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Decreto legislativo concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina

Preambolo

Decreto legislativo

concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte

e delle imposte delle aziende relative ai lavori per

la trasversale alpina

(del 14 marzo 1994)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio 6 luglio 1993 n. 4128 del Consiglio di Stato e il rapporto 9 febbraio 1994 n. 4128 R della Commissione speciale in materia tributaria,

decreta:

Riparto delle imposte alla fonte

Art. 1

In deroga ai disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte alla fonte a carico dei lavoratori che operano sui cantieri della trasversale alpina avviene secondo i seguenti criteri:

  1. stagionali e dimoranti: il 75% al comune di dimora. Il restante 25% ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile;
  2. frontalieri: ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile. Riparto delle imposte delle aziende

Art. 2

A complemento dei disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte delle imprese che partecipano ai lavori di costruzione della trasversale alpina tiene conto del criterio di cui all’art. 1 lett. B).

Art. 3

… [1] Norma finale

Art. 4

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. La data di entrata in vigore [2] e quella di decadenza del decreto legislativo sono stabiliti dal Consiglio di Stato. Pubblicato nel BU 1994 , 141. [1] Art. abrogato dal DL 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 534. [2] Ent rata in vigore: 1° gennaio 1995 - BU 1994, 141.