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Legge sui sussidi cantonali

Preambolo

Legge

sui sussidi cantonali

del 22 giugno 1994 (stato 15 marzo 2026)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 15 settembre 1992 n. 3990 del Consiglio di Stato,

decreta :

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di armonizzare i principi e le disposizioni comuni che presiedono la concessione dei sussidi cantonali.

Essa definisce:

  1. i principi della legislazione cantonale in materia di sussidi;
  2. le disposizioni comuni della legislazione cantonale in materia di sussidi. Campo di applicazione

Art. 2

La presente legge è applicabile a tutti i sussidi cantonali.

Il capitolo III è applicabile salvo contrarie disposizioni legislative cantonali speciali. Definizione

Art. 3

I sussidi sono prestazioni quantificabili in denaro accordate a terzi senza un’usuale controprestazione di mercato allo scopo di assicurare o promuovere l’adempimento di compiti specifici di interesse pubblico.

Sono segnatamente considerati sussidi le prestazioni pecuniarie non rimborsabili e, nella misura in cui la loro concessione avviene a titolo gratuito o a condizioni di favore, i mutui, le fideiussioni o altre forme di garanzia, i servizi e le prestazioni in natura.

Non sono considerati sussidi le prestazioni sociali di cui alla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). [1] Riesame dei sussidi

Art. 3a

Il Consiglio di Stato riesamina periodicamente, di principio ogni cinque anni, la conformità delle norme concernenti i sussidi ai principi del capitolo II.

Il Consiglio di Stato riferisce sul risultato nei messaggi in cui propone di stanziare dei crediti di impegno o nell’ambito del messaggio sui consuntivi. Sussidi obbligatori e sussidi facoltativi

Art. 4

I sussidi per i quali la base legale che li istituisce riconosce al destinatario un diritto al loro conseguimento, sono definiti obbligatori.

I sussidi per i quali la base legale che li istituisce non riconosce al destinatario un diritto al loro conseguimento, sono definiti facoltativi. CAPITOLO II Principi della legislazione cantonale in materia di sussidi Compiti sussidiabili

Art. 5

Sono sussidiabili i compiti per i quali è accertato:

  1. un interesse del Cantone al loro adempimento;
  2. che l’insieme di altre fonti di finanziamento, effettive o ragionevolmente esigibili, non risultano sufficienti a garantirne un adempimento adeguato all’interesse del Cantone. Principi legislativi

Art. 6

La legislazione in materia di sussidi deve considerare i seguenti principi: