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Legge sullo sviluppo territoriale

LST

Preambolo

Legge

sullo sviluppo territoriale

(LST) [1]

del 21 giugno 2011 (stato 1° gennaio 2026)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visto il messaggio 9 dicembre 2009 n. 6309 del Consiglio di Stato;

– visto il rapporto 1° marzo 2011 n. 6309R della Commissione speciale pianificazione del territorio,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 Sezione

Questa legge disciplina lo sviluppo territoriale del Cantone, definendo principi, strumenti e procedure di pianificazione, conformemente alla legge federale sulla pianificazione del territorio.

Essa mira in particolare a:

  1. promuovere un uso misurato del suolo ed uno sviluppo sostenibile;
  2. favorire insediamenti di qualità e garantire adeguate premesse alle attività economiche;
  3. individuare so luz ioni coordinate che integrino insediamenti, mobilità e ambiente;
  4. preservare lo spazio non costruito per l’agricoltura e lo svago;
  5. valorizzare il paesaggio in quanto bene comune. Livelli di pianificazione e competenze

Art. 2 Sezione

La pianificazione del territorio si suddivide in pianificazione cantonale, di competenza del Cantone e locale, di competenza dei Comuni.

I Comuni possono svolgere compiti di pianificazione intercomunale, adottando proprie modalità di collaborazione.

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sullo sviluppo territoriale e può istituire commissioni consultive in ambiti settoriali specifici; esso disciplina per regolamento i dettagli della legge. Obbligo di pianificare e coordinamento

Art. 3 Sezione

Cantone e Comuni elaborano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d’incidenza territoriale e ne coordinano contenuti e procedure.

Il Cantone assicura in particolare il coordinamento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni confinanti, delle Regioni limitrofe e delle pianificazioni comunali fra loro.

Se i Comuni non adempiono al loro obbligo di pianificare, il Cantone può adottare misure sostitutive. Informazione

Art. 4

I piani previsti da questa legge sono pubblici.

Nel corso dell’elaborazione di tali piani, Cantone e Comuni informano la popolazione riguardo agli scopi ed allo svolgimento della procedura. Partecipazione

Art. 5

Cantone e Comuni garantiscono una tempestiva informazione e partecipazione della popolazione e delle persone interessate alla pianificazione; se essa comporta effetti territorialmente limitati o concerne aspetti settoriali, può essere circoscritta agli interessati. [2]

La partecipazione è garantita di principio mediante pubblico deposito degli atti, previo avviso, per trenta giorni presso i Comuni interessati; durante questo periodo ognuno può presentare osservazioni o proposte pianificatorie. [3]

La procedura può essere delegata ad altri enti. Tecnici qualificati

Art. 6

I piani previsti da questa legge sono elaborati da tecnici che dispongono delle qualifiche stabilite dal Consiglio di Stato. Geodati

Art. 7

Il geodato digitale ha valenza giuridica ed è prevalente rispetto al supporto cartaceo per i piani d’utilizzazione adottati, pubblicati e approvati in forma di geodati. TITOLO II Strumenti della pianificazione territoriale Capitolo primo Piani Sezione 1 Piano direttore cantonale Definizione

Art. 8

Il piano direttore cantonale stabilisce le grandi linee dell’organizzazione del territorio cantonale in un’ottica di sviluppo sostenibile e assicura il coordinamento delle attività di rilevante incidenza territoriale.

Esso è coordinato con il Rapporto sugli indirizzi, le linee direttive ed il piano finanziario. Componenti

Art. 9

Il piano direttore si compone di obiettivi pianificatori cantonali, schede e piani.

Esso è accompagnato da un rapporto esplicativo, di carattere indicativo. Contenuti

Art. 10

Gli obiettivi pianificatori esprimono gli orientamenti del Cantone e le sue scelte prioritarie.

Le schede, strutturate in indirizzi, misure e compiti, ed i piani specificano gli obiettivi pianificatori e indicano le modalità e i tempi per l’attuazione. Procedura d’approvazione Informazione e partecipazione

Art. 11

Nel corso dell’elaborazione di obiettivi pianificatori, schede di dato acquisito e piani ogni persona fisica o giuridica, i Comuni e gli altri enti interessati possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie.

Gli atti e la documentazione sono depositati per trenta giorni, previo avviso, presso i Comuni.

… [5] Obiettivi pianificatori cantonali

Art. 12

Il Consiglio di Stato elabora gli obiettivi pianificatori cantonali.

Il Gran Consiglio li adotta con decreto legislativo. Schede e piani

  1. dati acquisiti

Art. 13

Il Consiglio di Stato elabora le schede di dato acquisito ed i piani.

Esso li adotta e li fa pubblicare per trenta giorni, previo avviso, presso i Comuni.

Contro il contenuto di schede e piani, i Comuni e gli enti regionali di sviluppo che sono particolarmente toccati e hanno un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione degli stessi possono presentare ricorso al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. [6]

Il Consiglio di Stato trasmette al Gran Consiglio i ricorsi con le sue osservazioni, entro tre mesi; questo li decide in via definitiva entro sei mesi, ma al più tardi entro un anno dalla scadenza del termine di ricorso.

  1. risultati intermedi e informazioni preliminari

Art. 14

Il Dipartimento elabora le schede di risultato intermedio e informazione preliminare ed i piani.

Il Consiglio di Stato li adotta. Entrata in vigore

Art. 15

Gli obiettivi pianificatori entrano in vigore con l’adozione del Gran Consiglio.

Le schede di dato acquisito ed i piani entrano in vigore con la loro crescita in giudicato; quelle di risultato intermedio ed informazione preliminare con l’adozione del Consiglio di Stato.

Gli obiettivi, le schede ed i piani sono in seguito trasmessi al Consiglio federale per approvazione. Effetti

Art. 16

Il piano direttore vincola le Autorità e gli enti regionali per lo sviluppo.

Tutti gli atti pianificatori in contrasto con il piano direttore devono essere a questo conformati entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato e i Municipi garantiscono, con le misure di salvaguardia della pianificazione, che non vengano intrapresi atti pianificatori o interventi in contrasto con le previsioni del piano. Verifica e modifiche

Art. 17

Il piano direttore ha una durata indeterminata; esso è riesaminato globalmente, di regola ogni dieci anni, e se necessario rielaborato.

Esso può essere adattato, in particolare in caso di mutate circostanze o di nuovi compiti, o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore; la procedura è quella prevista per l’adozione.

Gli aggiornamenti del piano sono decisi dal Consiglio di Stato e comunicati all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Sezione 2 Piano regolatore Principio

Art. 18

I Comuni adottano un piano regolatore.

Essi possono preliminarmente elaborare studi di base che prospettano visioni ed indirizzi della pianificazione futura.

I Comuni uniformano il piano regolatore alla pianificazione d’ordine superiore e lo coordinano con i piani regolatori dei Comuni vicini.

Più Comuni possono adottare un piano regolatore intercomunale. Definizione e componenti

Art. 19

Il Piano regolatore stabilisce scopo, luogo e misura dell’uso ammissibile del suolo; esso è commisurato alla capacità finanziaria del Comune.

Il Piano regolatore si compone dei seguenti documenti vincolanti:

  1. piano delle zone,
  2. piano dell’urbanizzazione, corredato dal programma d’urbanizzazione,
  3. regolamento edilizio.

Esso è accompagnato da un rapporto di pianificazione, di carattere indicativo. Piano delle zone

Art. 20

Il piano delle zone suddivide il territorio comunale in zone.

Possono essere delimitate in particolare le seguenti zone: – zona per l’abitazione, – zona per il lavoro, – zona degli spazi liberi, – zona per il tempo libero, – zona per scopi pubblici, – zona di pericolo, – zona per estrazioni o discariche, – zona agricola, – zona di protezione, – zona forestale, – zona di riserva, – zona senza destinazione specifica.

Il Consiglio di Stato stabilisce la definizione delle zone.

Sono ammesse le zone miste e le sovrapposizioni di zona, se conformi agli scopi e ai principi della pianificazione del territorio. Piano dell’urbanizzazione

Art. 21

Il piano dell’urbanizzazione stabilisce i vincoli dell a rete delle vie di comunicazione (strade, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, posteggi pubblici, ecc.) con le relative linee d’arretramento. Programma d’urbanizzazione

Art. 22

Il programma d’urbanizzazione stabilisce i comprensori da urbanizzare con la rete delle vie di comunicazione , con la rete di smaltimento delle acque, con la rete e le infrastrutture per l’approvvigionamento idrico e di energie, nonché i termini entro i quali realizzare l’urbanizzazione, tenendo conto dell’evoluzione edilizia del Comune e dello stato dell’urbanizzazione esistente. [8]

Esso vincola unicamente le Autorità. Regolamento edilizio

Art. 23

Il regolamento edilizio comprende le norme di diritto comunale in materia edilizia; in particolare quelle relative al piano delle zone e al piano dell’urbanizzazione.

Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli. Rapporto di pianificazione

Art. 24

Il rapporto di pianificazione informa:

  1. sulle analisi, sugli obiettivi e sulla giustificazione delle scelte, art. 1 b) su come si sia tenuto conto degli scopi e dei principi della pianificazione del territorio ( e 3 legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979, LPT), dei suggerimenti provenienti dalla popolazione (art. 4 cpv. 2 LPT), dei piani settoriali e delle concezioni della Confederazione (art. 13 LPT), del piano direttore (art. 8 LPT) e delle altre esigenze poste dal diritto federale, in particolare la ponderazione degli interessi (art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000, OPT) e la protezione dell’ambiente (art. 47 OPT),
  2. sui costi delle opere e le relative modalità di finanziamento, come pure sulle priorità di realizzazione.

Esso ha valore indicativo. Procedura ordinaria Elaborazione e esame preliminare

Art. 25

Il Municipio elabora il piano regolatore, comunicando l’avvio dei lavori al Dipartimento ed ai Comuni confinanti.

Nel caso di una revisione del piano regolatore e di una variante con domanda di dissodamento o di compenso agricolo, il Municipio sottopone al Dipartimento un piano d’indirizzo per una verifica d’ordine generale; negli altri casi l’esame preliminare è facoltativo. [9]

Il Dipartimento si esprime sulla conformità del piano d’indirizzo con la pianificazione direttrice, la legislazione federale e cantonale e sul coordinamento con le pianificazioni dei Comuni vicini. Informazione e partecipazione

Art. 26

Il Municipio informa la popolazione riguardo al progetto di piano.

Ogni cittadino attivo ed ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie.

Il Municipio esamina osservazioni e proposte nell’ambito dell’elaborazione del piano. Adozione e pubblicazione

Art. 27

Il Consiglio comunale o l’Assemblea adottano il piano regolatore.

Il Municipio lo pubblica per un periodo di trenta giorni previo avviso, trasmesso anche tramite lettera semplice ai proprietari fondiari direttamente toccati in maniera incisiva dai provvedimenti. [10]

Contestualmente alla pubblicazione, esso trasmette al Consiglio di Stato gli atti relativi al piano regolatore. Ricorso al Consiglio di Stato

Art. 28

Contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

È legittimato a ricorrere:

  1. ogni cittadino attivo nel Comune,
  2. ogni altra persona o ente particolarmente toccato che abbia un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione del piano. [11]

Si applicano inoltre le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) relative al ricorso al Consiglio di Stato. [12] Approvazione

Art. 29

Il Consiglio di Stato esamina gli atti, decide i ricorsi e approva in tutto o in parte il piano regolatore; oppure nega l’approvazione.

