Lexipedia

705.110

Regolamento di applicazione della legge edilizia

RLE

Preambolo

Regolamento

di applicazione della legge edilizia

(RLE)

del 9 dicembre 1992 (stato 21 novembre 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991,

decreta:

Capitolo I

Licenza di costruzione

Licenza di costruzione; definizione

Art. 1

La licenza di costruzione è un atto amministrativo col quale l’autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all’esecuzione dei lavori previsti.

La licenza non procura al suo titolare alcun diritto nuovo; esso non lo protegge in principio dalle conseguenze di un nuovo diritto, salvo che la legge disponga espressamente il contrario. Autorità competenti

Art. 2

La licenza è concessa dal Municipio previo avviso cantonale ai sensi degli art. 3 cpv. 1 e 7 LE nei casi previsti dalla legislazione di cui all’allegato 1. L’avviso cantonale è emanato:

  1. dai Servizi generali per le domande di costruzione fuori zona edificabile e per le domande che comprendono una ponderazione degli interessi;
  2. dall’Ufficio delle domande di costruzione negli altri casi.

L’Ufficio delle domande di costruzione (UDC) cura l’allestimento e deve in particolare:

  1. gestire la procedura relativa alle domande di costruzione ai sensi della legislazione edilizia cantonale e federale;
  2. eliminare, dopo ponderazione e verifica della pratica da parte del servizio interessato, possibili contraddizioni che si dovessero riscontrare in tale ambito;
  3. non tenere in considerazione preavvisi sprovvisti di una sufficiente base legale;
  4. sottoporre la proposta di avviso cantonale ai Servizi generali.

Ai Municipi è delegata la competenza di applicare le norme che la legge affida all'autorità cantonale nelle materie indicate nell'allegato 2. Lavori non soggetti a licenza

Art. 3

Non soggiacciono a licenza edilizia:

  1. gli edifici o impianti la cui approvazione è disciplinata nel dettaglio da leggi speciali federali e cantonali come la legge federale sulle strade nazionali, la legge federale sulle foreste, la legge sulle strade, la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, la legge sui consorzi (del 1913);
  2. i lavori di ordinaria manutenzione, che non modificano né l'aspetto esterno né la destinazione degli edifici e impianti, come la sostituzione dei servizi o delle istallazioni non comportanti un cambiamento di consumo energetico, la sostituzione dei tetti senza cambiamento della carpenteria e del tipo dei materiali;
  3. gli edifici o impianti sottratti alla competenza cantonale dal diritto federale;
  4. le piccole trasformazioni all'interno dei fabbricati, come lo spostamento di pareti e porte;
  5. ...;
  6. ...;
  7. la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo;
  8. gli scavi e colmate con materiale terroso per una confacente sistemazione del terreno fino all’altezza di m 1.00 e una superficie di mq 500, per un massimo di mc 200, nella zona edificabile secondo il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato; [3]
  9. le costruzioni provvisorie, ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito materiali e attrezzi, le tende da circo e per manifestazioni;
  10. la sosta di roulottes per un periodo non superiore a tre mesi nello spazio di un anno fuori dall'area forestale;
  11. il deposito di materiali inerti per un periodo non superiore a tre mesi, ritenuto però che tale deposito non interessi biotopi protetti o degni di protezione e sia fuori dall'area forestale; art. 18 m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti situati nelle zone edificabili e nelle zone agricole ( a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979); [4] art. 27 n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi ( cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979); [5]
  12. la sostituzione di serramenti posati su edifici abitativi dopo il 1° gennaio 1991, previo annuncio al Municipio; [6]
  13. in zona edificabile, riservate eventuali norme comunali più restrittive, la locazione a fini turistici non sottoposta alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR), di unità abitative o di parte di esse, per un periodo complessivo non superiore a 90 giorni per anno civile, previo annuncio al Municipio. [7]

L'esenzione dalla licenza non dispensa in ogni caso da un'esecuzione conforme alla legge, alle regole dell'arte e della sicurezza, nonché ad un uso parsimonioso dell'energia. Impianti solari

Art. 3a

Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l’annuncio ai sensi dell’art. 32 a dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev’essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.

