I sussidi sono prestazioni quantificabili in denaro accordate a terzi senza un’usuale controprestazione di mercato allo scopo di assicurare o promuovere l’adempimento di compiti specifici di interesse pubblico.
Sono segnatamente considerati sussidi le prestazioni pecuniarie non rimborsabili e, nella misura in cui la loro concessione avviene a titolo gratuito o a condizioni di favore, i mutui, le fideiussioni o altre forme di garanzia, i servizi e le prestazioni in natura.
Non sono considerati sussidi le prestazioni sociali di cui alla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). [1] Riesame dei sussidi