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705.410

Regolamento della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

RLEPIA

Preambolo

Regolamento

della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

(RLEPIA) [1]

del 5 luglio 2005 (stato 2 dicembre 2022)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (di seguito LEPIA), [2]

decreta:

Domanda di autorizzazione;

art. 4 (

cpv. 2 LEPIA)

a) dati e documenti

Art. 1

Chi intende ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto nel Cantone (autorizzazione) deve presentare domanda scritta al Consiglio dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti (OTIA), corredata dai seguenti documenti: art. 9 a) apposito formulario, debitamente compilato, dal quale risultino i dati personali e professionali di cui all’ cpv. 2 LEPIA; art. 3 b) eventuale estratto dal Registro di commercio ( cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. c LEPIA); art. 5 c) copia dei titoli di studio ( cpv. 1 lett. a e b, art. 7 cpv. 2 LEPIA) o dei certificati di iscrizione al REG (art. 5 cpv. 1 lett. c e d LEPIA) o degli atti attestanti il diritto ad esercitare la professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA); art. 6 d) certificati in originale che attestino il possesso dei requisiti personali di cui all’ LEPIA (estratto dal casellario giudiziale e attestazione dell’Ufficio di esecuzione del domicilio o sede). [3] art. 7 2 Il Consiglio dell’OTIA può inoltre richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l’adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell’equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati ( LEPIA).

  1. aggiornamento dei dati e documenti

Art. 2

I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a comunicare autonomamente e tempestivamente al Consiglio dell’OTIA ogni modifica dei dati di cui all’art. 1 del presente regolamento, così come ogni altra informazione che possa altrimenti avere rilevanza per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti professionali e personali (art. 17 cpv. 1 lett. h LEPIA). art. 1 2 Il Consiglio dell’OTIA può inoltre, a quest’ultimo fine, richiedere in ogni tempo ai titolari dell’autorizzazione di aggiornare i dati e i documenti di cui all’ del presente regolamento. Tipi di autorizzazione art. 8 ( LEPIA)

Art. 3

L'autorizzazione a esercitare la professione di ingegnere e di architetto e delle professioni apparentate può essere rilasciata a titolo permanente (durata indeterminata) o temporaneo (per singoli progetti o per durata determinata) (art. 7 cpv. 3 LEPIA).

L’autorizzazione specifica segnatamente pure:

  1. i campi professionali, secondo la classificazione indicata nell'allegato, per i quali l'autorizzazione abilita all'esercizio della rispettiva professione;
  2. il livello del titolo di studio, secondo la seguente classificazione: art. 5 - livello I: titolo di studio Master o da una scuola estera equivalente ( cpv. 1 lett. a LEPIA) o titolo REG A (art. 5 cpv. 1 lett. c LEPIA); art. 5 - livello II: titolo di studio Bachelor ( cpv. 1 lett. b LEPIA) o titolo REG (art. 5 cpv. 1 lett. d LEPIA); art. 5 - livello III: diritto ad esercitare la professione sulla base di un titolo acquisito ( cpv. 2 LEPIA).

Il Consiglio dell'OTIA emana le direttive di applicazione per i tipi di autorizzazione, giusta i capoversi 1 e 2.

Art. 4

… [5] Esercizio della professione nella forma di una persona giuridica

Art. 5

In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale (art. 3 cpv. 2 LEPIA) almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve essere in possesso dell’autorizzazione ad esercitare la professione e partecipare effettivamente alla gestione dell’attività societaria. Struttura dell’Albo art. 8 ( e 9 LEPIA)

Art. 6

L’Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti (Albo) (art. 9 LEPIA) riporta i titolari di un’autorizzazione permanente (art. 3 cpv. 1), indicando i relativi dati di cui all’art. 9 cpv. 2 LEPIA. art. 3 2 L’Albo è strutturato per gruppi professionali ( cpv. 2 lett. a e 4) e livelli (art. 3 cpv. 2 lett. b); all’interno di queste categorie i titolari di autorizzazione vengono riportati in ordine alfabetico, con l’indicazione dei rispettivi campi d’attività. art. 3 3 I titolari di un’autorizzazione temporanea ( cpv. 1) vengono riportati in un elenco separato, dal quale vengono stralciati dopo la conclusione dei mandati per i quali essa è stata rilasciata. Statuti art. 14 ( cpv. 2 lett. a LEPIA)

Art. 7

Gli Statuti dell’OTIA stabiliscono le norme di funzionamento dei suoi organi.