Esso va accompagnato dagli atti necessari a documentare l’intervento e a dimostrare che l’impianto è sufficientemente adattato al tetto, e segnatamente:

  1. il nome e l’indirizzo del proprietario del fondo;
  2. il numero e il subalterno di mappa;
  3. un estratto planimetrico 1:500 o 1:1000 dell’edificio;
  4. un modello del pannello previsto e la potenza installata complessiva;
  5. una pianta del tetto con indicate le dimensioni e la posizione dell’impianto;
  6. una o più sezioni.

Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo. Lavori soggetti a licenza

Art. 4

La licenza di costruzione è necessaria per:

  1. la costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale (ivi compreso il solo cambiamento di destinazione) e la ricostruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere;
  2. la demolizione parziale o totale di edifici;
  3. ogni altra opera edilizia o impianto come: - muri, piscine, strade private, serre fisse, accessi stradali, posteggi per veicoli e natanti, piazzali per la vendita di automobili e di altri beni mobili; - canalizzazioni e impianti per le acque di scarico; - cisterne per il concime o il colaticcio; - serbatoi per gas, oli combustibili e carburanti; - impianti per il trasporto di merci e di persone, in quanto non soggetti a concessione federale;
  4. l'apertura di cave per l'estrazione di materiali di ogni genere, scavi e colmate;
  5. il deposito rifiuti, materiali e macchinari di qualsiasi natura;
  6. i campeggi;
  7. impianti per la telecomunicazione mobile e fissa senza filo e le loro modifiche ai sensi del regolamento di applicazione dell’ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (RORNI); [9] art. 105 h) la sostituzione di serramenti e la posa di impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio ( e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali d’interesse cantonale (art. 22 cpv. 2 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997). [10]
  8. procedura ordinaria

Art. 5

In quanto non siano esplicitamente soggette alla procedura della notifica (art. 6), tutti gli interventi di cui all'art. 4 soggiacciono alla procedura ordinaria.

Non è consentito suddividere i lavori in modo da eludere la procedura ordinaria.

Ogni intervento su edifici o impianti siti fuori zona edificabile deve essere sottoposto alla procedura ordinaria. [11]

  1. procedura della notifica

Art. 6

Sono soggetti alla procedura della notifica nella zona edificabile secondo il PR approvato dal Consiglio di Stato:

. i lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;

. la sostituzione dei tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura;

. le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole;

. le opere di cinta e i muri di sostegno;

. la demolizione parziale o totale di edifici;

. la costruzione di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono e bifamiliari, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente;

. l'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni;

. il deposito di materiali e macchinari;

. gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000;

. l'apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi senza modifica sostanziale dell'aspetto;

. il tinteggio di edifici e impianti. [12]

Il Municipio non può autorizzare, senza l'approvazione dell'autore della restrizione, lavori di nessun genere inerenti progetti comportanti l'applicazione delle leggi di cui all'allegato 1. Elaborazione progetti

Art. 7

Devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, o da una persona autorizzata in base al diritto anteriore, i progetti per la costruzione e ricostruzione di edifici per l'abitazione, il lavoro, il commercio e l'immagazzinamento di merci e materiali; e, in quanto non siano di secondaria importanza, i progetti per canalizzazioni e impianti annessi, strade, ponti, ripari contro le alluvioni, scoscendimenti, frane e simili. Domanda di costruzione

  1. forma

Art. 8

La domanda di costruzione, stesa sul formulario ufficiale, deve essere presentata al Municipio.

La domanda e i progetti devono essere firmati dalla persona che chiede la licenza, dal proprietario del fondo e dal progettista.

  1. contenuto

Art. 9

La domanda deve contenere: art. 12 a) il nome e l’indirizzo della persona che chiede la licenza, del proprietario del fondo, del progettista e del responsabile della garanzia della qualità ( legge sulla protezione antincendio del 14 dicembre 2022 - LPA); [13]

