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701.110

Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale

RLST

Preambolo

Regolamento

della legge sullo sviluppo territoriale

(RLST) [1]

del 20 dicembre 2011 (stato 21 novembre 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST),

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Capitolo primo

Competenze

Consiglio di Stato, Dipartimento del territorio, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità

art. 2 (

cpv. 3 LST)

Art. 1 Sezione

Il Consiglio di Stato esercita i compiti che gli assegna la legge e che questo regolamento dettaglia.

Il Dipartimento del territorio (DT, in seguito: Dipartimento) esercita i compiti che gli assegna questo regolamento, in particolare: art. 2 a) la vigilanza sullo sviluppo territoriale del Cantone ( cpv. 3 LST) e

  1. il coordinamento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni confinanti, delle Regioni limitrofe e delle pianificazioni comunali fra di loro. art. 89 3 La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (DSTM) elabora in particolare le decisioni sul contributo cantonale ai piani regolatori intercomunali, a quelli dei Comuni aggregati e alle pianificazioni che dipendono da progetti di valenza regionale o cantonale ( LST) e stabilisce i contributi ai sensi dell’art. 98 cpv. 2 LST da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–. [2] Sezione dello sviluppo territoriale

Art. 2 Sezione

La Sezione dello sviluppo territoriale (SST, in seguito: Sezione) è il servizio competente ai sensi dell’art. 31 della legge federale sullo sviluppo territoriale del 22 giugno 1979 (LPT).

Essa prende le decisioni non attribuite per competenza ad altre autorità. In particolare, la Sezione:

  1. elabora le decisioni relative alla procedura di approvazione del piano direttore cantonale, dei piani regolatori, dei piani particolareggiati e dei piani d’utilizzazione cantonali della LST;
  2. raccoglie i preavvisi interni, per i quali può imporre termini e scadenze;
  3. ha la facoltà, nel caso vi fossero preavvisi discordanti su aspetti pianificatori in sede di elaborazione del piano direttore, di esame preliminare o approvazione di piani regolatori, piani particolareggiati o piani d’utilizzazione cantonali, di ponderare gli interessi e di formulare la proposta conclusiva all’attenzione del Dipartimento o del Consiglio di Stato, tenendo segnatamente conto dei principi materiali della legislazione e dell’autonomia comunale;
  4. elabora i progetti di decisione sui ricorsi in materia di piani regolatori e di piani particolareggiati, integrandoli nell’atto di approvazione dei piani;
  5. rappresenta lo Stato del Cantone Ticino presso tutte le istanze politiche e giudiziarie in ogni vertenza attinente al piano direttore cantonale, ai piani regolatori, ai piani particolareggiati ed ai piani d’utilizzazione cantonali della LST; art. 59 f) elabora il preavviso dipartimentale sulle zone di pianificazione comunali ( cpv. 1 LST); art. 88 g) decide il finanziamento dell’elaborazione ed attuazione dei piani previsti dalla LST ( LST); elaborando in particolare le decisioni sul contributo cantonale ai piani regolatori intercomunali, a quelli dei Comuni aggregati o alle pianificazioni che dipendono da progetti di valenza regionale o cantonale (art. 89 lettere a) e b) LST) sino a fr. 100’000.–; art. 112 h) decide il finanziamento delle misure di valorizzazione e tutela del paesaggio ( LST) sino a fr. 100’000.–; [3]
  6. elabora linee guida negli ambiti tematici disciplinati dalla legge sullo sviluppo territoriale, sentite le cerchie interessate; [4]
  7. gestisce il fondo cantonale per lo sviluppo centripeto; [5] art. 98 k) stabilisce i contributi ai sensi dell’ cpv. 2 LST sino a fr. 100’000.--. [6]

La Sezione si compone dei seguenti quattro uffici:

  1. Ufficio del piano direttore (UPD);
  2. Ufficio della pianificazione locale (UPL);
  3. Ufficio della natura e del paesaggio (UNP);
  4. Ufficio dei beni culturali (UBC). Sezione della mobilità

Art. 3 Sezione

La Sezione della mobilità è il servizio cui compete l’applicazione degli articoli da 51 a 62 di questo regolamento (posteggi privati). Capitolo secondo Obbligo di pianificare Intervento del Consiglio di Stato in caso d’inadempienza del Comune art. 3 ( cpv. 3 LST)

Art. 4 Sezione

Il Consiglio di Stato, scaduto infruttuosamente il termine per l’adozione o per l’uniformazione dei piani regolatori alla legge, al piano direttore, o a sue decisioni emanate in sede d’approvazione, stabilisce una zona di pianificazione oppure fa allestire un piano regolatore, o una variante dello stesso, a spese del Comune. Procedura

Art. 5 Sezione

Il Consiglio di Stato diffida il Comune, avvertendo che in caso d’ulteriore inadempienza attuerà una misura sostitutiva.

