1 Per quanto non stabilito diversamente, i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione federale e da questa legge sono attuati dal Consiglio di Stato.
2 In particolare esso:
a) disciplina l’applicazione di questa legge mediante regolamenti e direttive;
b) emana direttive tecniche o dichiara vincolanti quelle della Confederazione o di associazioni professionali;
c) può istituire l’obbligo di menzionare nel registro fondiario le restrizioni alla proprietà risultanti dall’applicazione della presente legge;
d) istituisce e organizza la polizia delle acque;
e) ordina i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli alle acque, come pure i risanamenti dei corsi d’acqua soggetti a prelievo e i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli legati all’utilizzo della forza idrica stabiliti dalla legislazione federale sulla protezione delle acque;
f) può assegnare ai Comuni, ad altri soggetti di diritto pubblico o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo e sorveglianza; l’attribuzione di questi compiti può essere subordinata al possesso di specifici requisiti personali o professionali;
g) vigila sugli impianti di accumulazione che il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale;
h) instaura le opportune relazioni con i Cantoni vicini e le confinanti regioni italiane e, entro i limiti fissati dal diritto federale, può concludere accordi in merito a misure comuni di gestione delle acque.
Esecuzione da parte dei Comuni