  1. il genere dell’edificio o degli impianti e la qualità dei materiali impiegati;
  2. l'esatta destinazione dell'edificio o degli impianti;
  3. le coordinate secondo la carta nazionale, il numero di mappa, la località e la descrizione del fondo, un estratto della carta nazionale alla scala 1:25 000, con l'indicazione dell'ubicazione;
  4. la richiesta di deroghe, con la specificazione dei motivi;
  5. l'indicazione del limitare del bosco nel raggio di ml 30;
  6. l'occupazione di area pubblica;
  7. il preventivo delle spese secondo le norme SIA;
  8. a seconda della natura dell’opera: – il calcolo particolareggiato degli indici d’occupazione e di sfruttamento; – il calcolo dell’isolamento termico; – il volume degli edifici o impianti; – il modo di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque di scarico; – negli edifici o impianti artigianali o industriali, il numero delle persone che vi saranno presumibilmente occupate; – gli atti richiesti da leggi speciali, in particolare l’esame dell’impatto sull’ambiente secondo la relativa ordinanza federale, le dichiarazioni inerenti le emissioni atmosferiche, le sostanze eventualmente impiegate ed i provvedimenti per il risparmio energetico. [14] art. 3 l) l’attestato di conformità del progetto alle prescrizioni antincendio ove prescritto ( LPA); [15]
  9. la data probabile dell’inizio dei lavori e la loro durata; [16] art. 16 n) le informazioni ai sensi dell’ dell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR) concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti edili prodotti nonché il loro smaltimento, se – si prevede che saranno prodotti più di 200 mc di rifiuti edili oppure che i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l’ambiente o la salute; – l’intervento comporta la demolizione o la trasformazione di edifici o impianti costruiti prima del 1° gennaio 1991; in tal caso le informazioni devono essere fornite tramite una perizia allestita da uno specialista riconosciuto; – sono previsti interventi su un sito inquinato ai sensi dell’Ordinanza sui siti contaminati del 26 agosto 1998 (OSiti). [17] Piano di situazione

Art. 10

Alla domanda deve essere allegato un piano di situazione rilasciato dal geometra revisore.

Il piano può essere sostituito da un rilievo eseguito da un geometra o dal progettista, quando non esista una mappa aggiornata.

Il piano deve specificare:

  1. le coordinate secondo la carta nazionale, l'orientamento, il nome locale, i numeri di mappa; [18]
  2. l'ubicazione delle opere previste, le loro dimensioni, le distanze dai confini e dagli edifici esistenti o progettati, gli accessi stradali e, quando occorra, le aree riservate per il gioco dei bambini e per i posteggi. Progetti; contenuto
  3. in generale

Art. 11

I progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda.

Si possono prevedere soluzioni varianti o alternative.

L’autorità può all’occorrenza chiedere informazioni o completamenti; in casi particolari può essere chiesto anche l’allestimento di studi speciali, come perizie geologiche, di meccanica delle terre, idrografiche o del traffico, foniche e simili, o perizie sull’uso o sullo smaltimento di sostanze, prodotti o materiali potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute. [19]

Eventuali contestazioni circa la necessità di allestire studi speciali o perizie ai sensi del cpv. 3 sono decise dal Dipartimento, senza formalità particolari. [20]

  1. per gli edifici

Art. 12

I progetti devono comprendere i seguenti piani:

  1. la pianta di ogni piano, con le misure principali e la destinazione di ogni vano;
  2. una o più sezioni per ogni corpo dell'edificio, da cui si possa dedurre l'altezza dell'edificio e quella dei singoli piani, il livello del terreno naturale e quello delle strade pubbliche adiacenti; nelle sezioni devono inoltre chiaramente figurare eventuali sporgenze sull'area pubblica; b 1) per gli edifici; [21]
  3. l'indicazione del volume del materiale di scavo e/o delle demolizioni, del materiale riportato in loco e della destinazione del materiale esuberante; art. 9 d) l’indicazione del volume del materiale di scavo e/o delle demolizioni, del materiale riportato in loco e della destinazione del materiale esuberante nei casi elencati all’ lett. n); [22]
  4. il piano delle sistemazioni esterne, comprendente in particolare i dettagli degli accessi alle strade pubbliche, dei posteggi e delle aree di svago;
  5. il piano dei rifugi di protezione civile elaborato secondo le direttive della legislazione speciale.

Di regola i progetti sono allestiti alla scala 1:100; per progetti di grandi dimensioni può essere usata la scala 1:200; nel caso di trasformazione o di rinnovazione, le demolizioni saranno indicate con colore giallo e le nuove costruzioni con colore rosso. b2) per gli edifici protetti secondo il PUC-PEIP (rustici)

Art. 12a

Per le domande concernenti edifici meritevoli di conservazione (categorie 1a, 1c, 1d), gli edifici meritevoli già trasformati (categoria 3) e le ricostruzioni di edifici diroccati ricostruibili (categoria 1b) secondo l’inventario comunale degli edifici fuori della zona edificabile (IEFZE) all’interno del Piano di utilizzazione cantonale degli edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), a dipendenza della natura dell’intervento, i progetti devono comprendere:

  1. i piani di rilievo e i piani di progetto: – delle piante di ogni piano, con le misure principali e la destinazione di ogni vano (scala 1:50), – delle sezioni di ogni corpo dell’edificio, da cui si possano dedurre le quote dell’opera e quella dei singoli piani, nonché del terreno naturale circostante (scala 1:50), – di tutte le facciate dell’edificio e di quelle di eventuali edifici contigui (scala 1:50), – della sistemazione esterna (scala 1:100). Le rappresentazioni grafiche dovranno indicare con colore giallo le demolizioni, con colore rosso i nuovi interventi e le nuove componenti e con colore viola gli elementi che saranno rimossi e successivamente ricollocati nella loro sede originaria; art. 14 b) il rilievo fotografico completo dell’edificio (4 prospetti e interno di ogni locale) e del suo paesaggio (unità paesaggistica di riferimento, NAPUC-PEIP) che ne documenti lo stato al momento dell’inoltro della domanda di costruzione;
  2. una relazione tecnica che descriva con precisione tutti gli interventi previsti, i dettagli costruttivi e i materiali utilizzati, nonché la presenza di dettagli particolari e di elementi di pregio originali da salvaguardare ed una descrizione dell’unità paesaggistica di riferimento;
  3. l’indicazione del volume del materiale di scavo esuberante e delle demolizioni, e della loro destinazione;
  4. le modalità di gestione dell’unità paesaggistica di riferimento al momento dell’inoltro della domanda di costruzione;
  5. una proposta dell’istante per la gestione dell’unità paesaggistica di riferimento dell’edificio.

Nel caso di interventi minori, il Dipartimento può esonerare l’istante dalla produzione di singoli documenti richiesti dal capoverso precedente.

  1. per le canalizzazioni

Art. 13

I progetti delle canalizzazioni devono comprendere:

  1. il piano di situazione (di regola in scala 1:500);
  2. le piante e il profilo longitudinale delle canalizzazioni, con i manufatti di trattamento delle acque, i pozzetti di raccolta e d'ispezione, i manufatti per lo smaltimento delle acque di scarico, le aree a dispersione superficiale, come pure il punto di allacciamento alla fognatura pubblica;
  3. i particolari costruttivi dei manufatti speciali di trattamento, evacuazione e smaltimento delle acque di scarico;
  4. la relazione tecnica;
  5. l'eventuale piano di smaltimento delle acque;
  6. l'eventuale perizia geologica per accertare l'idoneità del terreno allo smaltimento delle acque.

I particolari costruttivi sono allestiti alla scala 1:20 o 1:50.

  1. per serbatoi di carburanti e oli combustibili

Art. 14

I progetti per la posa di serbatoi, impianti di deposito carburante, oli combustibili o altri liquidi nocivi alle acque devono indicare:

  1. l'ubicazione esatta degli impianti di deposito, dei serbatoi e delle costruzioni adiacenti;
  2. il settore di protezione delle acque (S, A, B, C) in cui è ubicato il deposito o il serbatoio;
  3. la natura dei liquidi contenuti nell'impianto di deposito o nel serbatoio;
  4. la caratteristica degli impianti e dei serbatoi (capacità, tipo);
  5. le misure di prevenzione e di lotta contro gli incendi;
  6. una relazione tecnica che indichi: - le misure di protezione contro l'inquinamento delle acque; - vasche di contenimento, vaschette, sistemi di sicurezza e di allarme, tipo di rivestimento, misure di protezione contro la corrosione, ecc.; - i calcoli statici dell'opera di protezione degli impianti di volume superiore a 50 mc; - i dettagli delle opere di prevenzione di travasi durante il riempimento (piazzole di travaso).

I particolari tecnici sono allestiti in scala 1:20 o 1:50.

  1. per l'apertura di cave, scavi e colmate

Art. 15

Il progetto deve comprendere:

  1. un estratto della carta nazionale in scala 1:25'000;
  2. un estratto della mappa catastale, la planimetria e le sezioni degli scavi o dei riempimenti;
  3. la relazione in cui sia indicato lo scopo, il volume dei movimenti di materiale, la durata, la descrizione delle attrezzature impiegate e le informazioni sulla situazione delle acque sorgive o sotterranee;
  4. il piano di risistemazione della zona. Numero delle copie; formato

Art. 16

Alla domanda, in cinque copie, devono essere annessi il piano di situazione e i progetti, pure in cinque copie.

