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Legge edilizia cantonale

Preambolo

Legge

edilizia cantonale

del 13 marzo 1991 (stato 1° gennaio 2024)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i messaggi 25 ottobre 1988 n. 3370 e 19 dicembre 1990 n. 3718 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I

Licenza di costruzione

Licenza edilizia

Art. 1

Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia.

La licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonchè per la modificazione importante della configurazione del suolo.

La licenza edilizia secondo la presente legge non è necessaria per:

  1. i progetti di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi;
  2. i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie;
  3. i lavori che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità cantonale. Condizioni per la concessione

Art. 2

La licenza edilizia dev’essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura della licenza edilizia.

… [1]

La licenza edilizia non pregiudica i diritti dei terzi. Autorità competenti

Art. 3

La licenza edilizia è concessa dal Municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) nei casi previsti dalla legge. L’avviso del Dipartimento riguarda il diritto di competenza cantonale; il regolamento d’applicazione specifica quale è questo diritto. [2]

I Comuni privi di un’adeguata organizzazione possono chiedere al Dipartimento di collaborare nell’applicazione del diritto di competenza comunale; le spese supplementari sono a carico del Comune secondo una tariffa fissata dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni competenze che la legge attribuisce all’autorità cantonale.

. Procedura ordinaria;

  1. domanda

Art. 4

La domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista.

I progetti e i documenti annessi devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell’opera, entrambi iscritti all’albo OTIA.

Il regolamento stabilisce l’elenco dei lavori per cui è in ogni caso necessaria l’elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di un ingegnere; prima dell’inizio dei lavori deve essere notificato al Municipio il nominativo dell’ingegnere responsabile dei calcoli statici.

Gli architetti e gli ingegneri non iscritti all’albo OTIA devono giustificare una qualifica professionale equivalente a quella prevista per l’iscrizione all’albo OTIA. Sono riservati i diritti acquisiti secondo il diritto anteriore.

  1. esame preliminare

Art. 5

Prima di pubblicare la domanda di costruzione il Municipio verifica se è allestita conformemente alle prescrizioni; se non è il caso invita l’istante a correggerla.

Allorchè un progetto contravviene manifestamente le norme applicabili, il Municipio ne informa subito l’istante; se nonostante questo avviso questi dichiara di mantenere la domanda, la procedura segue il suo corso.

  1. pubblicazione

Art. 6

La domanda di costruzione viene pubblicata sollecitamente, e comunque entro 10 giorni, dal Municipio, presso la cancelleria comunale; il periodo di pubblicazione è di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prendere conoscenza della domanda.

Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.

Della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti; per le costruzioni fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio ufficiale. [3]

Gli atti vengono nel contempo trasmessi al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.

Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, le eventuali opposizioni vengono trasmesse al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.

  1. opposizioni; da) del Dipartimento

Art. 7

Il Dipartimento esamina la domanda di costruzione dal profilo del diritto la cui applicazione compete all’autorità cantonale. Esso è tenuto ad esprimersi, con avviso motivato, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, rispettivamente delle eventuali opposizioni, e può formulare opposizione o chiedere che la licenza edilizia sia sottoposta a condizioni od oneri.

L’avviso del Dipartimento vincola il Municipio nella misura in cui è negativo. Resta riservato il caso in cui la licenza edilizia è chiesta dal Municipio per il Comune. art. 4 3 In casi particolari il Dipartimento può notificare all’istante e al Municipio una proroga di 30 giorni del termine per emettere il proprio avviso; se circostanze eccezionali lo giustificano, il Presidente del Consiglio di Stato può ulteriormente prorogare il termine. Restano riservati l’ Lcoord ed i termini stabiliti in materia di esame dell’impatto sull’ambiente.

… db) di terze persone

Art. 8

Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione alla concessione della licenza edilizia; sono pure legittimate a fare opposizione le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge. [5]

L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.

  1. esperimento di conciliazione

Art. 9

Il Municipio può sempre convocare i privati interessati per un esperimento di conciliazione; esso può pure promuovere uno scambio di opinioni col Dipartimento se non ne condivide l’operato o per altra ragione qualsiasi.

L’istante dev’essere in ogni caso informato delle opposizioni pervenute e se del caso invitato a formulare osservazioni.

  1. decisione

Art. 10

Il Municipio decide sulla domanda e sulle opposizioni entro 15 giorni dalla scadenza del termine d’opposizione del Dipartimento.

La decisione deve essere motivata per iscritto e notificata all’istante, agli opponenti e al Dipartimento; le decisioni su opposizioni firmate da più persone sono notificate al primo firmatario.

