Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito, un’imposta calcolata sul dispendio se:
- non hanno la cittadinanza svizzera; art. 2 b) per la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte ( ); e
- non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.
I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.
L’imposta che sostituisce l’imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:
- 434’700 franchi; [25]
- per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo fissato dall’autorità fiscale;
- per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l’alloggio al luogo di dimora ai sensi dell’articolo 2.
L’imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.
Oltre all’imposta sul reddito, è percepita un’imposta che sostituisce l’imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile ammonta a 5 volte l’importo stabilito al capoverso 3 e, in ogni caso, deve corrispondere ad almeno la sostanza determinata in base al capoverso 6.
L’imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull’insieme degli elementi lordi seguenti:
- sostanza immobiliare situata in Ticino e relativi proventi;
- beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
- capitale mobiliare di fonte svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;
- diritti d’autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
- assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
- proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.
In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all’aliquota applicabile al reddito complessivo, l’imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall’altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.