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704.110

Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione

RLCGI

Preambolo

Regolamento

della legge cantonale sulla geoinformazione

(RLCGI)

dell’11 dicembre 2013 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI),

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI).

Il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale è contenuto nell'allegato 1, quello dei geodati cantonali nell'allegato 2. Applicazione del diritto federale

Art. 2

Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI). Capitolo secondo Organizzazione e competenze Consiglio di Stato

Art. 3

Il Consiglio di Stato approva la strategia sulla geoinformazione e designa il presidente e i membri della commissione della geoinformazione. Commissione della geoinformazione

Art. 4

La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi dell’amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi ne sono membri di diritto. art. 6 2 Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di coordinamento per i servizi di cui all’ e 6a. [1]

In particolare la commissione:

  1. elabora e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione;
  2. assicura l’attuazione della strategia all’interno dell’amministrazione cantonale e vigila sul raggiungimento dei suoi obiettivi;
  3. coordina e preavvisa all’indirizzo del centro di competenza per la geoinformazione gli investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;
  4. decide l’ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia;
  5. in materia di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni; art. 6 f) assicura il coordinamento dei servizi di cui all’ e 6a e risolve le eventuali divergenze; [2]
  6. promuove la formazione. Centro di competenza per la geoinformazione

Art. 5

L’Ufficio della geomatica, tramite il centro di competenza per la geoinformazione (in seguito: CCgeo): art. 9 a) è responsabile dell’infrastruttura cantonale dei geodati ( cpv. 2);

  1. in accordo con il Centro dei sistemi informativi (CSI) e su preavviso della commissione formula al Consiglio di Stato le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;
  2. funge da referente nell’ambito della geoinformazione verso la Confederazione, gli altri Cantoni, i Comuni, le scuole, le associazioni e i privati;
  3. verifica e cura l’aggiornamento del catalogo dei geodati di base cantonali e il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale;
  4. prende atto dei cataloghi dei geodati di base comunali;
  5. assicura la consulenza ai servizi specializzati nell’ambito dell’allestimento dei modelli dei geodati; [3]
  6. certifica i modelli dei geodati cantonali;
  7. elabora direttive e raccomandazioni in materia di geoinformazione garantendone la compatibilità con le norme tecniche di rango superiore e le vigenti norme e direttive dell’amministrazione cantonale in materia di informatica e di protezione, sicurezza, trasparenza e archiviazione dei dati;
  8. raccoglie le esigenze dei servizi competenti in tema di distribuzione; [4]
  9. coordina la distribuzione e la diffusione di geodati e geometadati in forma centralizzata;
  10. coordina la disponibilità degli strumenti per gestire la distribuzione;
  11. supporta e coordina i servizi competenti nell’ambito della produzione e della distribuzione di geodati e geometadati; [5]
  12. coordina le attività necessarie all’integrazione dell’infrastruttura cantonale dei geodati nell’infrastruttura nazionale;
  13. provvede al telecaricamento dei geodati conformemente alle esigenze dei servizi competenti e ai modelli ed elabora il relativo tariffario degli emolumenti; [6]
  14. garantisce i flussi dei dati da e verso i servizi competenti; [7] art. 16 p) elabora la concezione in materia di archiviazione valida per i geodati di base federali di competenza del Cantone ( cpv. 2 OGI) e per i geodati di base cantonali (art. 13 cpv. 3);
  15. persegue e giudica le contravvenzioni;
  16. promuove la geoinformazione;
  17. definisce le esigenze e coordina la formazione in materia di geoinformazione;
  18. svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere h), j), k), m), o) e p) del presente articolo, in collaborazione con il CSI;
  19. nell’ambito della geoinformazione prende tutte le decisione non attribuite per competenza ad altri servizi o autorità. Servizi competenti

Art. 6

I servizi competenti dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti):

  1. rilevano i geodati e i geometadati;
  2. strutturano i geodati e i geometadati in base al modello;
  3. gestiscono, aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati;
  4. gestiscono la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale;
  5. rilasciano le autorizzazioni all’accesso e all’utilizzo;
  6. curano l’elaborazione dei tariffari sugli emolumenti. Servizi specializzati

Art. 6a

I servizi specializzati dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati):

