La presente legge è applicabile alle strade pubbliche o aperte al pubblico.
I Comuni sono autorizzati a emanare norme complementari sugli oggetti di loro competenza.
Sono riservate le disposizioni delle leggi speciali. [2] Definizione
725.100
Legge
sulle strade [1]
(del 23 marzo 1983)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 4 maggio 1982 n. 2601 del Consiglio di Stato,
decreta:
Capitolo I
Disposizioni generali
Campo di applicazione
La presente legge è applicabile alle strade pubbliche o aperte al pubblico.
I Comuni sono autorizzati a emanare norme complementari sugli oggetti di loro competenza.
Sono riservate le disposizioni delle leggi speciali. [2] Definizione
Le strade sono aree utilizzate per la circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore o dei pedoni.
Sono strade pubbliche quelle di proprietà del Cantone, dei Comuni, dei Consorzi e dei Patriziati.
Sono strade aperte al pubblico tutte quelle che, indipendentemente dai rapporti di proprietà, possono essere usate da una cerchia indeterminata di persone.
… [3] Delimitazione delle strade
Fanno parte delle strade pubbliche, oltre al corpo stradale, tutti gli impianti necessari a un’adeguata sistemazione tecnica delle medesime, come i manufatti, i raccordi, le fermate dei mezzi di trasporto pubblico, le aree di sosta e di servizio, gli impianti di sicurezza, i centri e le attrezzature per l’esercizio e la manutenzione, le opere di protezione esterna e quelle di raccolta e evacuazione delle acque, le piantagioni, come anche le scarpate quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le utilizzi.
Sono inoltre considerate strade pubbliche le attrezzature d’importanza can tonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali i posteggi d’interscambio, i terminali bus, i centri di manutenzione e di polizia, i posti doganali e i centri per il traffico pesante. Attribuzioni generali
Il Cantone provvede alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade d’importanza generale, come le strade che collegano i grandi poli di traffico, quelle che assicurano i più importanti collegamenti interregionali e regionali e quelle che garantiscono il collegamento dell’abitato principale di un Comune col resto della rete viaria can tonale.
Il Cantone può delegare ai comuni o ad altri enti pubblici, con il loro accordo, determinati compiti cantonali.
I comuni e gli altri enti locali provvedono alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle altre strade, come le strade di raccolta e distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l’insieme dei fondi.
Il Cantone può sostituirsi ai comuni o agli altri enti locali nell ’ adempimento dei loro compiti. Catasto delle strade
Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornato un catasto delle strade cantonali.
Nel catasto sono definiti il tracciato e le principali caratteristiche tecniche di ogni tratto di strada cantonale.
Esso è pubblico e ha soltanto un valore informativo . Concezio ne delle strade
Le strade devono essere concepite secondo metodi tecnici progrediti e con criteri economici.
Devono in particolare essere prese le misure necessarie alla sicurezza dell’opera, delle persone e dei beni, curati gli elementi tecnico-architettonici e limitate al massimo le cause di disturbo del traffico e le cause di molestia per l’ambiente.
Le strade devono inoltre essere correttamente inserite nel paesaggio e integrate negli spazi pubblici a diacenti.
Dev’essere verificata la compatibilità con le esigenze della protezione dell’ambiente, contemperate con interessi contrastanti come l’impiego economico della proprietà privata.
Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti le norme tecniche emanate da enti inter can tonali o da associazioni professionali.
Nell’esecuzione di lavori importanti di sistemazione della rete di strade can tonali, di regola devono essere favoriti i provvedimenti atti a migliorare la mobilità len ta. Distanza dalle strade
Le distanze dalle strade, da mantenere per la realizzazione di edifici o impianti, sono indicate nei piani regolatori mediante delle linee di arretramento. Di regola, riservate le norme speciali applicabili all’interno dei nuclei, per le strade cantonali tali linee sono fissate a quattro metri dal ciglio.
Qualora le distanze non risultino stabilite secondo il precedente capoverso, i nuovi edifici o impianti devono essere realizzati ad almeno quattro metri dal ci glio.
Il Cantone, i comuni e gli altri enti pubblici possono autorizzare a titolo precario la realizzazione di nuovi edifici o impianti oppure la loro trasformazione a distanze inferiori qualora non vi si oppongano interessi pubblici e segnatamente nel caso in cui la sicurezza stradale non ne risulti pregiudi cata.
L’autorizzazione a titolo precario è di regola rilasciata in modo coordinato con la licenza edilizia e può essere menzionata nel registro fondiario a cura dell’ente pubblico. Capitolo II Pianificazione delle strade Strade cantonali [12]
Il piano cantonale dei trasporti previsto dalla legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997 è lo strumento per promuovere ed organizzare la politica cantonale anche in materia stradale. art. 10 2 Il progetto stradale previsto all’ deve essere allestito ed attuato secondo l a pianificazione di cui al cpv. 1. Strade locali [14]
I comuni provvedono alla pianificazione delle strade locali nell ’ ambito del Piano regolatore, vegliando in particolare al coordinamento con la pianificazione di ordine superiore e dei comuni vicini. Informazione e partecipazione
Nell’ambito della pianificazione delle strade il Cantone e i comuni assicurano un’adeguata informazione e partecipazione della popolazione ai sensi dell’art. 4 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979.
Essi possono prescindere da questa fase in particolare quando non siano previsti cambiamenti della funzione di una strada già pianificata. Capitolo III Costruzioni delle strade
La costruzione delle strade cantonali è di competenza del Consiglio di Stato. art. 30 2 Ai comuni e ad altri enti pubblici può essere delegato, con il loro accordo, la progettazione, la pubblicazione e la realizzazione di opere stradali cantonali. Per queste opere è applicabile la procedura di progetto stradale comunale di cui agli e seguenti. Progetto stradale
Il progetto stradale costituisce lo strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali.
Il progetto stradale indica:
Il progetto stradale è allestito dal Dipartimento con la collaborazione dei comuni interessati. Esso è coordinato con il progetto della relativa segnaletica. Salvaguardia della disponibilità dell’area stradale
La disponibilità dell’area stradale può essere salvaguardata mediante le misure di salvaguardia della pianificazione previste dalla Lst. Zona di riserva stradale
Il Consiglio di Stato può destinare a strada le superfici necessarie per la futura realizzazione di opere stradali tramite lo strumento del piano di utilizzazione cantonale ai sensi degli art. 44 e seguenti LST.
La zona di riserva stradale ha l’effetto di riservare definitivamente le superfici necessarie senza conferire all’opera pubblica utilità. Finanziamento
Il Cantone provvede al finanziamento della costruzione e della sistemazione delle strade cantonali con mezzi propri, contributi singoli e globali della Confederazione, contributi dei Comuni e contributi di miglioria .
I Comuni possono essere tenuti a contribuire alle spese quando dalle opere deriva loro un vantaggio, come il miglioramento della viabilità, la soppressione o la riduzione delle immissioni, la sicurezza della circolazione locale e la possibilità di una migliore utilizzazione dei fondi.
Nello stabilire il contributo si deve tenere conto del vantaggio e della capacità economica del Comune. [22]
L’ammontare del contributo comunale non può superare il 50% della spesa, dedotti eventuali sussidi federali.
Il contributo è dovuto di regola a opera ultimata, sulla scorta della liquidazione finale approvata dal Consiglio di Stato.
Quando l’ammontare è di una certa importanza possono essere chiesti acconti, calcolati sulla scorta del preventivo o di liquidazioni provvisorie. c ) contributi di miglioria
Nel caso in cui una nuova opera procuri dei vantaggi particolari il Cantone è tenuto a prelevare contributi di miglioria conformemente alla legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1996.
Costituiscono segnatamente dei vantaggi particolari:
Il Dipartimento notifica ai Comuni interessati il piano di riparto delle spese unitamente al progetto stradale e agli altri atti. art. 15 2 Contro il piano di riparto delle spese i Comuni possono ricorrere entro 30 giorni dalla notificazione all’autorità competente secondo l’
Il Gran Consiglio decide sui ricorsi e vota i crediti necessari nonché i relativi piani di finanziamento. La richiesta di credito deve essere accompagnata dal progetto stradale.
Se i crediti sono stanziati dal Consiglio di Stato, lo stesso è competente per decidere sui relativi ricorsi dei comuni. [24] Procedura d’approvazione del progetto stradale: avvio e diritto applicabile
Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Dipartimento dà avvio alla procedura d’approvazione del progetto stradale.
La procedura d’approvazione del progetto stradale è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge di espropriazione (Lespr).
Nel caso di progetti per cui è necessario esperire l’esame dell’impatto sull’ambiente, per le modalità ed i termini di pubblicazione, opposizione e ricorso valgono le disposizione della relativa legislazione federale e cantonale.
. Procedura ordinaria
Il Dipartimento presenta al Consiglio di Stato il progetto stradale, accompagnato da:
Il Consiglio di Stato esamina se la documentazione è completa e se è allestita secondo le prescrizioni.
Ottenuta l’autorizzazione dal Consiglio di Stato, il Dipartimento pubblica il progetto stradale presso le cancellerie dei comuni, dove è previsto d’eseguire l’opera, per 30 giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza. [25]
Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.
Preliminarmente è pubblicato un avviso sul Foglio ufficiale ed agli albi dei Comuni interessati, nel quale si rendono noti:
Ai titolari di diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti deve essere intimata la diffida di cui all’art. 18 cpv. 3 lett. b, unitamente ad un estratto della tabella d’espropriazione concernente i fondi e i diritti del destinatario.