Se stabilisce una zona di pianificazione, esso applica gli articoli 57 ss. LST. art. 26 3 Il Dipartimento allestisce il piano sostitutivo secondo la procedura dell’ LST e lo sottopone al Comune con l’invito ad esprimersi entro un congruo termine. art. 27 4 Se il Comune non provvede direttamente, il Dipartimento pubblica il piano applicando per analogia l’ cpv. 2 LST.

Le procedure di approvazione e di ricorso sono disciplinate dagli articoli da 28 a 30 LST. Capitolo terzo Informazione e partecipazione Modalità dell’informazione art. 4 ( LST)

Art. 6

L’informazione deve essere adeguata all’importanza della pianificazione e alla cerchia degli interessati.

Costituiscono possibili modalità d’informazione:

  1. la comunicazione sui quotidiani, sulle pagine web e all’albo comunale;
  2. la serata informativa;
  3. il deposito degli atti;
  4. la spiegazione ad invito, se la cerchia degli interessati è ristretta e ben definita. Modalità della partecipazione: pubblico deposito degli atti art. 5 ( cpv. 2 LST)

Art. 7

Gli atti sono depositati per un periodo di trenta giorni presso le cancellerie dei Comuni, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.

Il deposito degli atti è annunciato almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani.

Durante il periodo di deposito ogni persona fisica o giuridica e tutti gli enti o organismi interessati dalla pianificazione possono presentare per scritto le loro osservazioni o proposte. In particolare:

  1. i cittadini attivi e le persone giuridiche con sede nel Comune;
  2. i proprietari di terreni;
  3. le associazioni a scopo ideale o economico;
  4. i Comuni limitrofi, gli altri Enti pubblici e gli Enti regionali di sviluppo. Delega della procedura di partecipazione art. 5 ( cpv. 3 LST)

Art. 8

La DSTM e i Municipi possono delegare la procedura ad altri enti, come le commissioni regionali dei trasporti o altri organismi, quali quelli a cui è affidato il coordinamento della pianificazione intercomunale. Capitolo quarto Tecnici qualificati Requisiti di formazione dei tecnici qualificati art. 6 ( LST)

Art. 9

Dispongono delle qualifiche per l’elaborazione dei piani previsti dalla LST:

  1. i possessori di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente, oppure da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente, e che hanno frequentato con successo un corso specialistico di pianificazione del territorio in una scuola sopra citata o equivalente;
  2. gli iscritti nel Registro A o B dei pianificatori del territorio (REG A o REG B).

Per l’elaborazione dei piani di quartiere bastano i requisiti stabiliti dalla legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto del 24 marzo 2004. Tecnici provenienti da fuori Cantone

Art. 10

I tecnici provenienti da altri Cantoni o Stati, che intendono elaborare i piani previsti dalla LST, sottostanno per analogia all’art. 9 di questo regolamento.

Per i tecnici che provengono da Stati esteri la facoltà di elaborare tali piani, riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinata alla garanzia della reciprocità e alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

L’Ufficio della pianificazione locale decide in merito ai requisiti richiesti. Elenco dei tecnici qualificati

Art. 11

Il Dipartimento allestisce e tiene aggiornato l’elenco dei tecnici qualificati.

L’elenco indica nome, cognome, anno di nascita, titolo di studio, specializzazione, domicilio ed indirizzo professionale del tecnico qualificato.

Esso ha valenza informativa. Capitolo quinto Geodati Piani informatizzati art. 7 ( LST)

Art. 12

La gestione dei geodati digitali relativi ai piani di utilizzazione è assicurata dall’Ufficio della pianificazione locale (UPL).