Per le domande sottoposte alla procedura di notifica sono sufficienti 3 copie dei piani di situazione e dei progetti. [24]

Gli atti, datati e numerati, piegati formato A4, sono da presentare in fascicoli separati. [25] Avviso di pubblicazione

Art. 17

L'avviso di pubblicazione della domanda di costruzione deve contenere:

  1. il nome della persona che chiede la licenza e del proprietario del fondo;
  2. il genere dell'opera;
  3. l'esatta destinazione degli edifici o impianti;
  4. il nome locale, il numero di mappa e la descrizione del fondo;
  5. la richiesta di deroghe;
  6. il periodo della pubblicazione e gli orari in cui può essere presa conoscenza degli atti;
  7. il termine per le opposizioni.

Copia dell'avviso è notificato all'istante e ai proprietari confinanti; per edifici o impianti che si trovano fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio ufficiale. [26]

La pubblicazione non può avvenire prima che le mutazioni dei luoghi conseguenti all'opera siano state adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.

Per i lavori soggetti alla procedura della notifica non è richiesta la pubblicazione nel Foglio ufficiale; il Municipio può altresì prescindere dalla pubblicazione negli albi comunali e dall'avviso ai vicini se è escluso il coinvolgimento di interessi pubblici o privati particolari. Trasmissione atti al Dipartimento

Art. 18

Contemporaneamente alla pubblicazione, quattro copie della domanda e degli annessi vengono trasmessi all’Ufficio delle domande di costruzione (in seguito UDC) per raccomandata o pacco iscritto. [27] art. 7 1 bis I dati della domanda possono essere trasmessi al Dipartimento in forma elettronica mediante l’utilizzo dell’applicativo GIPE (gestione informatizzata delle procedure edilizie). Per il termine di trenta giorni di cui all’ cpv. 1 LE fa comunque stato la ricezione degli atti trasmessi per via postale. [28]

Entro cinque giorni al più tardi dalla scadenza del termine di pubblicazione, il sindaco o altra persona incaricata dal Municipio informa l’UDC, per lettera raccomandata, se sono o non sono pervenute opposizioni; delle opposizioni pervenute viene allegata copia con eventuali osservazioni. [29]

Quanto disposto nel presente articolo non si applica nella procedura della notifica. Sospensione dei termini

Art. 19

I termini stabiliti dall’art. 7 della LE non decorrono fin tanto che gli atti non siano stati completati conformemente alle richieste dell’UDC (documenti, studi supplementari, ecc.). [30]

Della sospensione dei termini vengono informati il Municipio e l’istante mediante decisione formale. Diritto di opposizione delle organizzazioni

Art. 20

Il Consiglio di Stato pubblica nel Foglio ufficiale l'elenco delle organizzazioni cantonali conosciute, che sono legittimate a fare opposizione. Rinnovo della licenza

Art. 21

La licenza non può essere rinnovata prima che sia scaduto il termine di validità. [31]

La domanda di rinnovo dev'essere corredata unicamente dalla licenza scaduta. art. 17 3 È applicabile la procedura seguita per la concessione della licenza (ordinaria o della notifica), escluso l' per i casi in cui non è stata nel frattempo approvata alcuna modifica al diritto applicabile. [32] Contestazioni di natura civile

Art. 22

Insorgendo contestazioni di natura civile, l'autorità rinvia l'interessato al giudice civile; di regola, tali contestazioni non sospendono la procedura amministrativa.

Il termine di validità della licenza è sospeso durante lo svolgimento di un processo civile solo in quanto il processo abbia per oggetto contestazioni riguardanti il diritto di proprietà e i rapporti di vicinato che impediscono l'utilizzazione della licenza. Inizio dei lavori e proseguimento

  1. regola

Art. 23

I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell’autorità.

Almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori dev’essere inoltrata una notifica scritta al Municipio, informandolo sul nominativo dell’impresa di costruzione esecutrice dei lavori, sui modi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei rumori, come pure sulle modalità d’uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute.