La decisione deve indicare i mezzi e i termini di ricorso. Protezione della natura ed esame dell’impatto sull’ambiente

Art. 10a

Qualora sia dato diritto di ricorso ai sensi degli art. 12 cpv. 1 LPN o 55 LPAmb, i termini di pubblicazione e di ricorso sono di 30 giorni; della pubblicazione è dato avviso sul Foglio ufficiale.

. Procedura di notifica;

  1. applicabilità

Art. 11

La procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e dell’aspetto generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazioni di terreno, demolizione di fabbricati. [7]

Eventuali contestazioni circa la procedura da osservare sono decise inappellabilmente dal Dipartimento, senza formalità particolari.

  1. pubblicazione

Art. 12

La notifica viene immediatamente pubblicata dal Municipio presso la cancelleria comunale per il periodo di 15 giorni. art. 5 2 Sono applicabili le disposizioni degli e 6 capoverso 3, esclusa la pubblicazione sul Foglio ufficiale.

Il Municipio può prescindere dalla pubblicazione e dall’avviso ai vicini se è escluso il coinvolgimento di interessi pubblici e privati particolari.

  1. decisione

Art. 13

Il municipio decide sulla notifica entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

È riservata facoltà di delega decisionale ai servizi dell’amministrazione comunale ai sensi della legge organica comunale, relativamente alle procedure in cui non vi sono opposizioni o contestazioni. Impianti pubblicitari

Art. 13a

La licenza di costruzione vale anche quale autorizzazione ai sensi della legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 [10] , se le indicazioni richieste da detta legge sono presentate con la domanda o la notifica. Durata della licenza

Art. 14

La licenza edilizia decade se i lavori non vengono iniziati entro due anni dalla sua crescita in giudicato.

La licenza può essere rinnovata fin quando non è stato modificato il diritto applicabile.

Il termine di validità è sospeso durante lo svolgimento di un processo civile. Licenza preliminare

Art. 15

Una licenza preliminare può essere chiesta se è necessario chiarire questioni generali, come costruzioni fuori delle zone edificabili, nei nuclei storici e su grandi superfici.

È applicabile la procedura ordinaria, salvo il caso in cui l’istante vi abbia rinunciato; in tale evenienza, la licenza preliminare ha solo valore d’informazione, senza effetti giuridici particolari.

La licenza preliminare decade se la domanda definitiva non viene presentata entro il termine di un anno. Varianti

Art. 16

La pubblicazione dev’essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura d’approvazione o successivamente.

Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, è applicabile la procedura della notifica; differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono a nessuna formalità. Progetti tecnici

Art. 17

Concedendo la licenza edilizia, l’autorità può precisare, se l’istante ne ha fatto richiesta, che i progetti dettagliati degli impianti tecnici saranno presentati più tardi, di regola prima dell’inizio dei lavori.

L’approvazione di tali progetti avviene senza formalità particolari. Revoca della licenza

Art. 18

La licenza edilizia concessa in contrasto con le prescrizioni del diritto pubblico, o che viene a contrastare con esse al momento della sua utilizzazione, può essere revocata.

Se importanti lavori sono già stati eseguiti secondo la licenza accordata, la revoca è possibile solo se l’istante ha ottenuto il permesso inducendo l’autorità in errore o se interessi pubblici prevalenti lo esigono; in quest’ultima evenienza è dovuta un’indennità se il provvedimento equivale a espropriazione (espropriazione materiale). Tasse

Art. 19

Per l’esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa del due per mille della spesa prevista, al massimo fr. 10’000.-- e al minimo fr. 100.--. Il Municipio preleva tale tassa e ne riversa la metà al Dipartimento.

Le spese per l’esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico dell’istante a cura dell’autorità che le ha anticipate. Emolumenti nell’ambito delle procedure federali di approvazione dei piani

Art. 19a

Per l’allestimento del parere cantonale nelle procedure federali di approvazione dei piani, il Dipartimento preleva un emolumento determinato in funzione della natura delle prestazioni fornite, della complessità della pratica e tenendo conto delle tariffe usuali.

Il Dipartimento può inoltre chiedere all’autorità federale un emolumento, determinato secondo i criteri di cui al capoverso 1, per le valutazioni preliminari che comportano oneri amministrativi rilevanti. Salvaguardia della pianificazione

Art. 20

Per le misure di salvaguardia della pianificazione valgono gli articoli 57 e seguenti della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio e meglio quelli sulle zone di pianificazione esistenti (art. 58-64), sulla decisione sospensiva (art. 65) e sul blocco edilizio (art. 66). Ricorsi

Art. 21

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni di quest’ultimo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Sono legittimati a ricorrere l’istante, le persone che hanno fatto opposizione, il Dipartimento e, in seconda istanza, il Comune; escluso il ricorso del Dipartimento al Tribunale cantonale amministrativo. Responsabilità per danni

Art. 22

Pretese per danni derivanti da opposizioni o ricorsi manifestamente inammissibili o defatigatori sono di competenza del giudice ordinario secondo le regole del diritto civile. Norme particolari

Art. 23

Il regolamento determina le modalità della domanda di costruzione e in genere ogni altra norma particolare di procedura. Capitolo II Norme edilizie generali Sicurezza e solidità delle costruzioni

Art. 24

Sono vietate le costruzioni sopra terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità e di stabilità o esposti a pericoli particolari, come valanghe, frane, inondazioni.

