1 Se riceve rimunerazioni da un debitore della prestazione imponibile non residente in Svizzera, il contribuente con domicilio o dimora fiscale nel Cantone è tassato secondo la procedura ordinaria.
2 Tuttavia il contribuente è assoggettato all’imposta alla fonte nel Cantone se:
a) la rimunerazione della prestazione è a carico di uno stabilimento d’impresa o di una sede fissa del datore di lavoro nel Cantone;
b) viene effettuato un distacco di lavoratori tra società collegate e la società con sede nel Cantone è considerata il datore di lavoro effettivo; o
c) un prestatore estero di personale fornisce, in violazione dell’articolo 12 capoverso 2 della legge sul collocamento del 6 ottobre 1989, personale a prestito a un’impresa acquisitrice nel Cantone e la rimunerazione della prestazione è a carico di tale im presa acquisitrice.
3 Si considera debitore della prestazione imponibile ai sensi dell’articolo 120 LT:
a) lo stabilimento d’impresa o la sede fissa del datore di lavoro nel Cantone per la casistica di cui al capoverso 2 lettera a;
b) la società con sede nel Cantone per la casistica di cui al capoverso 2 lettera b;
c) l’impresa acquisitrice nel Cantone per la casistica di cui al capoverso 2 lettera c.
Obblighi di comunicazione (art. 120 LT)