  1. sviluppano i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo di aggiornamento;
  2. mettono in vigore e rendono pubblici i modelli. Centro dei sistemi informativi

Art. 7

Nell’ambito della geoinformazione il Centro dei sistemi informativi (in seguito: CSI) fornisce al CCgeo e ai servizi competenti l’infrastruttura tecnica assicurando il necessario supporto e coordinamento. [10]

In particolare, tramite il centro di competenza SIT (Sistema informativo del territorio) del Centro dei sistemi informativi (in seguito: CCSIT CSI), esso:

  1. definisce in collaborazione con i servizi competenti le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati da sottoporre al CCgeo; [11]
  2. formula un preavviso informatico nell’ambito della certificazione dei modelli di geodati cantonali;
  3. supporta l’elaborazione delle norme tecniche in materia di geoinformazione;
  4. svolge attività di supporto in ambito informatico ai servizi competenti per la produzione e la distribuzione dei geodati e geometadati; [12]
  5. sulla base delle indicazioni definite dalla strategia ed in collaborazione con i servizi competenti acquisisce e realizza gli strumenti informatici per la gestione e la distribuzione dei geodati e ne assicura la disponibilità; [13]
  6. realizza e mantiene l’infrastruttura informatica necessaria ai flussi dai dati da e verso i servizi competenti; [14]
  7. acquisisce e definisce la distribuzione degli altri geodati di interesse comune;
  8. svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere a), c), d), e), e f) del presente capoverso, in collaborazione con il CCgeo.

Inoltre, per quanto attiene specificatamente all’infrastruttura tecnica, il CSI:

  1. acquisisce e mette a disposizione le componenti hardware e software in conformità con le norme tecniche di rango superiore e le direttive in materia di informatica e di sicurezza, protezione, trasparenza e archiviazione dei dati;
  2. procede alla scelta, assieme al CCgeo, del software di base (strategico o d’interesse generale), lo installa e lo configura;
  3. acquisisce e gestisce le relative licenze;
  4. cura la manutenzione dell’infrastruttura tecnica e assicura il suo adeguamento ai progressi tecnologici;
  5. adotta le opportune misure di sicurezza per l’infrastruttura tecnica e garantisce la continuità del suo funzionamento. Municipi

Art. 8

Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi:

  1. rilevano i geodati e i geometadati;
  2. strutturano i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale;
  3. assicurano la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive norme settoriali. art. 4 2 Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale ( cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne danno notizia al CCgeo. Capitolo terzo Infrastruttura cantonale di geodati Disposizioni generali

Art. 9

Le norme del presente capitolo sono applicabili ai geodati di base cantonali indicati nell’allegato 2.

L’infrastruttura cantonale di geodati è un sistema di misure tecniche, giuridiche e organizzative destinato alla diffusione di geoinformazioni aggiornate.

Essa è integrata nell’infrastruttura nazionale di geodati (INGD). Modelli di geodati

Art. 10

I modelli di geodati descrivono la struttura minima, il contenuto e il grado di dettaglio dei geodati. art. 6a 2 Essi sono elaborati dai servizi specializzati ( ) e certificati dal CCgeo (art. 5 lett. g). [15]

Il linguaggio di descrizione generale è scelto dal CCgeo in considerazione dello stato della tecnica e delle normative federali e internazionali. Modelli di rappresentazione

Art. 11

I modelli di rappresentazione descrivono le rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva dei geodati.

Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende. art. 6a 3 Essi sono elaborati dai servizi specializzati ( lett. a). [16] Aggiornamento e storicizzazione

Art. 12

Se le leggi speciali non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, i servizi specializzati stabiliscono un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto: [17]

  1. dei requisiti tecnici;
  2. delle esigenze degli utenti;
  3. dello stato della tecnica;
  4. dei costi dell’aggiornamento.

I geodati di base che rappresentano delle decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole. Il metodo di storicizzazione è documentato. Garanzia della disponibilità e archiviazione

Art. 13

I servizi competenti conservano i geodati di base cantonali in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. [18]

Essi garantiscono la loro salvaguardia secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare i servizi competenti provvedono a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti. [19] art. 5 3 Per l’archiviazione dei geodati di base cantonali fa stato la concezione in materia di archiviazione elaborata per i geodati di base federali di competenza del Cantone ( lett. p). [20]

È in ogni caso riservata l’applicazione della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch). Geometadati

Art. 14

Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.