L’impresa di costruzione esecutrice dei lavori è tenuta a far sì che sul cantiere venga installata e mantenuta durante tutto il periodo d’esecuzione dei lavori una tavola di dimensioni non inferiori a metri 1 di larghezza e metri 0.5 di altezza, collocata in luogo ben visibile entro cinque giorni dall’inizio dei lavori. Tanto la tavola quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tavola dovrà recare impresse a colori indelebili la ragione sociale dell’impresa di costruzione esecutrice dei lavori, nonché i dati relativi alla direzione dei lavori.

I lavori sono considerati iniziati quando:

  1. sono in corso d’esecuzione i lavori di demolizione necessari; oppure
  2. sono state poste in cantiere le installazioni necessarie all’esecuzione dell’opera; oppure
  3. è accertato che furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del cantiere e di opere vicine; oppure
  4. sono state gettate le fondamenta dell’edificio o impianto. art. 14 5 Trascorso il periodo di due anni senza che i lavori siano stati iniziati, il permesso non può più essere utilizzato prima dell’ottenimento del rinnovo ( LE).
  5. revoca

Art. 24

Il permesso può essere revocato, previa diffida, se i lavori non vengono proseguiti nei modi e nei termini usuali; l'autorità esige in tal caso il ripristino di una situazione conforme al diritto, ordinando se del caso il riordino del fondo. [34]

Il Municipio informa il Dipartimento sulle violazioni della legge sull'esercizio della professione d'impresario costruttore.

  1. eccezioni: lavori urgenti

Art. 25

Lavori urgenti, determinati da eventi eccezionali come alluvioni e incendi, intesi a prevenire un danno grave o salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone o delle cose, possono essere iniziati prima dell'inoltro della domanda di costruzione, dandone immediata notizia al Municipio. Licenza preliminare

Art. 26

La domanda di licenza preliminare secondo l'art. 15 LE deve essere corredata di un piano di situazione e, di regola, di progetti di massima o schizzi illustrativi.

La domanda e gli atti che l'accompagnano devono essere presentati in cinque copie.

E' applicabile la procedura ordinaria ove l'istante non vi abbia espressamente rinunciato. Commissione di consulenza

Art. 26a

Per la costruzione, l’ampliamento o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti con rilevante incidenza territoriale, l’istante può richiedere all’UDC la convocazione della Commissione di consulenza. [36]

L’UDC, interpellando i Servizi cantonali e comunali competenti ed assegnando loro un termine per la risposta, fornisce un preavviso, vincolante per 6 mesi, sulle possibilità edificatorie dei fondi indicati dall’istante. [37]

Restano comunque riservati i diritti dei terzi. Trasferimento della licenza a terzi

Art. 27

La licenza di costruzione può essere trasferita a terzi mediante avviso al Municipio, firmato dal nuovo e dal precedente titolare.

Dopo l'inizio dei lavori il Municipio può opporsi al trasferimento se sono minacciati importanti interessi pubblici. Conservazione degli atti

Art. 28

I Comuni sono tenuti a conservare gli atti relativi alle licenze di costruzione per il periodo di dieci anni. Tasse e spese

Art. 29

Per la concessione della licenza di costruzione non si possono prelevare tasse e spese oltre quelle stabilite dall'art. 19 LE; è riservato il prelevamento di tasse previste da leggi speciali. Capitolo II Norme edilizie generali Sicurezza e igiene degli edifici e impianti

Art. 30

Gli edifici, gli impianti e ogni altra opera devono essere progettati e eseguiti secondo le regole dell'arte, tenendo conto delle prescrizioni tecniche emanate dalle autorità, sussidiariamente da associazioni professionali riconosciute, come la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), l'Associazione svizzera dei tecnici della depurazione delle acque (VSA/ASTEA), l'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori (APSLI) e l'Unione svizzera dei professionisti della strada (VSS).

L'altezza, il volume, l'insolazione, l'illuminazione, l'aerazione, l'isolamento termico e fonico dei locali destinati all'abitazione e al lavoro devono corrispondere alle esigenze dell'igiene, tenuto conto delle condizioni locali.

Devono inoltre essere ossequiate le disposizioni speciali, in particolare della legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque, della legislazione sanitaria, del lavoro, della protezione antincendio, della prevenzione degli infortuni e del risparmio energetico . [38] Sicurezza sui cantieri

Art. 31

Oltre ai provvedimenti di sicurezza per gli addetti ai lavori prescritti dalla legislazione speciale, devono essere adottati anche adeguati provvedimenti per la salvaguardia dell'incolumità dei terzi.

