1 Il presente regolamento disciplina le modalità di trasmissione, per via elettronica, tra una parte o un terzo legittimato e un’autorità fiscale (di seguito autorità) nell’ambito di un procedimento retto dalla legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), dalla legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD), dalla legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP) e dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO).
2 Il presente regolamento è applicabile, nelle forme descritte in seguito, a tutte le procedure delle leggi menzionate dal capoverso 1 ad eccezione delle procedure riferite all’imposta sulle successioni e donazioni (art. 141 segg. LT) e delle procedure di ricorso cui agli articoli 227 e seguenti LT, 140 e seguenti LIFD, 54 e seguenti LIP e 31 e seguenti LTEO.
3 Le procedure elettroniche comunali sono rette dal diritto del relativo Comune. In assenza di una specifica regolamentazione si applicano le presenti normative cantonali.
Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura