Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:
. La disciplina di dettaglio di ogni zona (precisazione della destinazione e dello scopo), in particolare:
- le attività e le costruzioni ammesse;
- il regime applicabile alle costruzioni esistenti;
- la destinazione prevalente;
- i fondi soggetti ad espropriazione.
. I parametri edificatori di ogni zona, in particolare altezze, distanze, indici di occupazione, di sfruttamento o di edificabilità.
. Le condizioni dell’uso o dell’edificazione della zona:
- per tutelare la qualità della vita, a dipendenza di immissioni ambientali rilevate o presumibili;
- per tutelare la sicurezza, a dipendenza del grado di pericolo naturale accertato.
. L’inserimento delle costruzioni nel contesto territoriale (tipologia edilizia, materiali, linee di arretramento o di allineamento) e le condizioni e le modalità d’esercizio e di sistemazione delle zone per estrazioni o discariche.
. Le regole riguardo ad impianti accessori, installazioni comuni, costruzioni sotterranee e sistemazioni degli spazi esterni, in particolare:
- la sistemazione e pavimentazione del suolo (segnatamente superfici verdi e di svago);
- i posteggi privati non soggetti agli articoli 51 ss. di questo regolamento;
- i contributi sostitutivi della formazione di posteggi e di superfici verdi e di svago;
- gli accessi;
- le opere di cinta e di sostegno e le regole riguardo alla manutenzione di costruzioni e terreni.
. I vincoli di protezione del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.
. I gradi di sensibilità al rumore per ogni zona.
. Le condizioni per l’ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:
- per tutelare il carattere, la qualità e l’attrattività in particolare delle zone destinate all’abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;
- per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio. [16]
Esso può inoltre stabilire:
. vincoli particolari, come:
- l’assoggettamento dei terreni a piano di quartiere o raggruppamento particellare;
- le limitazioni per abitazioni primarie o secondarie;
- i parametri edilizi minimi per lo sfruttamento dei fondi;
- i vincoli per garantire il pubblico accesso alle rive dei laghi e dei corsi d’acqua; [17] art. 32 e) prescrizioni edilizie inerenti il criterio di sufficiente adattamento degli impianti solari al tetto ( a cpv. 2 OPT). [18]
. nelle zone edificabili, distanze inferiori a quelle previste dagli articoli 155 ss. della legge di applicazione e complemento del CCS (Lac) del 18 aprile 1911 per le piantagioni.
Riguardo al piano dell’urbanizzazione, il regolamento edilizio stabilisce:
- gli elementi del piano (i vincoli della rete delle vie di comunicazione); [19]
- la gerarchia delle strade;
- le linee d’arretramento;
- i percorsi pedonali ed i percorsi ciclabili;
- …; [20]
- i posteggi pubblici; esso può inoltre stabilire le alberature e la rete dei trasporti pubblici.
La Sezione elabora una linea guida sul regolamento edilizio.
Le norme del regolamento edilizio oggetto di modifica sono caricate sul portale cantonale di pubblicazione. [21] Rapporto di pianificazione art. 24 ( LST)