L’UPL gestisce l’infrastruttura informatica di gestione e archiviazione dei geodati digitali. Portale cantonale di pubblicazione art. 7 ( LST)

Art. 12a

Il portale cantonale di pubblicazione è parte dell’infrastruttura cantonale di gestione e archiviazione dei geodati; esso permette di gestire le procedure di adozione, pubblicazione ed approvazione dei piani di utilizzazione in forma di geodati digitali. art. 5 2 Lo stesso può essere usato per gestire gli atti relativi alla procedura di informazione e partecipazione ( cpv. 2 LST, art. 7 RLST). Qualità dei geodati digitali art. 7 ( LST)

Art. 13

I geodati digitali adottati e pubblicati devono garantire una rappresentazione chiara e univoca dei piani. TITOLO II [11] Strumenti della pianificazione territoriale Capitolo primo Piani Sezione 1 Piano direttore cantonale Valenza delle componenti formali art. 9 ( LST)

Art. 14

Obiettivi pianificatori cantonali, schede e piani costituiscono la parte vincolante del piano direttore; il rapporto esplicativo riveste carattere indicativo. Contenuti

  1. obiettivi pianificatori art. 10 ( cpv. 1 LST)

Art. 15

Gli obiettivi pianificatori esprimono gli orientamenti del Cantone e le sue scelte prioritarie negli ambiti tematici patrimonio, rete urbana, mobilità e vivibilità.

Essi sono codificati in forma di decreto legislativo.

  1. schede art. 10 ( cpv. 2 LST)

Art. 16

Le schede attuano gli obiettivi pianificatori.

Esse sono strutturate in provvedimenti (indirizzi, misure e compiti) a carattere vincolante e situazioni, problemi, sfide, documenti di riferimento, a carattere informativo:

  1. gli indirizzi esprimono gli orientamenti strategici della scheda, a lungo termine;
  2. le misure concretizzano gli indirizzi con indicazioni più dettagliate e circoscritte;
  3. i compiti stabiliscono competenze ed obblighi dei diversi livelli istituzionali e degli attori coinvolti. Grado di consolidamento art. 13 ( e 14 LST)

Art. 17

Ad ogni scheda è assegnato un determinato grado di consolidamento:

  1. i dati acquisiti riguardano provvedimenti consolidati, vincolanti per le autorità;
  2. i risultati intermedi riguardano provvedimenti parzialmente consolidati, di cui le autorità devono tener conto;
  3. le informazioni preliminari riguardano provvedimenti dei quali sono noti pochi elementi, con obbligo di informazione reciproca.

Ai singoli provvedimenti di una scheda può essere assegnato un grado di consolidamento inferiore a quello della scheda stessa. c ) piani art. 10 ( cpv. 2 LST)

Art. 18

I piani accompagnano le schede, visualizzando graficamente l’insieme dei provvedimenti previsti.

La carta di base è in scala 1:50.000.

Essa può essere accompagnata da carte tematiche di carattere informativo.

  1. programma d’attuazione art. 10 ( cpv. 2 LST)

Art. 19

Il programma d’attuazione indica i responsabili, i tempi e i mezzi per l’attuazione dei provvedimenti contenuti in ogni scheda.

Il Dipartimento elabora il programma d’attuazione, in forma di tabella. Procedura d’approvazione Informazione e partecipazione art. 11 ( e 14 LST)

Art. 20

I progetti di obiettivi, schede di dato acquisito e piani sono depositati per un periodo di trenta giorni presso le Cancellerie dei Comuni interessati e consultabili sul sito web del Cantone, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.

Per l’annuncio del deposito atti, la modalità della partecipazione e l’eventuale limitazione o delega della procedura si applicano gli articoli 7 e 8 di questo regolamento.

Le osservazioni o proposte pianificatorie sono trasmesse al Consiglio di Stato, il quale, se non le recepisce, risponde mediante rapporto scritto. Compiti del Dipartimento

Art. 21

Il Dipartimento cura l’elaborazione di obiettivi, schede e piani (articoli 12, 13 cpv. 1 e 14 LST) e allestisce il rapporto sulle osservazioni o proposte pianificatorie non recepite (art. 20 cpv. 3 RLST).