Il CCgeo sceglie la norma applicabile ai geometadati considerando lo stato della tecnica e le normative a livello federale e internazionale. Esso garantisce inoltre l’interconnessione dei geometadati.

I geometadati sono resi pubblicamente accessibili, aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono. Accesso e utilizzo

  1. Livelli di autorizzazione all’accesso

Art. 15

Ai geodati di base cantonali sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:

  1. geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A;
  2. geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso B;
  3. geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.

I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti negli allegati 1 e 2.

Nell’ambito dei singoli livelli di autorizzazione sono inoltre applicabili le condizioni stabilite dagli articoli da 22 a 24 OGI. II. Autorizzazione all’utilizzo

. Condizioni

Art. 16

L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso privato è concessa se: art. 15 a) può essere autorizzato l’accesso ( );

  1. l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un utilizzo per uso privato;
  2. l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.

L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso commerciale è concessa se: art. 15 a) può essere autorizzato l’accesso ( );

  1. l’utente è registrato;
  2. l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzo commerciale;
  3. l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;
  4. dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.

. Procedura

Art. 17

L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali è rilasciata dai servizi competenti mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, contratto oppure decisione. [21]

L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzo.

In relazione a determinati geodati di base cantonali, i servizi specializzati possono ammettere l’utilizzo senza previa autorizzazione. [22]

Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli da 25 a 33 OGI.

. Obblighi degli utenti

Art. 18

Gli utenti dei geodati di base cantonali sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

Essi possono diffondere i geodati di base cantonali unicamente con l’indicazione della fonte.

In caso di trasmissione di geodati di base cantonali, gli obblighi degli utenti, fatta eccezione di quelli relativi agli emolumenti, si applicano anche ai terzi destinatari. Geoservizi

Art. 19

I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:

  1. servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A;
  2. servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente negli allegati 1 e 2.

In funzione di un’interconnessione ottimale, il CCgeo può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica, le normative federali e quelle di livello internazionale.

I servizi specializzati possono emanare istruzioni complementari nel loro settore specialistico. [23] Scambio di dati tra autorità

Art. 20

Su richiesta, i servizi competenti concedono agli altri servizi del Cantone e ai comuni l’accesso ai geodati di base cantonali attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non sia possibile, in un’altra forma.

Gli articoli da 37 a 42a OGI sono applicabili per analogia. Capitolo quarto Finanziamento Emolumenti

Art. 21

L’utilizzo dei geodati di base può essere subordinato al pagamento di emolumenti.

Questi ultimi sono definiti nei regolamenti settoriali in base al tipo di utilizzo e/o al volume di geodati utilizzati.

Essi sono riscossi dai servizi competenti. [24] Attività amministrative straordinarie

Art. 22

Qualora l’accesso o l’utilizzo di geodati di base comportino un’attività amministrativa straordinaria, i servizi competenti devono incassare un emolumento a copertura dei costi a meno che l’attività in questione non presenti un interesse pubblico preponderante. [25]

In tal caso le disposizioni degli articoli 43 e seguenti OGI possono essere applicate per analogia. Capitolo quinto Disposizioni finali Entrata in vigore