Quando si impone una modifica che coinvolge il diritto comunale, esso rinvia gli atti al Comune, affinché vi provveda ripetendo la procedura ordinaria; il Consiglio di Stato indica quando si può prescindere dall’esame preliminare o applicare la procedura semplificata .

La decisione del Consiglio di Stato è intimata al Comune, ai ricorrenti e ai proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla risoluzione ed è pubblicata nella sua parte dispositiva. Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

Art. 30

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni dalla notificazione.

Sono legittimati a ricorrere:

  1. il Comune,
  2. i già ricorrenti, per le medesime domande presentate davanti al Consiglio di Stato, [13]
  3. ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato.

Per i motivi di ricorso e la procedura si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [14] Entrata in vigore

Art. 31

Il piano regolatore entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Effetti

Art. 32

Il piano regolatore ha durata indeterminata ed è vincolante per ognuno.

Con l’entrata in vigore del piano regolatore è concesso al Comune il diritto di espropriazione segnatamente per l’acquisizione delle superfici e degli altri diritti necessari alla realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano. Verifica e modifiche

Art. 33

Il Municipio verifica almeno ogni quindici anni il piano regolatore e decide in merito alla necessità di revisione o di adeguamento. art. 3 2 La sua decisione è trasmessa al Consiglio di Stato, che la verifica dal profilo della legalità e dell’adeguatezza. Se non condivide la decisione comunale, il Consiglio di Stato ha la facoltà di rifiutare l’approvazione di ulteriori varianti, come pure di adottare le misure dell’ cpv. 3 LST.

Il Piano regolatore può inoltre essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze. Procedura semplificata Principio

Art. 34

Possono essere sottoposte alla procedura semplificata le modifiche che:

  1. mutano in misura minima una o più disposizioni sull’uso ammissibile del suolo;
  2. comportano correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche;
  3. interessano una superficie di terreno non superiore a 3000 mq oppure
  4. in caso di modifiche che riguardano le reti delle vie di comunicazione, se non è modificata la gerarchia delle strade. Procedura

Art. 35

Il Municipio elabora la modifica.

Esperita l’informazione e la partecipazione agli interessati, il Municipio adotta e pubblica la modifica per trenta giorni presso la cancelleria comunale. art. 28 3 Contro la modifica è dato ricorso al Consiglio di Stato ai sensi dell’

Trascorsi i termini di pubblicazione gli atti vengono trasmessi al Consiglio di Stato per approvazione ed evasione degli eventuali ricorsi. art. 30 5 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi dell’

La modifica entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato. I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Urbanizzazione Procedura del programma d’urbanizzazione

Art. 36

Il Municipio elabora il programma d’urbanizzazione, coordinandolo con il piano finanziario, e lo pubblica per un periodo di trenta giorni presso la cancelleria comunale; durante questo periodo ogni interessato può presentare osservazioni.

Il Municipio adotta il programma d’urbanizzazione.

Il programma d’urbanizzazione è modificato in caso di mutate circostanze. Realizzazione dell’urbanizzazione

Art. 37

Il Comune realizza l’urbanizzazione nei termini stabiliti dal programma d’urbanizzazione.

I proprietari contribuiscono al finanziamento secondo le leggi speciali. Mancato rispetto del programma d’urbanizzazione

Art. 38

Se l’urbanizzazione della zona edificabile non è realizzata nei termini previsti dal programma d’urbanizzazione, i proprietari fondiari possono (art. 19 cpv. 3 LPT):

  1. provvedere da sé all’urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati, stabilendo con il Comune per contratto di diritto pubblico segnatamente le modalità d’esecuzione dei lavori, il diritto di proprietà sulle opere, le condizioni per l’allacciamento dei vicini, il riscatto delle opere e il trasferimento di diritti e obblighi all’ente pubblico,
  2. anticipare i costi dell’urbanizzazione, stabilendo con il Comune mediante contratto di diritto pubblico segnatamente l’importo da anticipare, il rimborso del capitale anticipato e l’interesse dovuto. Anticipo dell’urbanizzazione

Art. 39

I proprietari fondiari possono chiedere al Comune di realizzare le opere d’urbanizzazione prima dei termini stabiliti dal programma d’urbanizzazione, anticipando tutte le spese.

Mediante contratto di diritto pubblico con il Comune va stabilito almeno il rimborso del capitale anticipato. Norme d’interesse cantonale o sovracomunale Vincoli per opere sovracomunali

Art. 40

Il Consiglio di Stato può far iscrivere nel piano regolatore vincoli per l’esecuzione di opere d’interesse cantonale o sovracomunale come scuole, case per anziani, impianti di smaltimento delle acque o dei rifiuti o impianti per la produzione di energia e zone per il tempo libero.

Il piano regolatore indica i vincoli costituiti a favore del Cantone o di altri enti pubblici.

Art. 41

… [18] Superfici idonee all’avvicendamento delle colture

Art. 41a

Il censimento raccoglie le informazioni relative alle superfici in zona agricola che presentano le caratteristiche pedologiche e morfologiche tali da adempiere ai requisiti delle superfici per l’avvicendamento delle colture secondo l’art. 26 OPT e il Piano settoriale delle superfici idonee all’avvicendamento delle colture.

Esso è allestito dal Consiglio di Stato e costantemente aggiornato. Regolamento cantonale posteggi privati

  1. scopo e contenuti

Art. 42

Allo scopo di migliorare le condizioni di mobilità e di qualità dell’ambiente, il Cantone emana un regolamento che determina il numero dei posteggi sui fondi privati.

Il Consiglio di Stato lo elabora, sentita una commissione consultiva; esso è applicato dai Comuni interessati alle nuove costruzioni, alle riattazioni ed ai cambiamenti di destinazione; fanno eccezione le costruzioni destinate all’abitazione.

Esso stabilisce il fabbisogno massimo di riferimento, il numero dei posteggi privati necessari e il numero dei posteggi privati da realizzare, in base alle norme dell’Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS), tenuto conto delle circostanze locali e in particolare della qualità del trasporto pubblico e del livello dell’inquinamento ambientale.

  1. verifica periodica

Art. 43

Il Consiglio di Stato ne verifica periodicamente i parametri del regolamento e l’elenco dei Comuni interessati; li adatta, se del caso, sentita la commissione consultiva.

Il regolamento abroga tutte le norme comunali che definiscono il fabbisogno di posteggi privati; restano riservate disposizioni più restrittive a tutela dei nuclei o per motivi di mobilità e protezione dell’ambiente. Sezione 3 Piano d’utilizzazione cantonale Definizione e componenti

Art. 44

Il piano d’utilizzazione cantonale stabilisce scopo, luogo e misura dell’uso ammissibile del suolo per aree d’interesse cantonale o sovracomunale.

Il piano d’utilizzazione promuove l’attuazione degli obiettivi pianificatori del piano direttore e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di costruzioni d’interesse cantonale o sovracomunale.

Esso si compone di norme e piani ed è accompagnato da un rapporto di pianificazione, di carattere indicativo. Procedura

  1. adozione

Art. 45

Il Dipartimento elabora il piano d’utilizzazione, dandone preventiva comunicazione al Gran Consiglio, ai Comuni e agli enti regionali per lo sviluppo interessati.

Il progetto di piano è depositato per trenta giorni, previo avviso, presso i Comuni interessati; durante questo periodo ogni cittadino attivo in quei Comuni ed ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie.

Il Consiglio di Stato esamina le osservazioni, adotta il piano e lo trasmette al Gran Consiglio per approvazione.

  1. approvazione e pubblicazione

Art. 46

Il piano di utilizzazione è approvato dal Gran Consiglio.

Il Dipartimento lo pubblica, previo avviso, per trenta giorni presso i Comuni interessati. Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

Art. 47

Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Il ricorso è proponibile contro:

  1. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere d’apprezzamento,
  2. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti,
  3. l’inadeguatezza del provvedimento pianificatorio.

Sono legittimati a ricorrere:

  1. i Comuni interessati,
  2. ogni cittadino attivo nei Comuni interessati,
  3. ogni altra persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione. Entrata in vigore

Art. 48

Il piano d’utilizzazione entra in vigore con l’approvazione del Gran Consiglio.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Il Dipartimento fa menzionare a registro fondiario per ogni singola particella l’esistenza del piano d’utilizzazione. Effetti

Art. 49

Il piano d’utilizzazione cantonale ha gli stessi effetti del piano regolatore.

Il piano d’utilizzazione è prevalente rispetto al piano regolatore; questo decade nella misura in cui si trova in contrasto con il piano d’utilizzazione, oppure se il piano d’utilizzazione disciplina l’uso del suolo in modo esclusivo. Verifica e modifiche

Art. 50

Il piano d’utilizzazione è sottoposto a verifica, di regola ogni dieci anni.

Esso può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura d’adozione. Procedura semplificata

Art. 50a

Possono essere sottoposte a procedura semplificata le modifiche ai sensi dell’art. 34 LST.

Il Dipartimento elabora la modifica; esperita l’informazione e la partecipazione agli interessati la trasmette al Consiglio di Stato, che la approva.

La modifica è annunciata dal Dipartimento almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani e pubblicata per trenta giorni. art. 47 4 Contro il contenuto della modifica è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, si applica per analogia l’

La modifica entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato. I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Sezione 4 Piano particolareggiato Definizione e scopo

Art. 51

Il piano particolareggiato stabilisce nel dettaglio scopo, luogo e misura dell’uso ammissibile del suolo di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando lo richiedono obiettivi di promozione urbanistica, di protezione dei nuclei, dei beni culturali, della natura e del paesaggio, oppure la realizzazione di costruzioni d’interesse pubblico. Procedura d’approvazione

Art. 52

Per le componenti, la procedura e gli effetti fanno stato le norme relative al piano regolatore. art. 35 2 Nei casi in cui il piano regolatore prevede gli obiettivi, la destinazione e i parametri della pianificazione particolareggiata, il piano particolareggiato può essere adottato con la procedura semplificata ( ). [21] Piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire

Art. 53

Il piano particolareggiato vale quale autorizzazione a costruire se definisce il progetto di costruzione nel dettaglio di una domanda di costruzione.

Devono essere adempiute le seguenti condizioni:

  1. gli oggetti da approvare devono esser presentati in modo separato dal piano particolareggiato, di principio secondo le prescrizioni delle relative procedure d’autorizzazione a costruire,
  2. la documentazione relativa alla domanda di costruzione non soggiace alla procedura di partecipazione né all’esame preliminare, ma deve essere allegata per conoscenza al piano particolareggiato,
  3. dopo l’adozione del piano particolareggiato da parte del Legislativo comunale, il Municipio procede alla pubblicazione del medesimo unitamente alla documentazione relativa alla domanda di costruzione,
  4. il Consiglio di Stato approva il piano particolareggiato, decide i ricorsi, e rilascia l’autorizzazione a costruire con decisione globale. Esso decide i ricorsi contro l’uno e l’altra, [22] art. 35 e) per le varianti di progetto che configurano una modifica di secondaria importanza del piano particolareggiato si applica la procedura semplificata ( ), [23]
  5. le altre varianti di progetto sono decise in base alle relative procedure d’autorizzazione a costruire.

Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli. Tasse di rilascio

Art. 53a

Per l’esame dei piani particolareggiati quale autorizzazione a costruire, al Cantone e al Comune spetta in parti uguali una tassa del 2 ‰ della spese prevista, ritenuti un minimo di 300 franchi e un massimo di 15’000 franchi.

Il Municipio e il Dipartimento prelevano inoltre tasse, ciascuno a copertura delle proprie prestazioni e spese per pubblicazioni, perizie, misurazioni, ecc, in aggiunta alle tasse stabilite nel capoverso precedente. Sezione 5 Piano di quartiere Definizione e scopo

Art. 54

Il piano di quartiere è un progetto planovolumetrico inteso a concretizzare gli obiettivi di qualità paesaggistica, architettonica ed urbanistica fissati dal piano regolatore.

Il piano di quartiere si compone di una relazione tecnica, di piani e di un modello del progetto.

Il piano regolatore stabilisce il perimetro del piano di quartiere nonché i requisiti qualitativi minimi ed i parametri edilizi minimi e massimi. Procedura d’approvazione

Art. 55

Il piano di quartiere segue la procedura della domanda di costruzione che può essere presentata dai proprietari che detengono i due terzi della superficie soggetta a piano di quartiere; le modifiche minori possono essere presentate da un solo proprietario.

Il piano di quartiere approvato mantiene la sua validità fino a quando il piano regolatore da cui dipende resta in vigore. art. 3 3 Per l’attuazione del piano di quartiere i detentori dei due terzi della superficie possono chiedere al Consiglio di Stato il conferimento del diritto d’espropriazione giusta l’ cpv. 1 della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971. Sezione 6 Piano particolareggiato cantonale con autorizzazione a costruire [25] Principio

Art. 55a

Il piano cantonale con autorizzazione a costruire costituisce lo strumento per pianificare e autorizzare la costruzione di edifici e impianti d’interesse cantonale o regionale.

È riservata la legge sulle strade del 23 marzo 1983. Procedura

Art. 55b

Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Dipartimento dà avvio alla procedura d’approvazione del piano.

Per la procedura d’approvazione del piano si applicano per analogia gli articoli da 17 a 23 e 25, 26 della legge sulle strade del 23 marzo 1983; in subordine quelle della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 .

Il piano deve rendere chiaramente comprensibili la natura e l’estensione delle opere oggetto di approvazione; il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) stabilisce la forma, il contenuto e gli altri dettagli. Capitolo secondo Salvaguardia della pianificazione Misure

Art. 56

Sono misure di salvaguardia della pianificazione:

  1. la zona di pianificazione,
  2. la decisione sospensiva,
  3. il blocco edilizio. Zona di pianificazione
  4. definizione e scopo

Art. 57

La zona di pianificazione è stabilita per comprensori esattamente delimitati, se i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo all’uso del territorio o conflitti con principi pianificatori.

Il Consiglio di Stato, in particolare, stabilisce zone di pianificazione a salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l’adeguamento delle pianificazioni locali.

  1. componenti

Art. 58

La zona di pianificazione si compone di un piano che ne delimita il comprensorio e di una scheda descrittiva che ne stabilisce i contenuti, gli scopi, gli effetti e la durata.

  1. adozione

Art. 59

La zona di pianificazione è adottata dal Municipio, sentito il Dipartimento, oppure dal Consiglio di Stato, sentiti i Municipi interessati.

Essa è pubblicata, previo avviso, per un periodo di trenta giorni presso i Comuni interessati.

  1. entrata in vigore e proroga

Art. 60

La zona di pianificazione entra in vigore con la pubblicazione.

Essa resta in vigore fino alla pubblicazione del piano sostitutivo; comunque non oltre cinque anni, riservata una possibilità di proroga.

Il Consiglio di Stato può concedere una proroga della zona di pianificazione di due anni al massimo, per fondati motivi; la proroga soggiace alla procedura d’adozione.

  1. effetti

Art. 61

La zona di pianificazione è vincolante per ognuno.

Al suo interno nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione.

Le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente. Decisione sospensiva

Art. 62

Il Municipio o il Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto.

Il Municipio o il Dipartimento decidono immediatamente sull’oggetto sospeso oppure danno avvio alla procedura d’espropriazione, se alla scadenza dei due anni il piano regolatore o il piano particolareggiato non sono stati pubblicati, o il piano d’utilizzazione cantonale non è stato adottato. Blocco edilizio

Art. 63

Dalla data di pubblicazione del piano regolatore o del piano particolareggiato di cui all’articolo 27 e sino all’approvazione del Consiglio di Stato, come pure dalla data di adozione del piano di utilizzazione cantonale di cui all’articolo 45 e sino all’approvazione del Gran Consiglio, non si possono attuare modifiche edilizie o altri interventi contrari alle previsioni del piano.

Il blocco edilizio decade se il Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio, non approvano il piano entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione, rispettivamente di adozione. Ricorsi

Art. 64

Contro la zona di pianificazione e la sua proroga è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Sono legittimati a ricorrere:

  1. ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione,
  2. il Comune, contro la zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato.

Contro le decisioni di sospensione o di blocco edilizio è dato ricorso ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE). Capitolo terzo Edificabilità dei fondi Sezione 1 Principio e eccezioni Autorizzazione edilizia

Art. 65

L’edificazione o trasformazione di costruzioni è permessa solo con l’autorizzazione dell’Autorità.

L’autorizzazione è rilasciata solo se:

  1. le costruzioni sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione e
  2. il fondo è urbanizzato.

Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale, cantonale e comunale.

Competenza e procedura sono disciplinate dalle leggi speciali. Eccezioni nelle zone edificabili

  1. costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto

Art. 66

È permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto.

Possono essere autorizzate trasformazioni a condizione che:

  1. il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l’interesse pubblico e quello dei vicini e art. 22 b) per costruzioni non conformi alla zona ( cpv. 2 lett. a LPT), le trasformazioni siano giustificate da esigenze tecniche o funzionali e siano rispettate le altre disposizioni del piano regolatore.

Il piano regolatore può stabilire una regolamentazione più restrittiva.

In caso di grave contrasto con la destinazione di zona può essere ordinata la cessazione dell’uso.

  1. deroghe

Art. 67

In situazioni eccezionali e se l’osservanza delle disposizioni legali costituisce un rigore sproporzionato, possono essere concesse deroghe alla conformità di zona o a singole norme edilizie, purché ciò non pregiudichi in modo apprezzabile l’interesse pubblico o quello dei vicini.

Il piano regolatore può stabilire una regolamentazione più restrittiva. Eccezioni di diritto federale fuori delle zone edificabili

Art. 68

Nei seguenti casi il rilascio di un’autorizzazione per l’edificazione, la trasformazione o il cambiamento di destinazione di costruzioni è disciplinato dal diritto federale: art. 24 a) costruzioni ad ubicazione vincolata ( LPT), art. 24a b) cambiamenti di destinazione senza lavori di trasformazione ( LPT), art. 24b c) aziende accessorie non agricole ( LPT), art. 24c d) costruzioni esistenti non conformi alla destinazione della zona ( LPT), art. 37a e) costruzioni utilizzate a scopi commerciali non conformi alla destinazione della zona ( LPT). Eccezioni di diritto cantonale fuori delle zone edificabili

  1. edifici abitativi agricoli ed edifici e impianti degni di protezione art. 24d ( LPT)

Art. 69

In edifici abitativi agricoli conservati nella loro sostanza può essere autorizzata un’utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli ai sensi dell’art. 24d cpv. 1 LPT. art. 20 2 Può essere autorizzato il cambiamento totale di destinazione di costruzioni degne di protezione, la cui conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo, se per le stesse è stata istituita una apposita protezione in via pianificatoria secondo l’ della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (art. 24d cpv. 2 LPT). art. 24d 3 In tutti i casi devono essere adempiute le condizioni dell’ cpv. 3 LPT.

  1. edifici in comprensori con insediamenti sparsi ed edifici tipici del paesaggio art. 39 ( OPT)

Art. 70

Il piano direttore designa i comprensori con abitati tradizionalmente sparsi nei quali l’insediamento duraturo dev’essere rafforzato in vista dello sviluppo auspicabile del territorio ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 OPT. art. 39 2 Può essere autorizzata, siccome d’ubicazione vincolata, la modifica dell’utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio ai sensi dell’ cpv. 2 OPT; il piano direttore indica i criteri secondo i quali va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici tipici ai sensi di tale norma. Devono essere adempiute le condizioni dell’art. 39 cpv. 3 OPT. art. 39 3 All’interno dei paesaggi ai sensi dell’ cpv. 2 OPT il piano regolatore designa in particolare i rustici meritevoli di conservazione.

  1. eccezioni di diritto cantonale

Art. 70a

Il piano di utilizzazione cantonale può limitare o escludere l’applicazione degli art. 24c cpv. 2 e 3 LPT e 37a LPT. Menzione a registro fondiario

Art. 71

L’autorità competente per la restrizione fa menzionare sul fondo interessato a registro fondiario: art. 24b a) l’esistenza di un’azienda accessoria non agricola ( LPT);

  1. le condizioni risolutive alle quali soggiacciono le autorizzazioni;
  2. gli obblighi di ripristino dello stato legale. Sezione 2 I generatori di traffico Definizioni

Art. 72

Sono grandi generatori di traffico le costruzioni che generano un traffico giornaliero medio di visitatori, nei giorni di apertura di almeno 1000 movimenti, segnatamente: – costruzioni commerciali (centri commerciali, mercati specializzati, factory outlets), – centri turistici attrezzati, – attrezzature di svago intensive, – cinema multisala.

Per le costruzioni commerciali con una superficie utile lorda di almeno 1500 m2 vige la presunzione che configurino un grande generatore di traffico; è conferita facoltà all’istante di dimostrare mediante stima del traffico indotto che la costruzione genera un traffico giornaliero medio inferiore a 1000 movimenti.

Costruzioni commerciali che singolarmente non adempiono i requisiti del grande generatore di traffico, possono essere considerati tali se tra loro sussiste una connessione funzionale e congiuntamente generano un traffico giornaliero medio superiore a 2000 movimenti. Indirizzi pianificatori

Art. 73

Il piano direttore stabilisce la politica cantonale dei grandi generatori di traffico e definisce in particolare:

  1. le ubicazioni potenzialmente idonee per i grandi generatori di traffico,
  2. le condizioni della pianificazione delle utilizzazioni nei comparti per grandi generatori di traffico e nei centri dei poli urbani,
  3. gli indirizzi per il resto del territorio cantonale,
  4. le condizioni per l’insediamento a titolo d’eccezione di tali impianti fuori dai comparti stabiliti.