Il regolamento stabilisce le norme tecnico-costruttive concernenti la sicurezza e l’igiene delle costruzioni.

Per determinati lavori o impianti il Consiglio di Stato può dichiarare applicabili le norme fissate da Autorità federali o da associazioni professionali.

Art. 25

… [14] Costruzioni in confine con le strade pubbliche

Art. 26

Le finestre e ogni altra apertura in confine della strada pubblica non possono essere munite di serramenti aprentisi sulla stessa se non all’altezza di m 4.50.

Insegne, fanali, logge, balconi e grondaie potranno sporgere sul campo stradale al massimo m 0.90 ad un’altezza minima di m 4.50.

Quando le costruzioni sono prospicienti strade o piazze pubbliche munite di marciapiedi, le altezze minime di cui al presente articolo sono ridotte a m 4, e la sporgenza massima aumentata a m 1.30.

Quando si tratta di portici aperti al pubblico le altezze minime sono ridotte a m 3. Formazione di aree di svago

Art. 27

I proprietari di stabili di abitazione con più di cinque appartamenti devono creare sulla proprietà privata sufficienti aree di svago, soleggiate e discoste dal traffico, da destinare durevolmente a tale scopo.

Ove sia possibile, devono essere create aree di svago che servono contemporaneamente a più stabili di abitazione.

Se la creazione di aree di svago private è oggettivamente impossibile, i proprietari sono tenuti a corrispondere al Comune un adeguato tributo da destinare alla formazione di aree di svago pubbliche.

Il regolamento stabilirà le direttive circa l’applicazione di queste norme. Edifici di convivenza collettiva

Art. 28

Gli edifici destinati alla convivenza collettiva di molte persone (collegi, convitti, ospizi, asili, ricoveri, fabbriche, ecc.), dovranno avere le caratteristiche previste dalla presente legge per le case di abitazione e dalla legislazione federale sulle fabbriche.

Il Consiglio di Stato emanerà con regolamento speciale le norme particolari per le singole categorie di edifici. Locali pubblici

Art. 29

Per gli esercizi pubblici, i teatri, le palestre, le sale di riunione, i lavatoi, ecc., il Consiglio di Stato emanerà in via di regolamento speciale, le norme particolari. Misure a favore dei disabili

Art. 30

L’accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

Nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

Sono determinanti le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (SIA).

La concessione dei sussidi può essere subordinata all’adozione di adeguati provvedimenti a favore dei disabili, indipendentemente dall’uso pubblico o privato delle costruzioni e degli impianti. Canalizzazioni

Art. 31

Le canalizzazioni delle acque nere o miscelate devono essere costruite a regola d’arte e in particolare essere stagne e inodori. Camini e fumaioli

Art. 32

Le abitazioni e i locali destinati a laboratorio, nei quali si usi fuoco, dovranno essere provvisti di camino e fumaiolo che asporti il fumo.

Lo sbocco superiore dei fumaioli dovrà elevarsi al disopra del tetto. Stalle e case di abitazione

Art. 33

Potranno essere adibiti ad uso di stalla soltanto i locali che non abbiano comunicazione interna diretta o indiretta con camere d’abitazione e – per dislivello stradale – non abbiano il pavimento soprastante ad ambienti abitati. Deposito di materiali di scavo

Art. 34

Qualora la costruzione o l’impianto richiedano lo scavo dell’ordine di almeno metri cubi 10.000, il Dipartimento può subordinare la concessione della licenza edilizia alla condizione che, prima dell’inizio dei lavori, sia fornita la prova delle possibilità di deposito dei materiali conformemente alle prescrizioni legali vigenti.

Per calcolare il volume dei materiali si sommano tutti gli scavi richiesti, anche se i lavori vengono eseguiti in fasi successive. Misure di polizia

Art. 35

Il Municipio vigila sulla buona conservazione delle opere edili.

Esso può ordinare a seconda dei casi il restauro, il consolidamento o per le opere pericolanti la demolizione.

In caso d’urgenza o di inadempimento, vi provvede direttamente a spese di chi vi è tenuto. Leggi speciali

Art. 36

Rimangono riservate le leggi speciali. Capitolo III Definizione indici, distanze e altezze Indici di sfruttamento e di occupazione