Art. 23

Il presente regolamento e i suoi allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore il 1. gennaio 2014. Pubblicato nel BU 2013 , 517. Allegato 1 [26] Catalogo dei geodati di base di diritto federale di competenza cantonale Denominazione Base giuridica a Servizio competente art. 8 (RS 510.62 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Denominazione Base giuridica a Servizio competente art. 8 (RS 510.62 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Cantone Comuni Cantone Cantone Comuni Registro fondiario: designazione del fondo, descrizione del fondo, proprietario, forma di proprietà, data di acquisto URF A CH-7 Registro fondiario: designazione del fondo, descrizione del fondo, proprietario, forma di proprietà, data di acquisto URF A CH-7 Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDM URF B CH-8 Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDM URF B CH-8 Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e locale UMLS A X CH-14 Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e locale UMLS A X CH-14 Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale) UBC A X CH-17 Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale) UBC A X CH-17 Altri biotopi d’importanza regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-23 Altri biotopi d’importanza regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-23 Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-26 Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-26 Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-27 Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-27 Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-28 Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-28 Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-29 Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-29 Piano per il registro fondiario (estratto misurazione ufficiale) RL 216.300 art. 2 lett. c RL 216.310 UCR X A X CH-51 Piano per il registro fondiario (estratto misurazione ufficiale) RL 216.300 art. 2 lett. c RL 216.310 UCR X A X CH-51 Inventario dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di grave penuria RL 721.100 art. 5 art. 9 [UPAAI] Comuni B CH-66 Inventario dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di grave penuria RL 721.100 art. 5 art. 9 [UPAAI] Comuni B CH-66 Rete delle piste ciclabili RL 725.100 art. 43d UMLS A X CH-67 Rete delle piste ciclabili RL 725.100 art. 43d UMLS A X CH-67 Superfici per l’avvicendamento delle colture RL 701.100 RL 910.200 [UPD] Comuni A X CH-68 Superfici per l’avvicendamento delle colture RL 701.100 RL 910.200 [UPD] Comuni A X CH-68 Piani direttori cantonali RL 701.100 RL 701.110 UPD A CH-69 Piani direttori cantonali RL 701.100 RL 701.110 UPD A CH-69 Piani di utilizzazione (cantonali) RL 701.100 RL 701.110 UPL X A X CH-73A Piani di utilizzazione (cantonali) RL 701.100 RL 701.110 UPL X A X CH-73A Piani di utilizzazione (comunali) RL 701.100 RL 701.110 [UPL] Comuni b X A X CH-73B Piani di utilizzazione (comunali) RL 701.100 RL 701.110 [UPL] Comuni b X A X CH-73B Stato dell’urbanizzazione RL 701.100 [UPL] Comuni A X CH-74 Stato dell’urbanizzazione RL 701.100 [UPL] Comuni A X CH-74 Zone di pianificazione RL 701.100 RL 701.110 [UPL] Comuni X A X CH-76 Zone di pianificazione RL 701.100 RL 701.110 [UPL] Comuni X A X CH-76 Reti di percorsi pedonali e sentieri RL 726.100 UMLS A X CH-79 Reti di percorsi pedonali e sentieri RL 726.100 UMLS A X CH-79 Protezione da catastrofi naturali (altri rilevamenti) UCA UPIP A X CH-81 Protezione da catastrofi naturali (altri rilevamenti) UCA UPIP A X CH-81 Limitazioni per la navigazione interna SN A X CH-100 Limitazioni per la navigazione interna SN A X CH-100 Catasto dei rischi (rilevamenti dei Cantoni) RL 831.100 USAS B CH-113 Catasto dei rischi (rilevamenti dei Cantoni) RL 831.100 USAS B CH-113 Impianti per i rifiuti RL 831.100 art. 15 cpv. 2 lett. b e c URSI A X CH-114 Impianti per i rifiuti RL 831.100 art. 15 cpv. 2 lett. b e c URSI A X CH-114 Catasto dei siti inquinati RL 831.100 URSI X A X CH-116 Catasto dei siti inquinati RL 831.100 URSI X A X CH-116 Rilevamenti cantonali dell’inquinamento atmosferico (reti di rilevamento) RL 834.350 art. 3 cpv. c USAS A X CH-122 Rilevamenti cantonali dell’inquinamento atmosferico (reti di rilevamento) RL 834.350 art. 3 cpv. c USAS A X CH-122 Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suolo RL 831.100 USAS A CH-125 Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suolo RL 831.100 USAS A CH-125 Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico PRS art. 8 RL 721.100 cpv. 1 UPAAI A X CH-128 Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico PRS art. 8 RL 721.100 cpv. 1 UPAAI A X CH-128 Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico PGS art. 8 RL 721.100 cpv. 2 e 3 [UPAAI] Comuni A X CH-129 Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico PGS art. 8 RL 721.100 cpv. 2 e 3 [UPAAI] Comuni A X CH-129 Settori di protezione delle acque RL 721.100 art. 6 cpv. 1 UPAAI A X CH-130 Settori di protezione delle acque RL 721.100 art. 6 cpv. 1 UPAAI A X CH-130 Zone di protezione delle acque sotterranee RL 721.100 art. 6 cpv. 2 UPAAI X A X CH-131 Zone di protezione delle acque sotterranee RL 721.100 art. 6 cpv. 2 UPAAI X A X CH-131 Aree di protezione delle acque sotterranee RL 721.100 art. 6 cpv. 3 UPAAI X A X CH-132 Aree di protezione delle acque sotterranee RL 721.100 art. 6 cpv. 3 UPAAI X A X CH-132 Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti) UPAAI B CH-134 Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti) UPAAI B CH-134 Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti) UCA A CH-136 Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti) UCA A CH-136 Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti) RL 721.100 art. 9 UPAAI B CH-138 Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti) RL 721.100 art. 9 UPAAI B CH-138 Falde freatiche RL 721.100 art. 5 art. 9 UPAAI A X CH-139 Falde freatiche RL 721.100 art. 5 art. 9 UPAAI A X CH-139 Inventario dei prelievi d’acqua esistenti RL 721.100 art. 5 UEn A CH-140 Inventario dei prelievi d’acqua esistenti RL 721.100 art. 5 UEn A CH-140 Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freatica RL 721.100 art. 5 art. 9 UPAAI A X CH-141 Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freatica RL 721.100 art. 5 art. 9 UPAAI A X CH-141 Catasto dei rumori - strade principali e altre strade RL 834.150 art. 4 UPR A CH-144 Catasto dei rumori - strade principali e altre strade RL 834.150 art. 4 UPR A CH-144 Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione) RL 834.150 art. 6 [UPR] [UPL] Comuni X A X CH-145 Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione) RL 834.150 art. 6 [UPR] [UPL] Comuni X A X CH-145 Catasto viticolo RL 910.110 SV A X CH-151 Catasto viticolo RL 910.110 SV A X CH-151 Superfici agricole RL 910.100 RL 910.110 UGDA A X CH-153 Superfici agricole RL 910.100 RL 910.110 UGDA A X CH-153 Margini statici della foresta RL 921.100 art. 4 RL 921.110 art. 5 [UPSP] [UPL] Comuni X A X CH-157 Margini statici della foresta RL 921.100 art. 4 RL 921.110 art. 5 [UPSP] [UPL] Comuni X A X CH-157 Linee di distanza dalla foresta RL 921.100 art. 6 RL 921.110 art. 13 [UPSP] [UPL] Comuni X A X CH-159 Linee di distanza dalla foresta RL 921.100 art. 6 RL 921.110 art. 13 [UPSP] [UPL] Comuni X A X CH-159 Riserve forestali RL 921.100 art. 23 RL 921.110 art. 44 UPSP X A X CH-160 Riserve forestali RL 921.100 art. 23 RL 921.110 art. 44 UPSP X A X CH-160 Pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali) RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 UPSP A X CH-161 Pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali) RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 UPSP A X CH-161 Zone di pericolo UCA UPIP A X CH-166 Zone di pericolo UCA UPIP A X CH-166 Catasto degli eventi – Pericoli naturali RL 701.500 RL 921.100 RL 921.110 UCA UPIP A X CH-167 Catasto degli eventi – Pericoli naturali RL 701.500 RL 921.100 RL 921.110 UCA UPIP A X CH-167 Bandite di caccia (cantonali) UCP A X CH-168 Bandite di caccia (cantonali) UCP A X CH-168 Riserve d’uccelli (cantonali) UCP A X CH-172 Riserve d’uccelli (cantonali) UCP A X CH-172 Zone di protezione ittica UCP A X CH-174 Zone di protezione ittica UCP A X CH-174 Banca dati sul radon US B CH-182 Banca dati sul radon US B CH-182 Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: comprensori di rete RL 742.100 art. 4 RL 742.110 art. 5 UEn A X CH-183 Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: comprensori di rete RL 742.100 art. 4 RL 742.110 art. 5 UEn A X CH-183 Itinerari cantonali dei trasporti speciali Emma UGM A X CH-184 Itinerari cantonali dei trasporti speciali Emma UGM A X CH-184 Dissodamenti e rimboschimento compensativo UPSP A X CH-185 Dissodamenti e rimboschimento compensativo UPSP A X CH-185 Parchi d’importanza nazionale UNP A CH-187 Parchi d’importanza nazionale UNP A CH-187 Inventario cantonale dei beni culturali d’importanza regionale e locale RL 445.100 art. 42 UBC A X CH-188 Inventario cantonale dei beni culturali d’importanza regionale e locale RL 445.100 art. 42 UBC A X CH-188 Inventario