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Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA

RLIP

Preambolo

Regolamento

cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’i mposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA

(RLIP) [1]

del 18 ottobre 1994 (stato 1° gennaio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP) e l’ordinanza sull’imposta preventiva del 19 dicembre 1966 (OIPrev);

vista l’ordinanza del Consiglio federale sul computo di imposte alla fonte estere del 22 agosto 1967 (di seguito OCIFE);

vista l’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 15 giugno 1998 (di seguito O-USA), [2]

decreta:

Art. 1

Gli organi cantonali competenti in materia di imposta preventiva, di computo di imposte alla fonte estere e di trattenuta supplementare d’imposta USA sono: [4]

  1. la Divisione delle contribuzioni; art. 35 b) gli uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche sono designati quali uffici cantonali dell’imposta preventiva, per il computo di imposte alla fonte estere e della trattenuta supplementare d’imposta USA relativa alle persone fisiche ( cpv. 3 LIP; art. 15 OCIFE). art. 15 L’ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale Ufficio cantonale competente per il computo di imposte alla fonte estere relativo alle persone giuridiche ( OCIFE). art. 67 Questi uffici sono pure competenti per infliggere le multe a seguito d’inosservanza di prescrizione d’ordine ( cpv. 3 LIP); [5]
  2. la Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello, quale commissione di ricorso. art. 35 2 L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la legge federale sull’imposta preventiva sono disciplinate dalle relative disposizioni della legge tributaria cantonale ( cpv. 1 e art. 55 LIP).

Art. 2

La Divisione delle contribuzioni: art. 57 a) è competente per l’allestimento dei rendiconti fra il Cantone, la Confederazione ed i Comuni ( cpv. 1 LIP; art. 15 OCIFE); [6] art. 58 b) è legittimata a promuovere l’azione di diritto amministrativo contro una riduzione provvisionale disposta dall’Amministrazione federale delle contribuzioni ( cpv. 4 LIP); art. 67 c) vigila sull’applicazione uniforme delle prescrizioni federali ed esercita la sorveglianza sugli uffici cui compete il rimborso dell’imposta preventiva ( cpv. 1 OIPrev). [7] Procedure elettroniche art. 35a ( LIP)

Art. 3

Per le procedure elettroniche si applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie.

Art. 4

Le istanze di rimborso e di computo sono da presentare ai competenti uffici di tassazione unitamente alla dichiarazione d’imposta.

… [9]

… [10]

Art. 5

… [11]

Art. 6

L’imposta preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta supplementare d’imposta USA possono essere computati sulle seguenti imposte (art. 31 cpv. 2 LIP; art. 19 cpv. 1 OCIFE; art. 18 O-USA): [12]

  1. in via prioritaria su tutte le imposte cantonali previste dalla legge tributaria cantonale;
  2. in via sussidiaria su tutte le imposte comunali previste dalla legge tributaria cantonale;
  3. in via ancora più sussidiaria, sull’imposta federale diretta. [13]

Art. 7

Gli importi di computo di imposte alla fonte estere che non sono a carico della Confederazione sono di regola sopportati per il 50% dal Cantone e per il 50% dai Comuni interessati (art. 20 cpv. 2 OCIFE). [14]

In caso di limitazione dell’ammontare massimo, la ripartizione avviene tuttavia tenuto conto del moltiplicatore comunale.

Art. 8

Sono abrogati:

  1. il regolamento cantonale di applicazione alla legge federale sull’imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (del 7 maggio 1985);
  2. il regolamento cantonale di applicazione del decreto 22 agosto 1967 del Consiglio federale concernente il computo globale d’imposta (del 3 dicembre 1976);
  3. il regolamento cantonale di applicazione al decreto del Consiglio federale 2 novembre 1951 in materia di trattenuta supplementare USA (del 3 dicembre 1976).

Art. 9

Il presente regolamento, ottenuta la ratifica da parte della Confederazione [15] , è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, ed entra in vigore il 1° gennaio 1995. Pubblicato nel BU 1995 , 30. [1] Titolo modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 327; precedente modifica: BU 2021, 329. [2] Ingresso modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329. [3] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43. [4] Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329. [5] Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329. [6] Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329. [7] Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329. [8] Art. reintrodotto dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 327; precedente modifica: BU 2004, 43. [9] Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418. [10] Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418. [11] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43. [12] Frase modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329. [13] Lett. introdotta dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 372. [14] Cpv. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 329. [15] Approvazione federale: 28 dicembre 1994.