Inoltre esso: art. 14 a) decide se esperire la procedura di partecipazione per le schede o singoli provvedimenti di risultato intermedio e informazione preliminare ( cpv. 1 LST); art. 13 b) annuncia almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani la pubblicazione delle schede di dato acquisito e dei piani e poi li pubblica ( cpv. 2 LST) per garantire la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; art. 15 c) trasmette al Consiglio federale obiettivi, schede e piani per approvazione ( cpv. 3 LST). Entrata in vigore delle schede di dato acquisito e dei piani art. 15 ( LST)

Art. 22

Le schede di dato acquisito e i piani entrano in vigore:

  1. con il decorso inutilizzato del termine di ricorso al Gran Consiglio, oppure
  2. in caso di ricorso al Gran Consiglio, con il decorso inutilizzato del termine di ricorso al Tribunale federale, oppure
  3. in caso di ricorso al Tribunale federale, con la sua decisione. Effetti art. 16 ( LST)

Art. 23

Il piano direttore vincola segnatamente le seguenti autorità:

  1. a livello federale, il Consiglio federale e l’Amministrazione;
  2. a livello cantonale, il Consiglio di Stato, l’Amministrazione e il Gran Consiglio nell’esercizio di attività d’incidenza territoriale;
  3. a livello regionale e comunale gli Enti regionali di sviluppo, il Municipio, l’Amministrazione ed il Legislativo. art. 15 2 Con l’approvazione del Consiglio federale ( cpv. 3 LST) il piano direttore diventa vincolante anche per i Cantoni vicini e la Confederazione. art. 16 3 L’uniformazione degli atti pianificatori al piano direttore deve avvenire entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato ( cpv. 2 LST). Adattamenti e aggiornamenti art. 17 ( cpv. 2 e 3 LST)

Art. 24

Sono adattamenti le modifiche importanti del piano direttore (art. 9 cpv. 2 LPT), come l’elaborazione di una nuova scheda o il cambiamento sostanziale dei suoi contenuti vincolanti (indirizzi, misure, compiti); essi seguono la procedura prevista per l’adozione. art. 11 2 Sono aggiornamenti ( cpv. 3 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000, OPT) le modifiche effettuate entro il margine operativo stabilito da indirizzi, misure o compiti della scheda.

Gli aggiornamenti sono decisi dal Consiglio di Stato, pubblicati sul Foglio ufficiale e comunicati dall’Ufficio del piano direttore all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Sezione 2 Piano regolatore Studio di base art. 18 ( cpv. 2 LST)

Art. 25

I Municipi possono promuovere l’elaborazione di uno studio di base che stabilisce le grandi opzioni di organizzazione territoriale del comparto interessato.

Lo studio di base non soggiace alla procedura di informazione e partecipazione.

L’elaborazione di studi di base che si riferiscono ad un comprensorio sovra comunale è affidata di regola ad organi di conduzione istituiti dai Comuni mediante contratto di diritto pubblico.

I Municipi approvano lo studio di base. Piano delle zone art. 20 ( LST)

Art. 26

Il piano delle zone suddivide in zone di utilizzazione tutto il territorio comunale.

Esso può prevedere anche elementi puntuali o lineari, di cui il regolamento edilizio definisce il vincolo.

… [13] Elenco delle zone art. 20 ( cpv. 2 e 3 LST)

Art. 27

Il piano delle zone ed il regolamento edilizio riprendono e precisano le seguenti zone:

  1. Zona per l’abitazione

La zona per l’abitazione è destinata in primo luogo all’abitazione.

Si possono delimitare zone destinate esclusivamente all’abitazione o zone in cui sono ammesse anche attività di produzione di beni e servizi, a condizione che le loro ripercussioni siano compatibili con l’abitazione. II. Zona per il lavoro

La zona per il lavoro è destinata ad attività di produzione di beni e servizi.

Il Comune può delimitare zone destinate esclusivamente o prevalentemente ad attività:

  1. di produzione intensiva o non intensiva di beni;
  2. di produzione intensiva o non intensiva di servizi;
  3. di produzione intensiva o non intensiva di beni o di servizi.

Sono ammesse costruzioni per attività di produzione di beni e servizi e per abitazioni funzionalmente vincolate all’attività di produzione. III. Zona degli spazi liberi

La zona degli spazi liberi è destinata:

  1. a strutturare gli insediamenti, ed in particolare a separare i comparti residenziali da quelli per il lavoro o a separare le località;
  2. a creare o conservare superfici libere dall’edificazione.

Le costruzioni ammesse non devono compromettere lo scopo della zona. IV. Zona per il tempo libero La zona per il tempo libero è destinata allo sport ed alle attività di gioco e tempo libero (golf, campeggi, eccetera).