cantonale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale, regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-189 Inventario cantonale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale, regionale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X CH-189 Spazio riservato alle acque art. 41 RL 701.100 art. 50 RL 701.110 [UCA] [UPL] Comuni X A X CH-190 Spazio riservato alle acque art. 41 RL 701.100 art. 50 RL 701.110 [UCA] [UPL] Comuni X A X CH-190 Pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque RL 721.100 art. 10 cpv. 1 UCA A X CH-191 Pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque RL 721.100 art. 10 cpv. 1 UCA A X CH-191 Pianificazione del risanamento nell’ambito della forza idrica e relativi rapporti RL 721.100 art. 10 cpv. 2 UCA A X CH-192 Pianificazione del risanamento nell’ambito della forza idrica e relativi rapporti RL 721.100 art. 10 cpv. 2 UCA A X CH-192 Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza cantonale UCA A X CH-194 Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza cantonale UCA A X CH-194 Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi) UCP A X CH-195 Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi) UCP A X CH-195 Restrizioni di utilizzazione in caso di suoli contaminati RL 831.100 USAS A X CH-199 Restrizioni di utilizzazione in caso di suoli contaminati RL 831.100 USAS A X CH-199 Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (rilevamenti dei Cantoni) USAS A CH-210 Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (rilevamenti dei Cantoni) USAS A CH-210 Infrastrutture agricole USA A X CH-227 Infrastrutture agricole USA A X CH-227 Misurazione ufficiale RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-228 Misurazione ufficiale RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310 UCR X A X CH-228 Catasto delle opere di protezione UCA UPIP A X CH-232 Catasto delle opere di protezione UCA UPIP A X CH-232 Panoramiche cantonali dei rischi – Pericoli naturali UCA UPIP A X CH-233 Panoramiche cantonali dei rischi – Pericoli naturali UCA UPIP A X CH-233 Dispositivi di allarme – Pericoli naturali UCA UPIP A X CH-234 Dispositivi di allarme – Pericoli naturali UCA UPIP A X CH-234 Aree di ritenzione che danno diritto a indennità UCA A X CH-235 Aree di ritenzione che danno diritto a indennità UCA A X CH-235 Misurazione cantonale di corsi d’acqua UCA A X CH-237 Misurazione cantonale di corsi d’acqua UCA A X CH-237 a La base giuridica federale come pure il servizio specialistico della Confederazione sono definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI; RS 510.620). b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110). Abbreviazioni Servizi cantonali EMma Ufficio dei servizi di manutenzione stradale SN Servizio navigazione SV Servizio viticoltura UBC Ufficio dei beni culturali UCA Ufficio dei corsi d’acqua UCP Ufficio della caccia e della pesca UCR Ufficio del catasto e dei riordini fondiari UEn Ufficio dell’energia UGDA Ufficio della gestione dei dati agricoli UGM Ufficio della gestione dei manufatti UMLS Ufficio della mobilità lenta e del supporto UNP Ufficio della natura e del paesaggio UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico UPD Ufficio del piano direttore UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti UPL Ufficio della pianificazione locale UPR Ufficio della prevenzione dei rumori UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco URF Uffici del registro fondiario URSI Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati US Ufficio di sanità USA Ufficio dello sviluppo agricolo USAS Ufficio della sicurezza, dell’aria e del suolo Allegato 2 [27] Catalogo dei geodati di base di diritto cantonale Denominazione Base giuridica art. 8 Servizio competente (RS 510.62 [servizio specialistico del Cant cpv. 1) one] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Denominazione Base giuridica art. 8 Servizio competente (RS 510.62 [servizio specialistico del Can cpv. 1) tone] Geodati di riferimento Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Livello di autorizzazione all’accesso Servizio di telecaricamento Identificatore Cantone Comuni Cantone Comuni Inventario dei beni culturali RL 445.100 art. 42 UBC A X TI-1 Inventario dei beni culturali RL 445.100 art. 42 UBC A X TI-1 Decreti di protezione RL 480.100 art. 14 RL 480.110 art. 15 UNP X A X TI-2 Decreti di protezione RL 480.100 art. 14 RL 480.110 art. 15 UNP X A X TI-2 Incendi di bosco RL 921.100 art. 27 UPIP A X TI-3 Incendi di bosco RL 921.100 art. 27 UPIP A X TI-3 Infrastrutture antincendio RL 821.110 art. 24, 27 UPIP A X TI-4 Infrastrutture antincendio RL 821.110 art. 24, 27 UPIP A X TI-4 Impianti