Fanno parte del demanio pubblico del Cantone:
- le acque pubbliche, ossia i laghi, i fiumi e gli altri corsi d’acqua, le sorgenti che danno inizio a un corso d’acqua e le acque sotterranee;
- le miniere;
- i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevai e le sorgenti che ne scaturiscono; art. 667 d) sottosuolo da dove cessa l’interesse del proprietario all’esercizio del diritto di proprietà ( CC); art. 659 e) i terreni di nuova formazione ( CC) e le proprietà private estinte con la perdita del fondo (art. 666 CC); [2]
- tutte le altre cose d’uso comune, come le strade e le piazze, e i beni amministrativi, come gli edifici per l’amministrazione, le scuole, gli ospedali e simili. Cose senza padrone per derelizione