Ingegneri e architetti s’impegnano a svolgere la professione secondo scienza e coscienza, ad agire nel rispetto dei principi fondamentali dell’indipendenza, della dignità, dell’integrità morale e della lealtà, nonché attenendosi alla correttezza nella concorrenza.
Essi fanno capo pienamente alle loro competenze professionali, avendo nel contempo coscienza dei loro limiti. Devono adattare il numero e l’ampiezza degli incarichi assunti alle loro possibilità personali e ai mezzi di cui dispongono o di cui possono disporre. Se le esigenze della committenza superano le loro capacità o le loro possibilità d’intervento, hanno il dovere di non accettare o di rinunciare tempestivamente all’incarico.
Ingegneri e architetti devono non solo mantenere nel tempo il livello della loro preparazione professionale, ma fare il possibile per migliorare le loro conoscenze, rispettivamente per aggiornarle costantemente (formazione continua).
Ingegneri e architetti devono astenersi dal fornire qualsiasi indicazione errata, inesatta o ingannevole sulla loro formazione, sui titoli di studio da loro conseguiti, sulla loro esperienza professionale, sulle loro capacità, sui mezzi di cui dispongono e sull’efficacia dei medesimi. Allo stesso modo, pur senza il loro intervento attivo, non devono tollerare che committenti, rispettivamente il pubblico o l’Ordine si facciano comunque un’idea errata sulle loro caratteristiche professionali.
Ingegneri e architetti che non hanno partecipato all’elaborazione di un progetto non possono apporvi il loro nome e la loro firma, così come non possono sottoscrivere come progettisti nessun documento relativo alla stessa opera. In base al medesimo principio, essi non possono fungere da prestanome in qualsiasi situazione si trovino e nei confronti di qualsiasi persona o ente, pubblico o privato.
Essi non possono procurarsi incarichi di lavoro per mezzo di commissioni o vantaggi di qualsiasi sorta, né accettare commissioni o vantaggi da parte di fornitori, costruttori o altre persone, in relazione con il loro lavoro.
Ingegneri e architetti non possono accettare incarichi, anche solo temporanei, da assumere direttamente o indirettamente, che siano incompatibili con le leggi e con le normative che disciplinano la loro professione.
In particolare, essi devono astenersi dall’assumere mandati che la committenza intenda conferire loro in contrasto con la legge. Avvertita una simile situazione, sono tenuti a renderne immediatamente attento il committente e se questi non modifica la sua scelta, devono rinunciare al mandato.
Ingegneri e architetti non possono partecipare a concorsi o a mandati di studio paralleli le cui condizioni siano incompatibili con la dignità della professione. Devono altresì astenersi dalla partecipazione a concorsi o a mandati di studio paralleli le cui condizioni deroghino alle leggi e alle normative che disciplinano la loro professione, in particolare per quanto concerne la loro indipendenza. art. 17 10 In conformità con l’ lett. f LEPIA, ingegneri e architetti possono divulgare la loro attività professionale con discrezione e verità, avuto riguardo ai principi della dignità professionale e della collegialità, nonché nel rispetto delle presenti norme e in particolare del precedente art. 4 cpv. 4. E’ vietata ogni forma di pubblicità comparativa, rispettivamente l’adozione di espressioni enfatiche, laudative o denigratorie, nonché la promessa di vantaggi di qualsiasi natura rispetto alle prestazioni di altri. Non rappresenta pubblicità la citazione di opere di architetti o di ingegneri in pubblicazioni specifiche della rispettiva disciplina, in monografie loro dedicate o per il tramite di ogni altro mezzo d’informazione.
Ingegneri e architetti devono rispettare il carattere di confidenzialità e di segretezza delle informazioni ricevute nello svolgimento del loro lavoro o in generale nell’esercizio delle loro funzioni, salvo esplicita autorizzazione da parte di chi ha loro fornito tali informazioni e riservati ordini contrari di pubbliche autorità o esplicite deroghe di legge. Il principio della discrezione e della segretezza si estende anche ai collaboratori di ingegneri e architetti. Esso perdura oltre la fine di ogni singolo mandato.
Nell’ambito di concorsi d’architettura o d’ingegneria, rispettivamente di mandati di studio paralleli, valgono le regole comportamentali del corrispondente regolamento SIA. Norme personali relative ad attività collaterali