Lexipedia

701.510

Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali

RLTPNat

Preambolo

Regolamento

della Legge sui territori intere ssati da pericoli naturali

(RLTP Nat)

(dell’11 luglio 2017 )

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la l egge sui territori interessati da pericoli naturali, del 29 maggio 2017 (LTPN at )

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Competenze

Art. 1

Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge ed esercita i compiti che questo regolamento dettaglia; esso esercita inoltre la vigilanza sui pericoli naturali (art. 2 cpv. 1 LTPNat). art. 14 2 La Divisione dell’ambiente è competente per la concessione di sussidi ( LTPNat) sino a 500 ' 000 .-- franchi per opere di premunizione e risanamento relative ai pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 l ett. a, b, c, d, f. art. 14 3 La Divisione delle costruzioni è competente per la concessione di sussidi ( LTPNat) sino a 500 ' 000 .-- franchi per opere di premunizione e risanamento relative ai pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g. Informazione art. 3 ( e 4 LTPNat)

Art. 2

Il Piano delle zone di pericolo (PZP) è pubblico. Il Dipartimento definisce le modalità di consultazione. art. 6 2 Contestualmente alla pubblicazione del PZP ( cpv. 1 LTPNat), il servizio cantonale incaricato della sua elaborazione (art. 3) può tenere un incontro informativo pubblico. Capitolo secondo Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali Piano delle zone di pericolo

  1. componenti art. 4 ( LTPNat)

Art. 3

Il catasto degli eventi conosciuti è costituito dalla descrizione dei fenomeni naturali dell’art. 4 verificatisi nel passato e, laddove possibile, da una rappresentazione cartografica.

La carta dei pericoli riporta la tipologia, il limite e il grado del pericolo naturale.

La carta indicativa dei pericoli riporta la tipologia e il limite dei potenziali pericoli naturali.

La relazione tecnica descrive i pericoli naturali rilevati, le ricerche eseguite e le metodologie applicate.

La carta dei pericoli post intervento riporta la tipologia, il limite e il grado dei potenziali pericoli naturali, così come possono essere previsti dopo l’esecuzione di misure di risanamento e premunizione. Essa è accompagnata da una relazione tecnica.

  1. tipologie di pericolo art. 4 ( LTPNat)

Art. 4

Il PZP accerta le seguenti tipologie di pericoli naturali:

  1. spostamenti di terreno permanenti ;
  2. processi di crollo;
  3. scivolamenti;
  4. valanghe;
  5. inondazioni;
  6. colate di detrito;
  7. erosioni di sponda.

Può inoltre essere accertato il ruscellamento superficiale.

  1. grado di pericolo art. 4 ( LTPNat)

Art. 5

I pericoli sono di principio suddivisi nei seguenti gradi:

  1. grado elevato (rosso): di regola quando le persone sono in pericolo sia all’interno, sia all’esterno degli edifici; esso implica generalmente il divieto di edifici e impianti;
  2. grado medio (blu): di regola le persone sono in pericolo all’esterno degli edifici, ma poco o niente all’interno; esso implica di principio la messa in opera di adeguate misure di protezione, eventualmente abbinate a interventi costruttivi sugli edifici;
  3. grado basso (giallo): il pericolo per le persone è basso o assente; esso implica di principio la sensibilizzazione degli interessati e l’adozione di interventi costruttivi sugli edifici;
  4. grado residuo: esiste una possibilità remota che si verifichi un evento; esso implica di principio la sensibilizzazione e particolare attenzione nell’ubicazione di costruzioni che comportano una concentrazione di persone (scuole, ospedali, ecc.) o suscettibili di provocare gravi danni (centri con sostanze pericolose, discariche, centrali elettriche e telefoniche, depuratori, ecc.).

Più nel dettaglio, l’autorità si orienta alle direttive di riferimento emanate dalla Confederazione.

  1. procedura art. 5 ( , 6 e 7 LTPNat)

Art. 6

Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, la Sezione forestale: art. 5 a) allestisce e aggiorna il PZP ( LTPNat); art. 6 b) cura le pubblicazioni ( , 7 LTPNat); art. 7 c) elabora il progetto d’adozione per il Consiglio di Stato ( LTPNat). art. 4 2 Per i pericoli di cui all’ cpv. 1 lett. e, f, g e cpv. 2 i medesimi compiti sono svolti dall’Ufficio dei corsi d’acqua. Modifica del PZP art. 10 ( LTPNat)

Art. 7

Sono apprezzabili i mutamenti della situazione che implicano segnatamente la presenza di un nuovo fenomeno o di una nuova fonte di pericolo, come pure una modifica del limite o un diverso grado di un pericolo già esistente.

In particolare, il cambiamento della situazione di pericolo a seguito dell’esecuzione di interventi tecnici di premunizione richiede la modifica del PZP, se esso non comprende già la carta dei pericoli post intervento.

Il PZP è inoltre verificato e se necessario modificato in caso di mutamenti nelle direttive di riferimento o nell’assetto pianificatorio.

La decisione di delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP è presa dal Dipartimento. Menzione art. 11 ( LTPNat)

Art. 8

L’inclusione di un fondo nel PZP può essere menzionata a registro fondiario nei casi di pericolo basso o residuo; deve essere menzionata nei casi di pericolo elevato e medio, come pure nei casi di spostamento permanente di terreno.

La menzione avviene a cura della Sezione forestale. Capitolo terzo Gestione del rischio Misure di gestione del rischio art. 12 ( LTPNat)

Art. 9

A dipendenza del rischio, possono essere adottate:

  1. misure di prevenzione a carattere pianificatorio, in particolare l’attribuzione dei fondi alla zona non edificabile, restrizioni di utilizzazione e norme costruttive;
  2. misure tecniche di premunizione e di risanamento, quali ad esempio la costruzione, la manutenzione straordinaria e il ripristino delle opere di premunizione; il distacco artificiale di grossi quantitativi di materiale pericolante e di valanghe; la sistemazione di corsi d’acqua; la regolazione degli specchi d’acqua;
  3. misure organizzative, quali ad esempio sistemi di monitoraggio e di allarme, definizione di piani di emergenza ed evacuazione;
  4. decisioni d’urgenza di limitazione, divieto d’uso o evacuazione degli edifici esistenti. Commissione tecnica art. 12 ( , 13 cpv. 5 LTPNat)

Art. 10

Il Dipartimento istituisce una Commissione tecnica, col compito di promuovere le misure di gestione del rischio e di coordinare i servizi interessati. Finanziamento art. 14 ( LTPNat)

Art. 11

Sono sussidiabili le misure tecniche (art. 9 lett. b) e organizzative (art. 9 lett. d) relative alle tipologie di pericolo naturale di cui all’art. 4 cpv. 1. Capitolo quarto Norme transitorie e finali Entrata in vigore

Art. 12

Il presente regolamento è pubblicato, unitamente al suo allegato di modifica di atti esecutivi, nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore . [1] Pubblicato nel BU 2017 , 224 . [1] Entrata in vigore: 21 luglio 2017 - BU 2017, 224.