  1. Zona per scopi pubblici La zona per scopi pubblici comprende i terreni necessari all’adempimento di compiti pubblici, attuali o previsti, da parte di enti pubblici o persone del diritto privato che adempiono compiti pubblici. VI. Zona di pericolo

La zona di pericolo comprende i territori soggetti a pericoli naturali ai sensi della legge sui territori soggetti a pericoli naturali.

Sono ammesse costruzioni solo se sono adempiute le condizioni di sicurezza che richiede il grado di pericolo accertato. VII. Zona per estrazioni o discariche La zona per estrazioni o discariche è destinata all’estrazione di materiali (pietra, ghiaia, sabbia, argilla, eccetera), oppure al deposito e al riciclaggio di materiali (scarti edili, materiali di scavo, eccetera). VIII. Zona agricola

La zona agricola è destinata a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; deve essere tenuta per quanto possibile libera da costruzioni, in sintonia con le sue differenti funzioni, e comprende:

  1. i terreni idonei alla coltivazione agricola necessari all’adempimento dei vari compiti dell’agricoltura e fra questi, segnatamente, le superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) e gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e foraggicoltura di prima e seconda priorità;
  2. i terreni che, nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura. art. 16a 2 Si può delimitare una zona agricola intensiva ( cpv. 3 LPT) in base ai criteri vincolanti fissati dal piano direttore. IX. Zona di protezione La zona di protezione è destinata a proteggere: art. 13 a) i comparti naturali d’importanza nazionale e cantonale ai sensi dell’ cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN) ed i comparti naturali, gli elementi emergenti, i biotopi ed i geotopi ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LCN; art. 23 b) la molteplicità delle specie animali e vegetali mediante riserve forestali e genetiche ai sensi dell’ della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo); art. 105 c) i paesaggi che presentano contenuti o valori importanti ai sensi dell’ LST; [14]
  3. i beni culturali immobili ai sensi degli articoli 20 e 22 cpv. 2 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997.
  4. Zona forestale La zona forestale è delimitata e protetta conformemente alla legislazione sulle foreste. XI. Zona di riserva La zona di riserva comprende i terreni per i quali è incerta la futura destinazione pianificatoria. XII. Zona senza destinazione specifica La zona senza destinazione specifica comprende:
  5. i terreni che non si prestano ad alcuna utilizzazione, segnatamente il terreno improduttivo;
  6. i terreni prevalentemente edificati che non possono essere assegnati ad alcun’altra zona. Piano dell’urbanizzazione art. 21 ( LST)

Art. 28

Il piano dell’urbanizzazione stabilisce la rete delle vie di comunicazione, cioè le strade, i percorsi pedonali e i percorsi ciclabili, i posteggi pubblici per veicoli, motocicli e biciclette, le linee d’arretramento e di costruzione e le alberature. [15]

Il piano dell’urbanizzazione può stabilire la rete dei mezzi pubblici di trasporto, indicando in particolare:

  1. trasporti su rotaia: l’area ferroviaria e la stazione;
  2. trasporti su gomma: la fermata;
  3. trasporti aerei: l’area e la stazione aeroportuale;
  4. trasporti su acqua: l’attracco e l’imbarcadero;
  5. trasporti su filo: la stazione di partenza e d’arrivo, i piloni, l’asse della teleferica o funivia. Programma d’urbanizzazione art. 22 ( LST)

Art. 29

Il programma d’urbanizzazione stabilisce per ogni zona e per ogni comparto da urbanizzare, almeno il termine (art. 37 LST) e l’ordine entro il quale l’ente pubblico intende mettere a disposizione le opere necessarie.

La procedura del programma d’urbanizzazione è retta dagli articoli 36 LST e 45 di questo regolamento.

Il programma d’urbanizzazione vincola unicamente il Municipio.

La Sezione elabora una linea guida sul piano e sul programma dell’urbanizzazione. Regolamento edilizio art. 23 ( LST)

Art. 30

Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:

. La disciplina di dettaglio di ogni zona (precisazione della destinazione e dello scopo), in particolare:

  1. le attività e le costruzioni ammesse;
  2. il regime applicabile alle costruzioni esistenti;
  3. la destinazione prevalente;
  4. i fondi soggetti ad espropriazione.

. I parametri edificatori di ogni zona, in particolare altezze, distanze, indici di occupazione, di sfruttamento o di edificabilità.

. Le condizioni dell’uso o dell’edificazione della zona:

  1. per tutelare la qualità della vita, a dipendenza di immissioni ambientali rilevate o presumibili;
  2. per tutelare la sicurezza, a dipendenza del grado di pericolo naturale accertato.

