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Legge tributaria

LT

Preambolo

Legge

tributaria

(LT) [1]

del 21 giugno 1994 (stato 1° gennaio 2026)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio del Consiglio di Stato n. 4169 del 13 ottobre 1993 e il rapporto della Commissione speciale in materia tributaria n. 4169 R1 del 26 aprile 1994,

decreta:

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Oggetto della legge

Art. 1

Il Cantone preleva secondo questa legge:

  1. un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
  2. un’imposta sull’utile, sul capitale e sugli immobili delle persone giuridiche;
  3. un’imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche;
  4. un’imposta sugli utili immobiliari;
  5. un’imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Rimangono riservate le disposizioni del diritto federale e delle convenzioni internazionali di doppia imposizione. Imposta cantonale base e coefficiente di imposta cantonale

Art. 1a

Le imposte sul reddito e sulla sostanza, quelle sull’utile e sul capitale come pure quelle alla fonte sono determinate applicando le aliquote della presente legge. Esse costituiscono l’imposta cantonale base che fa stato ai fini dell’applicazione del coefficiente cantonale di imposta e del calcolo delle relative imposte comunali (art. 276 LT).

L’imposta effettiva richiesta corrisponde all’imposta base cantonale moltiplicata con il coefficiente di imposta cantonale.

Il coefficiente di imposta è identico per tutte le imposte di cui al capoverso 1. Determinazione del coefficiente di imposta

Art. 1b

Il coefficiente di imposta cantonale è pari al 100%.

Esso può essere modificato annualmente dal Gran Consiglio nell’ambito dell’adozione del preventivo tenuto conto del risultato di esercizio previsto e in particolare delle esigenze imposte dagli articoli 31a capoverso 3, 31b capoverso 5 e 31f della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).

La modifica del coefficiente è soggetta a referendum facoltativo. PARTE SECONDA IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE TITOLO I Assoggettamento Capitolo I Appartenenza fiscale Appartenenza personale

Art. 2

Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone.

Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

La dimora fiscale nel Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

  1. almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
  2. almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

Non ha domicilio o dimora fiscali chi, domiciliato fuori Cantone, soggiorna nel Cantone unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.

... [4] Appartenenza economica

. Imprese, stabilimenti d’impresa, fondi e operazioni immobiliari [5]

Art. 3

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtu della loro appartenenza economica se:

  1. sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese nel Cantone;
  2. tengono stabilimenti d’impresa nel Cantone;
  3. sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
  4. fanno commercio di immobili siti nel Cantone. [6]

Per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa o di una libera professione. Sono considerati tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.

. Altri elementi imponibili

Art. 4

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

  1. esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone; [7] a bis ) esercitano un’attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone e, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetta il diritto di imposizione dell’attività lucrativa esercitata all’estero; [8]
  2. in quanto membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni; [9]
  3. sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone;
  4. ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtu di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
  5. ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
  6. ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l’imposizione dell’equipaggio per l’attività lucrativa a bordo di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro; [10]
  7. fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone. [11]

Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili. Estensione dell’assoggettamento

Art. 5

L’assoggettamento in virtu dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone.

L’assoggettamento in virtu dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4.

Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un’impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subite da uno stabilimento d’impresa situato all’estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d’impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell’ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d’impresa; in questo caso la perdita subita dallo stabilimento d’impresa all’estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l’aliquota d’imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subite all’estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l’aliquota d’imposta. Sono riservate le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione. [12]

Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta.

... [13] Calcolo dell’imposta in caso di assoggettamento parziale

Art. 6

Le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta. Capitolo II Inizio e fine dell’assoggettamento Principio

Art. 7

L’assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone o vi sono acquisiti elementi imponibili.

L’assoggettamento cessa con la morte o la partenza del contribuente dal Cantone o con l’estinzione degli elementi imponibili nel Cantone.

Nelle relazioni intercantonali resta riservato l’articolo 54. [14] Capitolo III Norme speciali concernenti l’imposta sul reddito e sulla sostanza Coniugi; partner registrati; figli sotto l’autorità parentale [15]

Art. 8

Il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni.

bis Il reddito e la sostanza di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l’unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell’unione domestica registrata. [16]

Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all’autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cumulati con quelli di chi detiene l’autorità parentale.

