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Legge sul demanio pubblico

Preambolo

Legge

sul demanio pubblico

(del 18 marzo 1986)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 17 aprile 1984 n. 2808 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I

Norme generali [1]

Demanio pubblico

Art. 1

Fanno parte del demanio pubblico del Cantone:

  1. le acque pubbliche, ossia i laghi, i fiumi e gli altri corsi d’acqua, le sorgenti che danno inizio a un corso d’acqua e le acque sotterranee;
  2. le miniere;
  3. i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevai e le sorgenti che ne scaturiscono; art. 667 d) sottosuolo da dove cessa l’interesse del proprietario all’esercizio del diritto di proprietà ( CC); art. 659 e) i terreni di nuova formazione ( CC) e le proprietà private estinte con la perdita del fondo (art. 666 CC); [2]
  4. tutte le altre cose d’uso comune, come le strade e le piazze, e i beni amministrativi, come gli edifici per l’amministrazione, le scuole, gli ospedali e simili. Cose senza padrone per derelizione

Art. 1a

Le proprietà fondiarie estinte per derelizione sono cose senza padrone suscettibili di occupazione previa autorizzazione del Cantone.

I Comuni ne assicurano la manutenzione ordinaria richiesta dalla tutela dell’ordine pubblico. Inalienabilità e imprescrittibilità

Art. 2

Il demanio pubblico è inalienabile e non è soggetto alla prescrizione acquisitiva. Amministrazione

Art. 3

L’amministrazione del demanio pubblico compete al Consiglio di Stato.

… [4] Capitolo II Elementi e limiti Laghi e corsi d’acqua

Art. 4

Le acque pubbliche comprendono l’alveo e le rive dei laghi e dei corsi d’acqua.

I laghi ed i corsi d’acqua si estendono sino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica.

Ove siano sistemati o corretti mediante opere conformi al diritto edilizio, essi sono delimitati da queste ultime. Il limite dei laghi artificiali corrisponde al livello massimo d’invaso. In ogni caso le opere non fanno parte delle acque pubbliche.

Le acque pubbliche che invadono le proprietà private o di altri enti pubblici rimangono demaniali. Responsabilità per opere di arginature di terzi

Art. 4a

Il Cantone non è responsabile per danni determinati dall’esecuzione di opere di sistemazione o di correzione dei laghi e dei corsi d’acqua da parte di terzi.

Art. 5

- 5a … [7] Registro fondiario

Art. 6

I fondi appartenenti al demanio pubblico sono intavolati nel registro fondiario.

I limiti del demanio stabiliti dal diritto federale e dalla presente legge hanno la preminenza su quelli risultanti dal registro fondiario. Capitolo III Acquisto e estinzione della demanialità Acquisto

Art. 7

I beni che non sono demaniali per legge entrano a far parte del demanio pubblico mediante decisione dell’autorità.

In casi particolari la destinazione pubblica può risultare dalla situazione di fatto.

... [9] Estinzione e trasferimento

Art. 8

L’estinzione della demanialità ed il trasferimento ad altri enti pubblici di beni del demanio naturale e di altri beni demaniali del valore superiore a fr. 500’000.-- è di competenza del Gran Consiglio.

Le altre decisioni di estinzione e di trasferimento della demanialità sono di competenza del Consiglio di Stato. Capitolo IV Utilizzazione Uso comune

Art. 9

Ognuno può utilizzare il demanio pubblico conformemente alla sua destinazione, rispettando i diritti altrui. Uso speciale; autorizzazione, concessione e contratto [11]

Art. 10

L’uso speciale del demanio pubblico è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la sua destinazione generale.

L’uso di poca intensità soggiace ad autorizzazione e l’uso più intenso e durevole a concessione. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate mediante decisione o un contratto di diritto amministrativo. [12]

L’uso speciale delle strade pubbliche da parte dei gestori delle reti elettriche è disciplinato a titolo esclusivo dalla legge speciale. [13] Autorità competenti

Art. 11

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal Consiglio di Stato.

Le concessioni che implicano disposizioni importanti del demanio sono di competenza del Gran Consiglio.

Art. 12

… [15] Condizioni

Art. 13

Le condizioni dell’uso speciale sono fissate nell’atto di autorizzazione o di concessione.

Adottando la decisione, l’autorità deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l’interesse pubblico e l’utilizzazione economica del demanio.

L’atto di autorizzazione o di concessione stabilisce la sorte delle costruzioni e impianti eretti sul demanio pubblico al termine dell’uso speciale. Durata

Art. 14

Le autorizzazioni hanno una durata massima di dieci anni e le concessioni una durata massima di cinquant’anni.

… [16] Iscrizioni nel Registro fondiario

Art. 15

Le concessioni, che sono diritto per sé stante e permanente costituito sui fondi, possono essere intavolate nel registro fondiario.

Le altre autorizzazioni e concessioni possono essere menzionate nel registro fondiario se l’autorità competente per il rilascio lo ritiene necessario per la sicurezza dei rapporti giuridici. Trasferimento

Art. 16

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi solo con il preventivo consenso dell’autorità; il consenso non può essere negato se il nuovo titolare soddisfa tutte le esigenze dell’uso speciale e se al trasferimento non ostano motivi di interesse pubblico. [17]

Le autorizzazioni e le concessioni connesse con un fondo, come le sporgenze sull’area pubblica e le condotte di allacciamento a edifici, seguono il suo trasferimento. Revoca

Art. 17

Per motivi di interesse pubblico le autorizzazioni possono essere modificate o revocate in ogni tempo e senza indennità.

In caso di modifica o revoca degli atti di concessione, al beneficiario è corrisposto un equo indennizzo, salvo diversa disposizione dell’atto stesso.

Le autorizzazioni e le concessioni sono revocabili in ogni tempo e senza indennità se sono state ottenute con indicazioni inveritiere o se il beneficiario non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

Art. 18

… [19] Responsabilità

Art. 19

Il titolare è responsabile di ogni danno derivante allo Stato e a terzi dell’uso dell’autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste adeguate garanzie.

Il titolare non può far valere pretese nei confronti dello Stato se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso. Capitolo V Tasse e sussidi [20] Ammontare

Art. 20

Per l’uso del demanio pubblico sono dovute le seguenti tasse:

  1. occupazione mediante opere, installazioni, depositi di materiale, posteggi e simili, sino a fr. 400.- il mq all’anno;
  2. attraversamento mediante condotte o cavi (aerei o sotterranei) e appoggio a manufatti, sino a fr. 20.– il ml all’anno o, per allacciamenti privati di poca entità, sino a fr. 200.– il ml;
  3. posa di boe, scivoli ed altri tipi di impianti d’attracco per natanti, sino a fr. 1’000.-- per impianto all’anno;
  4. realizzazione di impianti collettivi per lo stazionamento di natanti, sino a fr. 10.– il mq all’anno;
  5. espansione di acqua pubblica in impianti edificati sull’area privata, sino a fr. 400.-- il mq all’anno;
  6. esercizio di stabilimenti balneari e campeggi lungo le rive dei laghi o fiumi, a dipendenza della larghezza e della qualità della riva, fino a fr. 400.-- per ml all’anno. [22]

Per usi speciali non previsti dal presente articolo, la tassa è fissata di volta in volta per analogia dall’autorità competente.

Sono riservate deroghe tramite contratti di diritto amministrativo. Adeguamento delle tasse periodiche