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Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione

LEPICOSC

Preambolo

Legge

sull’esercizio della professi one di impresario costruttore e

di operatore specialista nel setto re principale della costruzione

(LEPICOSC) [1]

(del 1° dicembre 1997)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visto il messaggio 7 febbraio 1995 no. 4361 del Consiglio di Stato;

– visto il rapporto 12 settembre 1997 no. 4361 R della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali [2]

Definizioni [3]

Art. 1

Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di edilizia e genio civile; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.

Ai sensi della presente legge sono operatori specialisti nel settore principale della costruzione (in seguito: operatori specialisti) le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con organico proprio, eseguono lavori specialistici nell’ambito dei settori professionali elencati nell’allegato.

Art. 2

… [5] Albo

  1. Istituzione

Art. 3

A garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.

  1. Iscrizione

Art. 3a

Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti hanno diritto di essere iscritti all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a.

Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo. art. 6 3 È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l’adempimento degli obblighi di cui all’ Effetti dell’iscrizione

Art. 4

L’iscrizione all’albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all’esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.

Non soggiace all’applicazione della presente legge l’esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l’ausilio di attrezzature importanti.

Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di fr. 30’000.–. Per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10’000.–.

Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.

Restano riservate le disposizioni della legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche. Requisiti

  1. professionali [9]

Art. 5

Dispongono dei requisiti professionali necessari per l’iscrizione di un’impresa di costruzione:

  1. i titolari di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
  2. i titolari di un diploma di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;
  3. i titolari di un diploma federale di impresario costruttore;
  4. i titolari di un diploma di tecnico SSS conduzione lavori rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell’edilizia;
  5. gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.

Dispongono dei requisiti professionali richiesti per l’iscrizione quale operatore specialista:

  1. i titolari di un diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie professionali, di tecnico diplomato SSS conduzione lavori (Scuola specializzata superiore) o titolo equivalente o superiore;
  2. i titolari di un attestato di capo muratore;
  3. per le categorie in cui non esiste la possibilità di conseguire i titoli di cui alle lettere a) e b), i titolari di un certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o un certificato equivalente;
  4. coloro che non sono in possesso dei diplomi richiesti ma che nell’ambito delle commesse pubbliche sono abilitati ad esercitare in base al diritto antecedente.

In tutti i casi è inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre an ni quale dirigente di cantiere.

  1. personali

Art. 5a

I titolari dei requisiti di cui all’art. 5 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:

  1. avere l’esercizio d ei diritti civili;
  2. non aver subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti contr ari alla dignità professionale; c ) godere di ottima reputazione;
  3. non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fal limento;
  4. non essere stati oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato. Obblighi particolari [12]

Art. 6

Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti sono tenuti in particolare a:

  1. rispettare le leggi edilizie e di protezione dell’ambiente;
  2. rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere;
  3. rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
  4. rispettare le disposizioni che disciplinano l’assunzione e l’impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
  5. adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell’ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
  6. non prestarsi a fare da prestanome. Imprese estere [14]

Art. 7

Le imprese e gli operatori specialisti esteri, per essere iscritti nei rispettivi albi, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge. art. 1 3 Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l’esercizio della professione nello Stato di residenza negli ultimi tre anni in base all’ e l’esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli di cui all’ art. 5.

Queste imprese, rispettivamente il loro titolare, devono dimostrare di aver provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento dei contributi sociali e di quelli delle istituzioni previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza, presentando un certificato rilasciato dall’amministrazione competente in base alla legislazione vigente in tale Stato o mediante altro mezzo di prova idoneo.

Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, l’iscrizione all’albo è di principio subordinata alla garanzia della reciprocità. TITOLO II Commissione di vigilanza Commissione di vigilanza

Art. 8

Competente per l’applicazione della legge è la Commissione di vigilanza. Essa si compone di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. I suoi membri sono un magistrato o un ex magistrato dell’ordine giudiziario quale presidente, due rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori e due del le Associazioni dei lavoratori.