a fune metallica RL 770.100 art. 3 UPSP A X TI-5 Impianti a fune metallica RL 770.100 art. 3 UPSP A X TI-5 Boschi di particolare pregio: selve castanili gestite, lariceti pascolati, formazioni minoritarie RL 921.100 art. 24 RL 921.110 art. 46 UPSP A X TI-6 Boschi di particolare pregio: selve castanili gestite, lariceti pascolati, formazioni minoritarie RL 921.100 art. 24 RL 921.110 art. 46 UPSP A X TI-6 Bosco di protezione RL 921.100 art. 16 RL 921.110 art. 24, 25 UPSP A X TI-7 Bosco di protezione RL 921.100 art. 16 RL 921.110 art. 24, 25 UPSP A X TI-7 Strade e piste forestali RL 921.100 art. 13 RL 921.110 art. 31, 37 UPSP A X TI-8 Strade e piste forestali RL 921.100 art. 13 RL 921.110 art. 31, 37 UPSP A X TI-8 Circondari forestali e settori forestali RL 921.100 art. 2 RL 921.110 art. 2 UPSP A X TI-9 Circondari forestali e settori forestali RL 921.100 art. 2 RL 921.110 art. 2 UPSP A X TI-9 Assi delle strade cantonali RL 725.100 art. 5a UGeo [UTrac] A X TI-11 Assi delle strade cantonali RL 725.100 art. 5a UGeo [UTrac] A X TI-11 Rete dei trasporti pubblici RL. 752.100 art. 9 UTP A X TI-12 Rete dei trasporti pubblici RL. 752.100 art. 9 UTP A X TI-12 Inventario cantonale dei paesaggi di importanza cantonale RL 701.100 art. 95 RL 701.110 art.101 UNP A X TI-13 Inventario cantonale dei paesaggi di importanza cantonale RL 701.100 art. 95 RL 701.110 art.101 UNP A X TI-13 Inventario cantonale dei comparti naturali di importanza cantonale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X TI-14 Inventario cantonale dei comparti naturali di importanza cantonale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X TI-14 Inventario cantonale dei geotopi di importanza cantonale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X TI-15 Inventario cantonale dei geotopi di importanza cantonale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X TI-15 Inventario cantonale degli elementi naturali emergenti di importanza cantonale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X TI-16 Inventario cantonale degli elementi naturali emergenti di importanza cantonale e locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 UNP A X TI-16 Inventario comunale delle zone golenali di importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-17 Inventario comunale delle zone golenali di importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-17 Inventario comunale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-18 Inventario comunale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-18 Inventario comunale delle paludi di importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-19 Inventario comunale delle paludi di importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-19 Inventario comunale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-20 Inventario comunale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-20 Inventario comunale dei prati e pascoli secchi d’importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-21 Inventario comunale dei prati e pascoli secchi d’importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-21 Inventario comunale di altri biotopi d’importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-22 Inventario comunale di altri biotopi d’importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-22 Inventario comunale dei comparti naturali di importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-23 Inventario comunale dei comparti naturali di importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-23 Inventario comunale dei geotopi di importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-24 Inventario comunale dei geotopi di importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-24 Inventario comunale degli elementi naturali emergenti di importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-25 Inventario comunale degli elementi naturali emergenti di importanza locale RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 [UNP] Comuni A X TI-25 Accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale RL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17 UNP A X TI-26 Accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale RL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17 UNP A X TI-26 Accordi di gestione dei biotopi d’importanza locale RL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17 [UNP] Comuni A X TI-27 Accordi di gestione dei biotopi d’importanza locale RL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17 [UNP] Comuni A X TI-27 Piani di utilizzazione cantonali [modello cantonale] c RL 701.100 art. 44 RL 701.110 art. 63 UPL X A