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Regolamento di applicazione dell’ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese

ROImM

Preambolo

Regolamento

di applicazione dell’ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese

(ROImM)

del 6 novembre 2024 (stato 1° gennaio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’articolo 323 capoverso 1 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),

decreta:

Diritto applicabile

Art. 1

Per l’organizzazione e la procedura in materia di imposta speciale dei grandi gruppi di imprese , per quanto non disciplinato dal diritto federale o dal presente regolamento, si applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie.

Autorità cantonali dell’imposta speciale dei grandi gruppi di imprese

Art. 2

1 La Divisione delle contribuzioni è designata quale amministrazione cantonale dell’imposta integrativa.

2 L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale autorità di tassazione per l’imposta integrativa svizzera e internazionale.

3 L’Ufficio esazione e condoni è designato quale autorità competente per la riscossione e la garanzia dell’imposta integrativa svizzera e internazionale.

Violazione degli obblighi procedurali, sottrazione e frode nell’imposta integrativa

Art. 3

1 I procedimenti per la violazione degli obblighi procedurali (art. 29 OImM) sono di pertinenza dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, mentre i procedimenti per sottrazione dell’imposta integrativa (art. 30–31 OImM) sono di competenza dell’Ufficio delle procedure speciali.

2 L’autorità fiscale, se presume che sia stato commesso un delitto secondo l’articolo 33 dell’ordinanza sull’imposizione minima del 22 dicembre 2023 (OImM), denuncia il fatto al Ministero pubblico e trasmette gli atti per il perseguimento del delitto fiscale.

Entrata in vigore

Art. 4

Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.

Pubblicato nel BU 2024 , 260.