Sono soggetti alla procedura della notifica nella zona edificabile secondo il PR approvato dal Consiglio di Stato:
. i lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;
. la sostituzione dei tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura;
. le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole;
. le opere di cinta e i muri di sostegno;
. la demolizione parziale o totale di edifici;
. la costruzione di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono e bifamiliari, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente;
. l'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni;
. il deposito di materiali e macchinari;
. gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000;
. l'apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi senza modifica sostanziale dell'aspetto;
. il tinteggio di edifici e impianti. [12]
Il Municipio non può autorizzare, senza l'approvazione dell'autore della restrizione, lavori di nessun genere inerenti progetti comportanti l'applicazione delle leggi di cui all'allegato 1. Elaborazione progetti