X TI-28A Piani di utilizzazione cantonali [modello cantonale] c RL 701.100 art. 44 RL 701.110 art. 63 UPL X A X TI-28A Piani regolatori RL 701.100 art. 18 RL 701.110 art. 25 [UPL] Comuni b X A X TI-28B Piani regolatori RL 701.100 art. 18 RL 701.110 art. 25 [UPL] Comuni b X A X TI-28B Bosco con funzione di svago RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 UPSP A X TI-29 Bosco con funzione di svago RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 UPSP A X TI-29 Accertamento forestale RL 921.100 art. 4 RL 921.110 art. 4, 5 e 6 UPSP A X TI-30 Accertamento forestale RL 921.100 art. 4 RL 921.110 art. 4, 5 e 6 UPSP A X TI-30 Catasto delle canalizzazioni private RL 721.100 art. 8 cpv. 2 [UPAAI] Comuni B TI-31 Catasto delle canalizzazioni private RL 721.100 art. 8 cpv. 2 [UPAAI] Comuni B TI-31 Aree pianificate dai progetti stradali cantonali RL 725.100 art. 10 RL 725.110 art. 8 e 9 UPL [DC] X A X TI-32 Aree pianificate dai progetti stradali cantonali RL 725.100 art. 10 RL 725.110 art. 8 e 9 UPL [DC] X A X TI-32 Piani cantonali con autorizzazione a costruire RL 701.100 art. 55a RL 701.110 art. 79a UPL X A X TI-33 Piani cantonali con autorizzazione a costruire RL 701.100 art. 55a RL 701.110 art. 79a UPL X A X TI-33 Carte dei pericoli [modello cantonale] c RL 701.500 art. 4 RL 701.510 art. 3, 4 e 5 UCA UPIP A X TI-34 Carte dei pericoli [modello cantonale] c RL 701.500 art. 4 RL 701.510 art. 3, 4 e 5 UCA UPIP A X TI-34 Settori di pesca RL 923.110 art. 8 UCP A X TI-35 Settori di pesca RL 923.110 art. 8 UCP A X TI-35 Comparti con area forestale in crescita art. 20 RL 921.100 art. 41 RL 921.110 UPSP A X TI-36 Comparti con area forestale in crescita art. 20 RL 921.100 art. 41 RL 921.110 UPSP A X TI-36 Aule nel bosco art. 1 RL 921.110 cpv. 2 lett. h UPSP A X TI-37 Aule nel bosco art. 1 RL 921.110 cpv. 2 lett. h UPSP A X TI-37 Autorizzazioni di taglio del bosco art. 19 RL 921.100 art. 39 RL 921.110 UPSP A X TI-38 Autorizzazioni di taglio del bosco art. 19 RL 921.100 art. 39 RL 921.110 UPSP A X TI-38 Catasto delle acque RL 721.100 art. 5 cpv. 1 e 2 UCA A X TI-39 Catasto delle acque RL 721.100 art. 5 cpv. 1 e 2 UCA A X TI-39 b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110). c Esiste un omonimo geodato definito nell’allegato 1, retto tuttavia da un modello federale. Abbreviazioni Servizi cantonali DC Divisione delle costruzioni UBC Ufficio dei beni culturali UCA Ufficio dei corsi d’acqua UCP Ufficio della caccia e della pesca UGeo Ufficio della geomatica UNP Ufficio della natura e del paesaggio UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti UPL Ufficio della pianificazione locale UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco UTP Ufficio dei trasporti pubblici UTrac Ufficio del tracciato [1] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [2] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [3] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [4] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [5] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [6] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [7] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [8] Art. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [9] Art. introdotto dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [10] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [11] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [12] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [13] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [14] Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [15] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [16] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [17] Frase introduttiva modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [18] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [19] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [20] Cpv. modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350. [21] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [22] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [23] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [24] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [25] Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14. [26] Allegato modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350; precedenti modifiche: BU 2014, 476; BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382; BU 2024, 249; BU 2025, 268. [27] Allegato modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350; precedenti modifiche: BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382; BU 2024, 249; BU 2025, 268.