. L’inserimento delle costruzioni nel contesto territoriale (tipologia edilizia, materiali, linee di arretramento o di allineamento) e le condizioni e le modalità d’esercizio e di sistemazione delle zone per estrazioni o discariche.

. Le regole riguardo ad impianti accessori, installazioni comuni, costruzioni sotterranee e sistemazioni degli spazi esterni, in particolare:

  1. la sistemazione e pavimentazione del suolo (segnatamente superfici verdi e di svago);
  2. i posteggi privati non soggetti agli articoli 51 ss. di questo regolamento;
  3. i contributi sostitutivi della formazione di posteggi e di superfici verdi e di svago;
  4. gli accessi;
  5. le opere di cinta e di sostegno e le regole riguardo alla manutenzione di costruzioni e terreni.

. I vincoli di protezione del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.

. I gradi di sensibilità al rumore per ogni zona.

. Le condizioni per l’ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:

  1. per tutelare il carattere, la qualità e l’attrattività in particolare delle zone destinate all’abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;
  2. per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio. [16]

Esso può inoltre stabilire:

. vincoli particolari, come:

  1. l’assoggettamento dei terreni a piano di quartiere o raggruppamento particellare;
  2. le limitazioni per abitazioni primarie o secondarie;
  3. i parametri edilizi minimi per lo sfruttamento dei fondi;
  4. i vincoli per garantire il pubblico accesso alle rive dei laghi e dei corsi d’acqua; [17] art. 32 e) prescrizioni edilizie inerenti il criterio di sufficiente adattamento degli impianti solari al tetto ( a cpv. 2 OPT). [18]

. nelle zone edificabili, distanze inferiori a quelle previste dagli articoli 155 ss. della legge di applicazione e complemento del CCS (Lac) del 18 aprile 1911 per le piantagioni.

Riguardo al piano dell’urbanizzazione, il regolamento edilizio stabilisce:

  1. gli elementi del piano (i vincoli della rete delle vie di comunicazione); [19]
  2. la gerarchia delle strade;
  3. le linee d’arretramento;
  4. i percorsi pedonali ed i percorsi ciclabili;
  5. …; [20]
  6. i posteggi pubblici; esso può inoltre stabilire le alberature e la rete dei trasporti pubblici.

La Sezione elabora una linea guida sul regolamento edilizio.

Le norme del regolamento edilizio oggetto di modifica sono caricate sul portale cantonale di pubblicazione. [21] Rapporto di pianificazione art. 24 ( LST)

Art. 31

Il rapporto di pianificazione è un documento di analisi della situazione, di formulazione degli obiettivi di sviluppo e di motivazione delle scelte del Comune; nella motivazione delle scelte considera segnatamente le esigenze poste dal diritto federale riguardo alle superfici per l’avvicendamento delle colture (art. 26 ss. OPT).

Esso informa sui costi delle opere, le modalità del loro finanziamento e le priorità di realizzazione.

La Sezione elabora una linea guida sul rapporto di pianificazione. Procedura ordinaria Piano d’indirizzo

  1. natura art. 25 ( cpv. 2 LST)

Art. 32

Il piano d’indirizzo, concretizzando le opzioni indicate dallo studio di base, esprime gli orientamenti ed i contenuti del piano regolatore in allestimento.

… [22]

Il piano va trasmesso su supporto informatico all’UPL; gli atti relativi alle varianti sono caricati sul portale cantonale di pubblicazione. [23]

  1. componenti

Art. 33

Il piano d’indirizzo si compone di un rapporto e di rappresentazioni grafiche:

  1. il rapporto sintetizza studi, indagini di base ed il compendio dello stato dell’urbanizzazione; espone obiettivi, indirizzi e opzioni di sviluppo; indica le aree oggetto d’analisi o di interventi particolari; informa su eventuali conflitti con la pianificazione superiore o con quella dei Comuni vicini e sulla avvenuta ponderazione degli interessi;
  2. le rappresentazioni grafiche visualizzano gli indirizzi delle utilizzazioni e delle protezioni ed i vincoli prospettati dal rapporto; esse sono di regola in scala 1:5000.

La Sezione elabora una linea guida sul piano d’indirizzo. Esame preliminare art. 25 ( cpv. 3 LST)

Art. 34

Il Dipartimento esperisce una verifica d’ordine generale sulla congruenza del piano d’indirizzo o del progetto di piano regolatore con la pianificazione direttrice (compresi i piani settoriali cantonali), la legislazione federale e cantonale e le pianificazioni dei Comuni vicini.

Esso può formulare suggerimenti e proposte all’attenzione del Comune.

Il Dipartimento svolge l’esame preliminare di regola entro tre mesi dalla trasmissione della documentazione da parte del Municipio. Informazione partecipazione

Art. 35

Per le modalità dell’informazione si applica l’art. 6 di questo regolamento.

Il Municipio deposita il progetto di piano per un periodo di trenta giorni presso la cancelleria comunale, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.

Per l’annuncio del deposito atti, la modalità della partecipazione e l’eventuale limitazione o delega della procedura si applicano gli articoli 7 e 8 di questo regolamento. Adozione e pubblicazione art. 27 ( cpv. 1 e 2 LST)

Art. 36

Il Municipio allega copia dell’esame preliminare all’incarto di piano regolatore da sottoporre al legislativo.

bis Il piano regolatore è adottato e pubblicato sotto forma di geodato digitale sul portale cantonale di pubblicazione. [24] art. 27 2 La pubblicazione dell’ cpv. 2 LST va effettuata dopo la crescita in giudicato della decisione di adozione ai sensi della legge organica comunale (Loc) del 10 marzo 1987.

La pubblicazione è annunciata almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani. [25] art. 27 4 Sono provvedimenti ai sensi dell’ cpv. 2 LST i dezonamenti, i vincoli d’espropriazione, la forte limitazione dell’uso del suolo. [26] Trasmissione atti al Consiglio di Stato art. 27 ( cpv. 3 LST)

Art. 37

Con l’avvio della pubblicazione, il Municipio trasmette al Consiglio di Stato i seguenti documenti:

  1. i piani (piano delle zone e dell’urbanizzazione);
  2. il regolamento edilizio;
  3. il programma d’urbanizzazione;
  4. il rapporto di pianificazione;
  5. gli studi di base e studi specialistici;
  6. il messaggio municipale e il rapporto delle commissioni;
  7. il verbale della seduta del legislativo. art. 119 2 I piani ed il regolamento edilizio, che devono riportare gli eventuali emendamenti adottati dal legislativo, sono sottoscritti conformemente all’ lett. d) della legge organica comunale del 10 marzo 1987. [27]

Art. 38

… [28] Approvazione e rinvii art. 29 ( cpv. 2 LST)

Art. 39

Il Consiglio di Stato rinvia gli atti al Municipio indicandogli di allestire una variante e di applicare: art. 25 a) la procedura ordinaria con esame preliminare in caso di revisione del piano regolatore o nei casi previsti dall’ cpv. 2 LST;

  1. la procedura ordinaria senza obbligo di esame preliminare negli altri casi; art. 34 c) la procedura semplificata nei casi dell’ LST. [29]

Il Municipio trasmette la variante al Consiglio di Stato entro il termine indicato; l’Ufficio della pianificazione locale può concedere una proroga. art. 29 3 Il Consiglio di Stato fa pubblicare il dispositivo della decisione all’albo comunale e nel Foglio ufficiale ( cpv. 3 LST).

In caso di modifiche d’ufficio, i geodati digitali modificati e la decisione del Consiglio di Stato (ad esclusione dell’esito dei ricorsi) sono pubblicati sul portale cantonale di pubblicazione. [30] Effetti art. 32 ( cpv. 2 LST)

Art. 40

Il Municipio può esercitare il diritto d’espropriazione segnatamente per:

  1. le superfici di cui è prevista l’espropriazione nel piano delle zone (in particolare zona per il tempo libero, zona per scopi pubblici e zona di protezione) e nel piano dell’urbanizzazione (in particolare strade, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, posteggi pubblici);
  2. i diritti reali necessari alla realizzazione di opere pubbliche, di cui il piano riporta l’opera e non la superficie da espropriare. Modifiche art. 33 ( cpv. 2 LST)

Art. 41

È dato un notevole cambiamento delle circostanze quando sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

  1. il mutamento concerne criteri determinanti della pianificazione;
  2. il mutamento è molto rilevante;
  3. si rende necessario un adattamento del piano regolatore. Procedura semplificata Definizione art. 34 ( cpv. 1 LST) [31]