-5 ... [2] Campo di applicazione
701.400
Legge sulla protezione delle rive dei laghi
Preambolo
Legge
sulla protezione delle rive dei laghi [1]
(del 20 novembre 1961)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 23 marzo 1961 n. 949 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1
Art. 5bis
I disposti di carattere edilizio della presente legge non sono applicabili nei Comuni con un piano regolatore, un piano particolareggiato comunale o un piano di utilizzazione approvati.
Art. 6
... [4]
- Zona protetta
Art. 7
Le restrizioni della presente legge sono applicabili non oltre il limite di 60 metri dal livello medio del lago. Ove esista, all’ entrata in vigore della presente legge, una strada cantonale, comunale o consortile entro tale limite, le restriz ioni sono applicabili solo all’ area compresa fra strada e lago.
- Distanze verso strada
Art. 8
Per le distanze verso le strade pubbliche sono applicabili le norme dell’ art . 29 della legge edilizia.
- Distanze verso lago
Art. 9
Sono vietate le costruzioni oltre la linea di arretramento, determinata sui piani in funzione della distanza tra livello medio e ciglio stradale, secondo le seguenti regole:
- per distanze inferiori od uguali a 30 metri , a 5 metri dal livello medio;
- per distanze da 30 a 60 metri , a 5 metri + 50 cm per ogni metro di maggior distanza;
- per distanze superiori a 60 metri , a 20 metri dal livello medio. Oltre la linea di arretramento è pure vietata ogni nuova sistemazione del terreno che modifichi sostanzialmente la struttura naturale della riva.
- Distanze verso il fondo vicino
Art. 10
Le costruzioni nella zona protetta devono avere una distanza minima di m 5 dal confine con il fondo vicino. All’ interno del medesimo fondo le costruzioni dovranno avere una distanza minima di 10 m l’una dall’ altra.