ammortizzare a medio termine, tenendo conto della situazione economica generale. Contabilizzazioni interne

Art. 19

Le contabilizzazioni interne sono accrediti e addebiti tra due servizi amministrativi.

Si deve procedere a contabilizzazioni interne in particolare se queste sono necessarie per una fatturazione più precisa delle prestazioni a terzi o ai finanziamenti speciali, per assicurare un’economica esecuzione dei compiti pubblici o per confrontare i costi tra diverse unità amministrative.

Contabilizzazioni interne, utilizzate esclusivamente a fini di calcolazione di costi, sono eseguite unicamente nell’ambito della contabilità analitica. [24] Conto degli investimenti

Art. 20

Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla creazione di importanti beni amministrativi propri o sussidiati, con una durata di utilizzazione di più anni.

Il conto degli investimenti deve indicare l’investimento lordo e netto, l’autofinanziamento e l’avanzo o il disavanzo totale.

Le uscite e le entrate per investimenti sono considerate straordinarie qualora queste non possano essere previste, influenzate o controllate e qualora non facciano parte dell’attività operativa. [26] Conto dei flussi di mezzi liquidi

Art. 20a

Il conto dei flussi di mezzi liquidi presenta l’origine e l’utilizzo dei fondi.

Il conto dei flussi di mezzi liquidi mostra:

  1. la variazione della liquidità proveniente da attività operative;
  2. la variazione della liquidità proveniente da attività d’investimento (saldo del conto degli investimenti);
  3. la variazione della liquidità proveniente da attività di finanziamento. Allegato

Art. 20b

L’allegato ai conti annuali:

  1. indica le regole di presentazione dei conti e le relative deroghe;
  2. offre una visione d’insieme dei principi di presentazione dei conti, compresi quelli di stesura e di valutazione del conto annuale;
  3. contiene lo stato del capitale proprio;
  4. contiene il dettaglio degli accantonamenti;
  5. contiene il dettaglio delle partecipazioni e delle garanzie;
  6. contiene il dettaglio delle immobilizzazioni;
  7. fornisce delle indicazioni complementari ai fini della valutazione dello stato del patrimonio, dei ricavi e delle spese, delle entrate e delle uscite per investimenti, degli impegni, nonché dello stato dei rischi finanziari. Contabilità analitica

Art. 21

Per la determinazione del costo di specifiche prestazioni o di servizi fatturati all’esterno e per l’ottenimento di una gestione più economica può essere elaborata una contabilità analitica a titolo complementare.

Sugli oggetti di calcolo vengono di regola rappresentati i costi pieni. I criteri di calcolo e di riparto dei costi dei servizi centrali sono centralizzati presso il Dipartimento competente.

Art. 21a

… [30] Capitolo III Crediti Credito di impegno

Art. 22

Il credito d’impegno autorizza l’assunzione di impegni finanziari fino all’importo di spesa stabilito e per uno specifico scopo, la cui realizzazione è di durata limitata, e può coprire più di un esercizio annuale. [31]

bis L’istanza competente autorizza la spesa lorda, stanziando il relativo credito al netto di eventuali entrate per contributi. [32] art. 14 2 Il credito d’impegno va chiesto in particolare per investimenti propri, contributi a terzi di gestione e investimento, come pure per impegni condizionali (secondo l’ ).

Le quote annue di utilizzazione vanno iscritte al lordo nel preventivo.

La richiesta di crediti d’impegno di competenza del Gran Consiglio deve essere accompagnata da un messaggio esplicativo.

Modifiche sostanziali del progetto a cui è destinato un credito d’impegno devono essere sottoposte preventivamente all’istanza che l’ha concesso.

Un credito d’impegno viene stralciato se il suo scopo è conseguito o se la realizzazione della relativa opera è abbandonata o ridimensionata. La competenza è del Gran Consiglio se il credito era stato concesso da quest’ultimo.

Un credito d’impegno decade automaticamente se la realizzazione dell’opera non è iniziata entro 5 anni dalla sua approvazione.

Il conto relativo ad un credito d’impegno deve essere chiuso immediatamente dopo l’ultimazione dell’opera. Crediti d’opera

Art. 23

Un credito d’impegno destinato a una singola opera è detto credito d’opera. Credito-quadro

Art. 24

Un credito d’impegno che serve alla realizzazione di un programma articolato in più interventi è detto credito quadro.

Con la decisione su un credito quadro va stabilita l’istanza competente per la sua suddivisione in singoli crediti d’impegno. Credito aggiuntivo

Art. 25

Il credito aggiuntivo è il complemento di un credito d’impegno.

Il credito aggiuntivo deve essere chiesto se il sorpasso prevedibile o accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a 100 000.-- franchi. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata contestualmente alla presentazione del primo consuntivo utile.