Sul reddito d’attività lucrativa dipendente, il figlio è tassato tuttavia unicamente a partire dall’anno in cui compie il 18.mo anno di età. Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale

Art. 9

Le società in nome collettivo, le società in accomandita e le società semplici, come pure le comunioni ereditarie non soggiacciono all’imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci o eredi.

Il reddito e la sostanza degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge sugli investimenti collettivi del 23 giugno 2006 (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.

… [18] Società commerciali estere e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica

Art. 10

Le società commerciali estere e le altre comunità di persone estere senza personalità giuridica assoggettate all’imposta in virtu dell’appartenenza economica sono imponibili conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche. Successione fiscale

Art. 11

Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti ed obblighi fiscali. Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e della parte di aumento o di beni comuni che, in virtu del regime dei beni, riceve in più della sua quotaparte legale secondo il diritto svizzero.

bis Il partner registrato superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e dell’importo che riceve in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 della legge sull’unione domestica registrata del 18 giugno 2004. [19]

Su richiesta dell’autorità fiscale, gli eredi sono tenuti a designare un rappresentante comune residente in Svizzera. In caso contrario l’autorità fiscale procede alla designazione d’ufficio. Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale

Art. 12

I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure ne fa richiesta scritta, all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito e alla sostanza dei figli.

La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.

Con il contribuente rispondono solidalmente:

  1. i figli soggetti all’autorità parentale, fino a concorrenza della loro quota nell’imposta complessiva;
  2. i soci, domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita fino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all’estero; le persone incaricate dell’amministrazione e/o della liquidazione di un socio partecipante a una società semplice, segnatamente un consorzio, o partecipante ad altre società di persone, rispondono solidalmente con il socio per le imposte dovute dagli altri soci, domiciliati all’estero, sino a concorrenza della quota dovuta dal loro socio, rispettivamente, sino a concorrenza del ricavo netto dello stesso. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze; [20]
  3. i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo di acquisto, per le imposte dovute da: art. 3 - un commerciante di immobili senza domicilio fiscale in Svizzera per l’attività di commercio di immobili siti nel Cantone ( cpv. 1 lett. d); art. 4 - un mediatore senza domicilio fiscale in Svizzera che funge da intermediario in operazioni immobiliari riguardanti immobili siti nel Cantone ( cpv. 1 lett. g); [21]
  4. le persone incaricate della liquidazione d’imprese o stabilimenti d’impresa siti nel Cantone, dell’alienazione o della realizzazione di fondi siti nel Cantone, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto. [22]

L’amministratore dell’eredità e l’esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto fino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell’imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.

In caso di decadenza della responsabilità solidale dei coniugi le singole quote d’imposta sono determinate secondo le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale. Sono pure dati i rimedi giuridici degli articoli da 206 a 208 e da 227 a 231.

Per la determinazione delle singole quote d’imposta il Consiglio di Stato può stabilire una tassa amministrativa causale. [23] Imposizione globale secondo il dispendio

Art. 13

Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito, un’imposta calcolata sul dispendio se:

  1. non hanno la cittadinanza svizzera; art. 2 b) per la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte ( ); e
  2. non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.

I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.

L’imposta che sostituisce l’imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:

  1. 434’700 franchi; [25]
  2. per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall’autorità fiscale;
  3. per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l’alloggio al luogo di dimora ai sensi dell’articolo 2.

L’imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.

Oltre all’imposta sul reddito, è percepita un’imposta che sostituisce l’imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile ammonta a 5 volte l’importo stabilito al capoverso 3 e, in ogni caso, deve corrispondere ad almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6.

L’imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull’insieme degli elementi lordi seguenti:

  1. sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi;
  2. beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
  3. capitale mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;
  4. diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
  5. assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
  6. proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all’aliquota applicabile al reddito complessivo, l’imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall’altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.