Nei comparti per grandi generatori di traffico la pianificazione delle utilizzazioni definisce almeno:

  1. la delimitazione del comparto con le attività consentite e i parametri edificatori,
  2. l’assetto urbanistico,
  3. il volume di traffico medio che il comparto può generare nei giorni di apertura,
  4. un adeguato allacciamento alla rete viaria,
  5. l’integrazione nella rete dei trasporti pubblici con un servizio commisurato all’affluenza di pubblico,
  6. la regolamentazione dei posteggi.

Nei centri dei poli urbani la pianificazione delle utilizzazioni:

  1. stabilisce dove sono ammessi i grandi generatori di traffico,
  2. ne favorisce la collocazione nel contesto di concentrazioni d’attività commerciali, amministrative e produttive ben servite dal trasporto pubblico,
  3. si orienta agli indirizzi del cpv. 2. Regime d’autorizzazione

Art. 74

La costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico è ammessa unicamente nei comparti per grandi generatori di traffico e nei centri dei poli urbani che la pianificazione dell’utilizzazione ha delimitato conformemente alle indicazioni del piano direttore.

L’autorizzazione alla costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico è rilasciata: art. 73 a) se il progetto è conforme ad una zona ai sensi dell’ cpv. 2 o cpv. 3 e

  1. se il proprietario assume proporzionalmente le spese di costruzione ed esercizio delle infrastrutture di mobilità e quelle di sistemazione urbanistica; gli oneri sono stabiliti dall’autorizzazione edilizia o da un contratto di diritto pubblico.

L’ autorizzazione alla costruzione o trasformazione di grandi generatori di traffico stabilisce che l’allacciamento alla rete viaria e l’integrazione nella rete dei trasporti pubblici siano realizzati al più tardi con l’entrata in esercizio dell’impianto. Eccezioni per grandi generatori di traffico

Art. 75

Al di fuori dei comparti per grandi generatori di traffico e dei centri dei poli urbani che la pianificazione dell’utilizzazione ha delimitato conformemente alle indicazioni del piano direttore può eccezionalmente essere autorizzata la costruzione di singoli grandi generatori di traffico di tipo non commerciale se:

  1. la pianificazione dell’utilizzazione adempie le condizioni dell’articolo 73 cpv. 2,
  2. l’impianto risponde a importanti bisogni d’interesse cantonale o di sviluppo regionale.

In questo caso il proprietario del terreno assume proporzionalmente le spese di costruzione ed esercizio delle infrastrutture di mobilità e quelle di sistemazione urbanistica. TITOLO III Strumenti di politica fondiaria e promozionale Capitolo primo Contratti Contratti di diritto pubblico

Art. 76

Cantone e Comuni possono stipulare contratti di diritto pubblico se:

  1. dispongono di un margine di apprezzamento riguardo all’oggetto del contratto,
  2. la forma contrattuale risulta la più adatta,
  3. il contenuto del contratto non viola norme legislative.

Per i Comuni la competenza di contrarre è disciplinata dalla legge organica comunale. Capitolo secondo Politica fondiaria Sezione 1 Ricomposizione particellare Definizione e scopo

Art. 77

La ricomposizione particellare consiste in un riordino dei fondi, in modo da dar loro configurazione e superficie adatte all’edificazione prevista dal piano.

Essa ha lo scopo di migliorare e razionalizzare l’uso del suolo edificabile e di concretizzare gli obiettivi del piano regolatore. Procedura

Art. 78

La ricomposizione particellare è attuata mediante gli strumenti e le procedure della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT).

Essa può concernere tutta la zona edificabile o sue parti; il piano regolatore ne stabilisce il perimetro. art. 83a 3 I principi su cui si fonda la permuta generale ( LRPT) sono definiti nella procedura di approvazione del piano regolatore. Sezione 2 Acquisizione di terreni e zona edificabile d’interesse comunale Acquisizione di terreni

Art. 79

Cantone e Comuni possono acquistare terreni da destinare ad uso pubblico o a scopi d’interesse pubblico.

Il Cantone può concedere ai Comuni un contributo per l’acquisto e la sistemazione di terreni lungo le rive dei laghi e dei fiumi, da destinare a uso pubblico.

Il contributo può ammontare:

  1. al massimo al 70% delle spese per l’acquisto di terreni destinati alla realizzazione o al completamento di passeggiate o sentieri a lago definiti dal piano direttore;
  2. al massimo al 50% negli altri casi. art. 116 4 Le condizioni del contributo cantonale sono stabilite all’ Zona edificabile d’interesse comunale
  3. definizione e scopo

Art. 80

Il Comune può delimitare zone edificabili d’interesse comunale (ZEIC), nelle quali mette a disposizione delle persone fisiche o giuridiche che adempiono i requisiti legali terreni destinati alla residenza primaria o all’attività di produzione non intensiva di beni, al fine di realizzare gli obiettivi di sviluppo socio-economico del piano regolatore.

  1. acquisizione

Art. 81

Il Comune acquisisce i terreni necessari in via contrattuale o mediante espropriazione, al valore precedente l’attribuzione alla zona edificabile d’interesse comunale.

  1. assegnazione di terreni destinati alla residenza primaria

Art. 82

Il Comune assegna il terreno destinato alla residenza primaria alle persone fisiche che ne fanno richiesta.

Esse devono adempiere le seguenti condizioni:

  1. essere o essere state domiciliate nel Comune per almeno cinque anni o esserne originarie,
  2. voler mantenere durevolmente il domicilio nel Comune,
  3. impegnarsi a costruire la propria abitazione entro il termine stabilito dal regolamento della zona edificabile d’interesse comunale,
  4. non essere proprietari di un edificio o terreno edificabile nel Comune o in quelli confinanti.
  5. assegnazione di terreni destinati ad aziende

Art. 83

Il Comune assegna il terreno destinato ad aziende alle persone fisiche o giuridiche che ne fanno richiesta.