Il Consiglio di Stato stabilisce il finanziamento della Commissione di vig ilanza e la sua organizzazione. TITOLO III Albo Iscrizione e cancellazione

Art. 9

Le domande d’iscrizione all’albo, corredate dalla documentazione necessaria, sono da presentare alla Commissione di vigilanza che decide.

La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate. Contenuto

Art. 10

Gli albi sono suddivisi in due parti: art. 5 a) nella prima sono elencate le imprese e gli operatori il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all’ ; art. 18a b) nella seconda sono elencate le imprese e gli operatori iscritti in virtù del regime d’eccezione previsto dall’ cpv. 1. Tenuta a giorno e pubblicità

Art. 11

Gli albi sono conservati dalla Commissione, che provvede:

  1. alla tenuta a giorno;
  2. alla pubblicazione sul web e sul Foglio ufficiale cantonale delle iscrizioni, delle cancellazioni, de lle radiazioni e delle rinunce;
  3. alla pubblicazione sul Foglio ufficiale, almeno una volta all’anno, dell’elenco delle impr ese e degli operatori iscritti;
  4. a rilasciare i relativi estratti. Modifiche

Art. 12

Le imprese e gli operatori iscritti sono tenuti ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell’albo. [19]

Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società. Cancellazione per perdita dei requisiti

Art. 13

Sono cancellate dall’albo le imprese e gli operatori che non adempiono più i requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni. Tasse

Art. 14

Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell ’ albo sono soggette ad una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2 ’ 000. – , per la tenuta a giorno a fr. 500. – all ’ anno.

Art. 15

… [22] TITOLO IV Disposizioni penali, procedurali e finali [23] Sanzioni

Art. 16

La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:

  1. l’ammonimento;
  2. la sanzione amministrativa fino a fr. 100’000.–;
  3. la radiazione dall’albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b). [24]

La radiazione dall’albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.

Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore. [25]

Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell’esercizio della loro funzione.

L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dall’illecito. Procedura

Art. 17

Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [26]

L’interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti. [27]

… [28]

Al denunciante è comunicato l’avvio del procedimento. Rimedi di diritto

Art. 17a

Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Obbligo del Municipio

Art. 18

Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni.

Con l’annuncio dell’inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l’impresa o l’operatore siano iscritti all’albo per tutti i lavori soggetti alla presente legge.

In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall’autorità di vigilanza. Norme transitorie

Art. 18a

Il diritto all’iscrizione di cui all’art. 3a è pure conferito:

  1. alle imprese di costruzione che, pur non disponendo dei requisiti professionali, figurano già iscritte al 1° gennaio 2014; art. 5 b) agli operatori specialisti attivi al 1° gennaio 2014 che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all’ cpv. 3 e 5a e di esercitare la medesima attività da almeno tre anni. art. 9 2 Questi ultimi sono tenuti ad inoltrare la domanda di iscrizione prevista dall’ entro il 30 giugno 2014. art. 5 3 Le imprese e gli operatori specialisti di cui al cpv. 1 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti fissati dall ’ in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo. [32] Entrata in vigore

Art. 19

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. [33] Pubblicata nel BU 1998 , 123. ALLEGATO [34] art. 1 I settori professionali di cui all’ cpv. 3 sono: – la posa d’acciaio d’ armatura (ferraioli), – l’ esecuzione di casserature, – l’esecuzione di murature in cotto e pietra, – l’esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini). [1] Titolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [2] Sottotitolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [3] Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [4] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [5] Art. abrogato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [6] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [7] Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [8] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [9] Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [10] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [11] Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [12] Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [13] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [14] Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [15] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [16] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [17] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [18] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [19] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [20] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [21] A rt. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246; precendente modifica: BU 2013, 487. [22] Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34. [23] Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34. [24] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [25] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [26] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. [27] Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [28] Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34. [29] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34. [30] Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [31] Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487. [32] Cpv. modificato dalla L 24 .3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246. [33] Entrata in vigore: 1° maggio 1998 - BU 1998, 127. [34] Allegato introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.