Lexipedia

701.310

Regolamento sul coordinamento delle procedure

Rcoord

Preambolo

Regolamento

sul coordinamento delle procedure

(Rcoord)

del 13 dicembre 2023 (stato 15 dicembre 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord),

decreta:

Oggetto

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord).

Competenze

Art. 2

1 Il Dipartimento del territorio esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento.

2 L’Ufficio delle domande di costruzione è l’istanza cantonale ai sensi dell’articolo 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

3 La Divisione delle costruzioni è l’istanza cantonale ai sensi dell’articolo 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della legge sulle strade del 23 marzo 1983.

4 La Sezione dello sviluppo territoriale svolge il coordinamento ed allestisce la decisione del Consiglio di Stato nei casi di cui all’articolo 10 Lcoord.

Istruzioni per mancato appianamento delle divergenze

Art. 3

L’Ufficio giuridico allestisce per il Dipartimento del territorio le istruzioni all’autorità direttrice di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera b Lcoord.

Coordinamento preventivo

Art. 4

Tutti i servizi cantonali che esercitano compiti di incidenza territoriale informano la Sezione dello sviluppo territoriale sui singoli progetti che intendono realizzare, già nella fase preliminare.

Entrata in vigore

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente [1] .

Pubblicato nel BU 2023 , 387.

[1] Entrata in vigore: 15 dicembre 2023 - BU 2023, 387 .