Esse devono adempiere le seguenti condizioni:

  1. possedere il domicilio o la sede nel Comune o volerli costituire durevolmente,
  2. impegnarsi a costruire la propria azienda entro il termine stabilito dal regolamento della zona edificabile d’interesse comunale,
  3. non essere proprietari di un edificio o terreno edificabile nel Comune o in quelli confinanti.
  4. estensione della cerchia degli assegnatari

Art. 84

Se interessi di sviluppo comunale lo giustificano, il Comune può estendere per regolamento la cerchia dei destinatari dei terreni per la residenza primaria: art. 82 a) ampliando la cerchia di persone fisiche di cui all’ cpv. 2 lett. a, oppure

  1. considerando in particolare persone giuridiche (segnatamente cooperative), che si impegnino a costruire, entro il termine stabilito dal regolamento della zona edificabile d’interesse comunale, edifici d’appartamenti destinati alla residenza primaria.

Se interessi di sviluppo comunale lo giustificano, il Comune può estendere per regolamento la cerchia dei destinatari dei terreni per le aziende.

  1. forma e prezzo di assegnazione

Art. 85

L’assegnazione dei terreni avviene mediante contratto di compravendita o costituzione di diritto di superficie; in ambo i casi il Comune è esentato dall’obbligo del pubblico concorso ai sensi dell’articolo 180 della legge organica comunale.

Il Comune stabilisce per regolamento il prezzo di alienazione, rispettivamente il canone per il diritto di superficie, tenuto conto dei costi di acquisizione dei terreni, delle spese di riordino fondiario, progettazione ed urbanizzazione, dedotti eventuali sussidi.

  1. diritto di recupera e di prelazione

Art. 86

Il Comune ha un diritto di recupera sul terreno assegnato in caso di inosservanza delle condizioni d’assegnazione.

Il Comune ha anche un diritto di prelazione sui terreni assegnati.

L'esercizio del diritto di recupera e prelazione avviene al prezzo di assegnazione del terreno, aumentato, se del caso, del plusvalore del capitale investito nell’immobile.

I diritti di recupera e di prelazione, di regola della durata di almeno 10 anni, sono menzionati a registro fondiario.

  1. regolamento della zona edificabile d’interesse comunale

Art. 87

Il regolamento disciplina e dettaglia:

  1. l’acquisizione dei terreni,
  2. l’eventuale riordino fondiario,
  3. le condizioni di assegnazione dei fondi,
  4. la forma, il prezzo d’assegnazione e le condizioni di pagamento,
  5. le condizioni dell’esercizio del diritto di recupera e prelazione e il calcolo del plusvalore. Sezione 3 Garanzia della disponibilità di terreni edificabili [31] Termine per l’edificazione
  6. principio

Art. 87a

Il Comune può prevedere a piano regolatore luoghi strategici per lo sviluppo insediativo ai sensi del piano direttore con l’obbligo per i proprietari di costruire entro un determinato termine.

  1. attuazione

Art. 87b

Le condizioni e i tempi di costruzione sono stabiliti in un contratto di diritto pubblico ai sensi dell’art. 76 LST concluso tra il Comune e il proprietario.

In caso di mancato accordo, al Comune è conferito il diritto di espropriazione ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, da far valere entro due anni dalla chiusura della negoziazione.

  1. inadempimento

Art. 87c

In caso di inadempimento del contratto entro il termine fissato, al Comune spetta il diritto di espropriazione ai sensi della legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 da far valere entro due anni dal termine fissato dal contratto di diritto pubblico. TITOLO IV Finanziamento della pianificazione Capitolo primo [35] Norme generali Principio

Art. 88

Il Cantone ed i Comuni finanziano, nell’ambito delle rispettive competenze, l’elaborazione e l’attuazione dei piani previsti da questa legge. Contributo cantonale

Art. 89

Il Cantone può partecipare alle spese della pianificazione locale:

  1. sino ad un massimo del 30% per i piani regolatori intercomunali e per i piani regolatori di Comuni aggregati,
  2. sino ad un massimo del 50% per una pianificazione che dipende da progetti di valenza regionale o cantonale. Condizioni del contributo

Art. 90

Il contributo cantonale è stabilito in base alla capacità finanziaria dei Comuni. [36]

Per il calcolo del contributo sono computati tutti i costi effettivi necessari alla revisione della pianificazione locale.

Il contributo è subordinato alla disponibilità dei relativi crediti. Contributo comunale

Art. 91

I Comuni possono essere chiamati a partecipare alle spese:

  1. di elaborazione di schede comprensoriali della pianificazione direttrice, sino ad un massimo del 30%;
  2. di elaborazione ed attuazione di piani di utilizzazione cantonali, sino ad un massimo del 50%.

Sentiti i Comuni interessati, il contributo comunale è stabilito dal Gran Consiglio per le schede e dal Consiglio di Stato per i piani di utilizzazione cantonali, in base al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.

Contro le decisioni sul contributo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo secondo [37] Compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione Principio

Art. 92

I vantaggi e gli svantaggi rilevanti derivanti dalla pianificazione sono oggetto di compensazione. Compensazione di vantaggi rilevanti [39]

Art. 93

È considerato vantaggio rilevante soggetto a contributo l’aumento di valore di un terreno superiore a fr. 30’000.– che deriva:

  1. dalla sua assegnazione alla zona edificabile;