Art. 32

... [39] Calcoli statici

Art. 33

I calcoli statici per i progetti di cui all'art. 7 del presente regolamento devono essere elaborati da un ingegnere giusta l'art. 4 LE.

Art. 34

… [40] Altezza dei locali d'abitazione

Art. 35

Fino all'introduzione dei piani regolatori l'altezza minima dei locali d'abitazione è di ml. 2.30; i piani ammezzati possono avere un'altezza inferiore. Per i sottotetti fa stato l'altezza media. [41]

Per le costruzioni di montagna, come capanne e baite, l'altezza può essere inferiore ai ml 2,30.

Deroghe possono essere concesse nel caso di rinnovazione o trasformazione di edifici esistenti. Ascensori [42]

Art. 36

Le installazioni di nuovi ascensori e componenti di sicurezza come pure le trasformazioni o i rinnovamenti che incidono considerevolmente sulla sicurezza degli stessi devono rispettare le norme dell’ordinanza sulla sicurezza degli ascensori del 23 giugno 1999.

In particolare, nuovi ascensori e componenti di sicurezza possono essere installati soltanto se la loro immissione in commercio è avvenuta conformemente agli articoli da 4 a 10 dell’ordinanza.

Le trasformazioni o i rinnovamenti che incidono considerevolmente sulla sicurezza degli ascensori o dei componenti di sicurezza devono essere attuati in modo che sia garantita l’eliminazione di, almeno, i seguenti pericoli significativi elencati nella norma SIA 370.080:

  1. sistema di azionamento con una cattiva precisione di livellamento o fermata (n. 3 della lista dei pericoli significativi);
  2. vetro inadeguato nelle porte (n. 27);
  3. superficie di cabina troppo ampia rispetto alla portata (n. 38);
  4. cabina senza porte (n. 40);
  5. nessuna o inadeguata illuminazione di emergenza nella cabina (n. 46);
  6. nessuno o inadeguati ammortizzatori (n. 56);
  7. nessuno o inadeguato dispositivo di allarme (n. 71).

Il rispetto di tali requisiti dev’essere certificato da un installatore che soddisfi gli obblighi di cui al punto 2 degli allegati 8, 9 o 10 dell’ordinanza oppure da un ente accreditato presso il Servizio di accreditamento svizzero SAS o presso un altro servizio di accreditamento riconosciuto.

In ogni caso l’esercizio degli ascensori è subordinato ad un collaudo ed a controlli periodici eseguiti da un installatore o da un ente ai sensi del precedente capoverso. Le spese sono a carico del proprietario. Rumori di cantiere

Art. 37

Ai lavori di cantiere sono applicabili le seguenti prescrizioni particolari per la tutela della quiete dai rumori:

  1. le macchine impiegate nelle costruzioni devono di regola essere azionate elettricamente; nelle vicinanze di ospedali, asili, scuole, istituti scientifici, chiese e cimiteri, possono essere usate altre macchine solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile;
  2. i lavori rumorosi, come la lavorazione del legno o dei metalli, devono essere fatti di norma in baracche o locali chiusi;
  3. l'uso di battipali e l'infissione di palancole di ferro sono ammessi solo allorché altri sistemi non sono possibili o la loro spesa risulti sproporzionata.

Il Municipio è tenuto a prescrivere adeguati provvedimenti per ridurre al minimo i rumori inevitabili, come l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti e la limitazione dei lavori a determinati periodi e orari; esso può inoltre vietare l'uso di macchine che, per causa di vetustà o di cattivo stato di manutenzione, provocano rumori inutili.

Sono riservate le disposizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente. Manutenzione delle opere

Art. 38

Edifici, impianti e ogni altra opera, compreso il terreno annesso, devono essere mantenuti in modo da non offendere il decoro e da non mettere in pericolo le persone e le cose.

Art. 39

… [44] Capitolo III Computo di indici, distanze e altezze Indici di sfruttamento e di occupazione

Art. 40

Oltre a quanto esemplificato nell'art. 38 cpv. 1 LE, non vengono computati nella superficie utile lorda i rifugi di protezione civile, le piscine familiari, gli archivi e i magazzini sotterranei, non accessibili al pubblico e che non servono per il lavoro.