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Legge sui contributi di miglioria

Preambolo

Legge

sui contributi di miglioria

del 24 aprile 1990 (stato 1° gennaio 2026)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 13 giugno 1984 n. 2826 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

Obbligo d’imposizione; eccezioni

Art. 1

Il Cantone, i Comuni e i Consorzi di Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari.

Con il consenso del Consiglio di Stato, si può prescindere dall’imposizione qualora il finanziamento dell’opera è adeguatamente garantito da altri tributi. Delega del diritto d’imposizione

Art. 2

Il Consiglio di Stato può delegare il diritto d’imposizione agli altri enti pubblici ed ai Comuni fuori dalla loro giurisdizione. Il diritto può essere delegato anche a persone private abilitate dalla legge ad eseguire opere d’interesse pubblico.

Contro la decisione di delega è dato ricorso al Gran Consiglio.

Con il decreto che stabilisce una partecipazione finanziaria all’esecuzione di un’opera cantonale può essere delegata al Comune la competenza d’imposizione dei relativi contributi. Opere che danno luogo a contributo

Art. 3

Danno luogo a contributo, in particolare:

  1. le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni;
  2. le opere di premunizione e di bonifica, come ripari contro le alluvioni, le frane, le valanghe, i rimboschimenti e le piantagioni;
  3. le ricomposizioni particellari.

Per urbanizzazione generale si intende l’allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell’acqua, dell’approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile.

L’urbanizzazione particolare comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche.

Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o ampliamento di un’opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione. Vantaggio particolare

Art. 4

Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando:

  1. l’opera serve all’urbanizzazione dei fondi ai fini dell’utilizzazione prevista, oppure l’urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo;
  2. la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione sono migliorate in modo evidente;
  3. sono eliminati o ridotti incovenienti e oneri.

Nella determinazione del vantaggio particolare si devono considerare gli inconvenienti connessi all’opera ed eventuali restrizioni di diritto pubblico gravanti i fondi. Soggetti imponibili

Art. 5

Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare.

Il contributo è dovuto dal titolare del diritto alla data della pubblicazione del prospetto dei contributi. Capitolo II Calcolo dei contributi Spesa determinante

Art. 6

Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o di acquisto dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione.

Se un’opera è eseguita in vista di un futuro ampliamento, come il prolungamento di una strada o di una condotta, si conteggia solo la quota parte di spesa; la differenza viene messa in conto al momento dell’ampliamento.

Eventuali sussidi sono da dedurre. Quota a carico degli interessati

Art. 7

Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% nè superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere stabilita una percentuale media. La natura dell’urbanizzazione è di regola dedotta dai piani regolatori.

Per le altre opere la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile.

La quota è stabilita nel piano di finanziamento. Ripartizione tra gli interessati

Art. 8

La quota è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare.