Sono abilitate ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone, nei campi di attività dei gruppi professionali e nei limiti delle disposizioni delle leggi speciali, le persone che adempiono i requisiti stabiliti dalla presente legge e sono in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall’ OTIA.
In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale, almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve possedere i requisiti stabiliti dalla presente legge e partecipare eff ettivamente alla gestione dell’ attività societaria.
Per l’ammissione all’ esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone rimangono riservati i diritti acquisiti riconosciuti dalle leggi speciali.
Le p ersone in possesso dell’ autori zzazione vengono iscritte nell’ Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA. Requisiti per l’ autorizzazione