Il Consiglio dell’OTIA può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento. Sede e recapito

Art. 8

La s ede e il recapito dell’OTIA sono stabiliti dal Consiglio. Commissione di vigilanza; art. 18 ( LEPIA)

  1. sede e composizione

Art. 9

La Commissione di vigilanza ha sede presso il suo Presidente.

La Segreteria della Commissione è assicurata dal Segretariato dell’OTIA; i relativi costi sono a carico del Cantone.

Le decisioni della Commissione di vigilanza sono adottate a maggioranza. Esse sono pure comunicate al Consiglio dell’OTIA.

La Commissione di vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

  1. assenze, astensione e ricusa

Art. 10

Per l’astensione e la ricusa si appli can o gli art. 50 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [6]

La cognizione dei motivi di astensione e di ricusa spetta alla Commissione di vigilanza composta dai membri non ricusati e non astenuti. Se è ricusata l’intera Commissione, il Consiglio di Stato ne istituisce una straordinaria, con due giuristi e tre ulteriori membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA, che giudicano sui motivi di ricusa e, in caso di loro accoglimento, sul merito.

In caso di assenze, ricusa o astensione di singoli membri, la Commissione di vigilanza si completa autonomamente a cura del Presidente rispettivamente del Vicepresidente, con altri giuristi rispettivamente membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA. art. 5 Esercizio della professione in base ad un diritto acquisito ( cpv. 2 LEPIA) nel settore degli impianti tecnici

Art. 11

Oltre a coloro che adempiono i requisiti professionali di cui all’art. 5 cpv. 1 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione: art. 55 a) nei settori delle installazioni elettriche, degli impianti sanitari e di riscaldamento coloro che, al momento dell’entrata in vigore della LEPIA, erano in possesso di un diploma professionale superiore (maestria) rilasciato in conformità all’ cpv. 2 della legge federale sulla formazione professionale, con almeno tre anni di pratica presso un ufficio pubblico o privato del ramo dopo il conseguimento del diploma;

  1. nei settori del condizionamento, della ventilazione e della refrigerazione coloro che, al momento dell’entrata in vigore della LEPIA, esercitavano la professione quali titolari o contitolari di studi da almeno dieci anni. Norma abrogativa

Art. 12

È abrogato il regolamento d’applicazione della legge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 12 dicembre 1990. Entrata in vigore

Art. 13

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [7] Pubblicato nel BU 2005 , 213. Allegato [8] art. 3 Campi professionali ( cpv. 2) art. 1 Campi di attività (professioni regolamentate, ai sensi dell' cpv. 2 lett. a LDPS e dell'art. 1 ODPS) per i quali l'autorizzazione rilasciata dall'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti del Cantone Ticino (OTIA) abilita all'esercizio della relativa professione: Architettura Architettura d’interni Paesaggistica Pianificazione del territorio Ingegneria Civile Fisica / Fisica della costruzione Tecnica della sicurezza Ingegneria nelle tecniche degli edifici RVCS Ingegneria nelle tecniche degli edifici E Ingegneria geomatica Ingegneria forestale Ingegneria d'altri rami Geologia / Geotecnica / Geofisica Ambiente [1] Titolo modificato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295. [2] Ingresso modificato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295. [3] Lett. modificata dal R 3.2.2009; in vigore dal 6.2.2009 - BU 2009, 57. [4] Art. modificato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295. [5] Art. abrogato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295. [6] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118. [7] Entrata in vigore: 8 luglio 2005 - BU 2005, 207. [8] Allegato introdotto dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.