Il credito d’impegno autorizza l’assunzione di impegni finanziari fino all’importo di spesa stabilito e per uno specifico scopo, la cui realizzazione è di durata limitata, e può coprire più di un esercizio annuale. [31]
bis L’istanza competente autorizza la spesa lorda, stanziando il relativo credito al netto di eventuali entrate per contributi. [32] art. 14 2 Il credito d’impegno va chiesto in particolare per investimenti propri, contributi a terzi di gestione e investimento, come pure per impegni condizionali (secondo l’ ).
Le quote annue di utilizzazione vanno iscritte al lordo nel preventivo.
La richiesta di crediti d’impegno di competenza del Gran Consiglio deve essere accompagnata da un messaggio esplicativo.
Modifiche sostanziali del progetto a cui è destinato un credito d’impegno devono essere sottoposte preventivamente all’istanza che l’ha concesso.
Un credito d’impegno viene stralciato se il suo scopo è conseguito o se la realizzazione della relativa opera è abbandonata o ridimensionata. La competenza è del Gran Consiglio se il credito era stato concesso da quest’ultimo.
Un credito d’impegno decade automaticamente se la realizzazione dell’opera non è iniziata entro 5 anni dalla sua approvazione.
Il conto relativo ad un credito d’impegno deve essere chiuso immediatamente dopo l’ultimazione dell’opera. Crediti d’opera