Il Consiglio di Stato:
a) disciplina l’applicazione di questa legge ed emana le disposizioni di attuazione;
b) può emanare prescrizioni antincendio o dichiarare vincolanti quelle emanate da terzi;
c) può emanare tariffari indicativi per il rilascio degli attestati di confromità, dei certificati di collaudo e delle perizie sul rischio residuo;
d) provvede, direttamente o tramite terzi, alla formazione nell’ambito della protezione antincendio;
e) può istitituire organi o enti responsabili dell’attuazione dei compiti cantonali di protezione antincendio come pure della consulenza;
f) gestisce gli elenchi di cui all’art. 13;
g) può delegare a terzi il compito di assicurare un’adeguata formazione degli operatori di cui all’art. 9 cpv. 2 come pure quello di predisporre uno strumento di notifica degli avvenuti controlli degli impianti a comubustione;
h) esercita l’alta vigilanza sull’applicazione delle prescrizioni antincendio;
i) esercita la vigilanza sugli organi cantonali, comunali e privati preposti all’applicazione della presente legge;
j) persegue e giudica le contravvenzioni stabilite all’art. 16.
Capitolo quinto
Disposizioni varie e finali
Contravvenzioni