Gli organi cantonali competenti in materia di imposta preventiva, di computo di imposte alla fonte estere e di trattenuta supplementare d’imposta USA sono: [4]
- la Divisione delle contribuzioni; art. 35 b) gli uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche sono designati quali uffici cantonali dell’imposta preventiva, per il computo di imposte alla fonte estere e della trattenuta supplementare d’imposta USA relativa alle persone fisiche ( cpv. 3 LIP; art. 15 OCIFE). art. 15 L’ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale Ufficio cantonale competente per il computo di imposte alla fonte estere relativo alle persone giuridiche ( OCIFE). art. 67 Questi uffici sono pure competenti per infliggere le multe a seguito d’inosservanza di prescrizione d’ordine ( cpv. 3 LIP); [5]
- la Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello, quale commissione di ricorso. art. 35 2 L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la legge federale sull’imposta preventiva sono disciplinate dalle relative disposizioni della legge tributaria cantonale ( cpv. 1 e art. 55 LIP).