Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge ed esercita i compiti che questo regolamento dettaglia; esso esercita inoltre la vigilanza sui pericoli naturali (art. 2 cpv. 1 LTPNat). art. 14 2 La Divisione dell’ambiente è competente per la concessione di sussidi ( LTPNat) sino a 500 ' 000 .-- franchi per opere di premunizione e risanamento relative ai pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 l ett. a, b, c, d, f. art. 14 3 La Divisione delle costruzioni è competente per la concessione di sussidi ( LTPNat) sino a 500 ' 000 .-- franchi per opere di premunizione e risanamento relative ai pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g. Informazione art. 3 ( e 4 LTPNat)
701.510
Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali
RLTPNat
Preambolo
Regolamento
della Legge sui territori intere ssati da pericoli naturali
(RLTP Nat)
(dell’11 luglio 2017 )
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la l egge sui territori interessati da pericoli naturali, del 29 maggio 2017 (LTPN at )
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Competenze
Art. 1
Art. 2
Il Piano delle zone di pericolo (PZP) è pubblico. Il Dipartimento definisce le modalità di consultazione. art. 6 2 Contestualmente alla pubblicazione del PZP ( cpv. 1 LTPNat), il servizio cantonale incaricato della sua elaborazione (art. 3) può tenere un incontro informativo pubblico. Capitolo secondo Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali Piano delle zone di pericolo
- componenti art. 4 ( LTPNat)
Art. 3
Il catasto degli eventi conosciuti è costituito dalla descrizione dei fenomeni naturali dell’art. 4 verificatisi nel passato e, laddove possibile, da una rappresentazione cartografica.
La carta dei pericoli riporta la tipologia, il limite e il grado del pericolo naturale.
La carta indicativa dei pericoli riporta la tipologia e il limite dei potenziali pericoli naturali.
La relazione tecnica descrive i pericoli naturali rilevati, le ricerche eseguite e le metodologie applicate.
La carta dei pericoli post intervento riporta la tipologia, il limite e il grado dei potenziali pericoli naturali, così come possono essere previsti dopo l’esecuzione di misure di risanamento e premunizione. Essa è accompagnata da una relazione tecnica.
- tipologie di pericolo art. 4 ( LTPNat)
Art. 4
Il PZP accerta le seguenti tipologie di pericoli naturali:
- spostamenti di terreno permanenti ;
- processi di crollo;
- scivolamenti;
- valanghe;
- inondazioni;
- colate di detrito;
- erosioni di sponda.
Può inoltre essere accertato il ruscellamento superficiale.
- grado di pericolo art. 4 ( LTPNat)
Art. 5
I pericoli sono di principio suddivisi nei seguenti gradi:
- grado elevato (rosso): di regola quando le persone sono in pericolo sia all’interno, sia all’esterno degli edifici; esso implica generalmente il divieto di edifici e impianti;
- grado medio (blu): di regola le persone sono in pericolo all’esterno degli edifici, ma poco o niente all’interno; esso implica di principio la messa in opera di adeguate misure di protezione, eventualmente abbinate a interventi costruttivi sugli edifici;
- grado basso (giallo): il pericolo per le persone è basso o assente; esso implica di principio la sensibilizzazione degli interessati e l’adozione di interventi costruttivi sugli edifici;
- grado residuo: esiste una possibilità remota che si verifichi un evento; esso implica di principio la sensibilizzazione e particolare attenzione nell’ubicazione di costruzioni che comportano una concentrazione di persone (scuole, ospedali, ecc.) o suscettibili di provocare gravi danni (centri con sostanze pericolose, discariche, centrali elettriche e telefoniche, depuratori, ecc.).
Più nel dettaglio, l’autorità si orienta alle direttive di riferimento emanate dalla Confederazione.
- procedura art. 5 ( , 6 e 7 LTPNat)
Art. 6
Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, la Sezione forestale: art. 5 a) allestisce e aggiorna il PZP ( LTPNat); art. 6 b) cura le pubblicazioni ( , 7 LTPNat); art. 7 c) elabora il progetto d’adozione per il Consiglio di Stato ( LTPNat). art. 4 2 Per i pericoli di cui all’ cpv. 1 lett. e, f, g e cpv. 2 i medesimi compiti sono svolti dall’Ufficio dei corsi d’acqua. Modifica del PZP art. 10 ( LTPNat)
Art. 7
Sono apprezzabili i mutamenti della situazione che implicano segnatamente la presenza di un nuovo fenomeno o di una nuova fonte di pericolo, come pure una modifica del limite o un diverso grado di un pericolo già esistente.
In particolare, il cambiamento della situazione di pericolo a seguito dell’esecuzione di interventi tecnici di premunizione richiede la modifica del PZP, se esso non comprende già la carta dei pericoli post intervento.
Il PZP è inoltre verificato e se necessario modificato in caso di mutamenti nelle direttive di riferimento o nell’assetto pianificatorio.
La decisione di delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP è presa dal Dipartimento. Menzione art. 11 ( LTPNat)
Art. 8
L’inclusione di un fondo nel PZP può essere menzionata a registro fondiario nei casi di pericolo basso o residuo; deve essere menzionata nei casi di pericolo elevato e medio, come pure nei casi di spostamento permanente di terreno.
La menzione avviene a cura della Sezione forestale. Capitolo terzo Gestione del rischio Misure di gestione del rischio art. 12 ( LTPNat)
Art. 9
A dipendenza del rischio, possono essere adottate:
- misure di prevenzione a carattere pianificatorio, in particolare l’attribuzione dei fondi alla zona non edificabile, restrizioni di utilizzazione e norme costruttive;
- misure tecniche di premunizione e di risanamento, quali ad esempio la costruzione, la manutenzione straordinaria e il ripristino delle opere di premunizione; il distacco artificiale di grossi quantitativi di materiale pericolante e di valanghe; la sistemazione di corsi d’acqua; la regolazione degli specchi d’acqua;
- misure organizzative, quali ad esempio sistemi di monitoraggio e di allarme, definizione di piani di emergenza ed evacuazione;
- decisioni d’urgenza di limitazione, divieto d’uso o evacuazione degli edifici esistenti. Commissione tecnica art. 12 ( , 13 cpv. 5 LTPNat)
Art. 10
Il Dipartimento istituisce una Commissione tecnica, col compito di promuovere le misure di gestione del rischio e di coordinare i servizi interessati. Finanziamento art. 14 ( LTPNat)
Art. 11
Sono sussidiabili le misure tecniche (art. 9 lett. b) e organizzative (art. 9 lett. d) relative alle tipologie di pericolo naturale di cui all’art. 4 cpv. 1. Capitolo quarto Norme transitorie e finali Entrata in vigore
Art. 12
Il presente regolamento è pubblicato, unitamente al suo allegato di modifica di atti esecutivi, nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore . [1] Pubblicato nel BU 2017 , 224 . [1] Entrata in vigore: 21 luglio 2017 - BU 2017, 224.