Per gli interessati che ricevono l’avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le notificazioni decorre dall’intimazione dell’avviso.
Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al progetto stradale presso il Consiglio di Stato; sono pure legittimati a formulare opposizione i Comuni interessati dall’opera e le associazioni aventi un’importanza nazionale che esistano da più di 10 anni e che si occupino per statuto della protezione dell’ambiente, del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.
Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.
L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile.
Il diritto d’opposizione giusta il capoverso 1 è esercitato per il Comune dal Municipio.
Entro il termine di pubblicazione vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d’espropriazione e presentate tutte le domande di modificazione dei piani, d’ampliamento dell’espropriazione e d’indennità. art. 31 2 È riservata la facoltà di inoltrare al Consiglio di Stato domande tardive giusta gli e 32 Lespr.
Il Consiglio di Stato può sempre convocare gli interessati per un esperimento di conciliazione.
Il Consiglio di Stato approva il progetto stradale e decide simultaneamente sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani.
Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.
. Procedura semplificata
La procedura semplificata di approvazione del progetto stradale è applicata a:
In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
Il progetto stradale non è pubblicato né depositato pubblicamente. Il Dipartimento può ordinare il picchettamento e la mo dinatura.
Il Dipartimento notifica il progetto stradale ai Comuni e ai proprietari interessati, sempre che non abbiano dato precedentemente il loro consenso scritto. Nel contempo esso pubblica sul Foglio ufficiale e all’albo comunale un avviso contenente una descrizione dell’opera, l’intenzione di realizzarla tramite procedura semplificata e la possibilità per ogni interessato di formulare opposizione.
In assenza di opposizioni nei trenta giorni dalla notifica e dalla pubblicazione dell’avviso, il Dipartimento approva il progetto stradale mediante una decisione immediatamente esecutiva.
Negli altri casi esso trasmette l’incarto al Consiglio di Stato che decide sulle opposizioni e approva il progetto stradale.
Per il resto si applicano le disposizioni della procedura ordinaria.
. Ricorso
La decisione di approvazione del progetto stradale e le altre decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni. Il Tribunale decide con piena cognizione. Per il resto valgono le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
. Acquisto del terreno
Quando l’acquisto dei terreni e degli altri diritti necessari per la realizzazione del progetto stradale non possa aver luogo bonalmente, dopo la conclusione della procedura d’approvazione del progetto stradale si esegue la procedura d’espropriazione ai sensi della Lespr. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate, riservato l’art. 32 Lespr.
Il Dipartimento trasmette al Tribunale d’espropriazione il progetto approvato, il piano dei fondi toccati dall’espropriazione, la tabella d’espropriazione e le pretese annunciate. art. 51 3 Il Tribunale d’espropriazione può autorizzare l’anticipata immissione in possesso sulla base della decisione d’approvazione del progetto stradale esecutiva. Si presume che, senza l’anticipata immissione in possesso, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il resto si applicano gli , 52 e 53 Lespr. [28] art. 22 4 Se è in corso un raggruppamento, lo Stato può chiedere l’attribuzione dei terreni necessari per l’esecuzione di tutte le opere previste dal piano direttore nel quadro della procedura prevista dall’ della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni. Altri oneri comunali
I comuni e gli altri enti pubblici devono tollerare nelle loro canalizzazioni lo scolo delle acque delle strade cantonali nella misura in cui le canalizzazioni esistenti lo permettono; l’immissione è esente da tasse.
All’interno delle zone edificabili l’illuminazione delle strade è di regola compito dei Comuni.
Il Cantone esegue gli impianti nell’interesse della sicurezza della circolazione al di fuori delle zone edificabili; casi particolari possono essere regolati mediante apposite convenzioni. Sussidi ai Comuni ed altri Enti pubblici
Il Cantone può sussidiare, nei limiti di credito stanziati, la costruzione di opere di moderazione del traffico, di sopra e sottopassi e l’impianto di segnali luminosi eseguiti dai Comuni sulle strade cantonali, fino ad un massimo del 50%, quando queste opere giovano in maniera rilevante alla sicurezza e alla fluidità della circola zione.
La percentuale sussidiabile è determinata in funzione del vantaggio, dell’importanza dell’opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.
L’ammontare del credito disponibile per tali sussidi è stabilito dal Gran Consiglio in sede di preventivo.
Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Municipio dà avvio alla procedura d’approvazione del progetto stradale comunale. art. 10 2 Il progetto stradale comunale indica quanto previsto all’ cpv. 2 lett. a e b. art. 17 3 Esso deve essere corredato dagli atti elencati all’ cpv. 1. Procedura
Oltre a quanto stabilito dagli art. da 32 a 35, si applicano per analogia gli art. 16 cpv. 2 e 3 e da 18 a 26. art. 18 2 Il Municipio sostituisce il Consiglio di Stato e rispettivamente il Dipartimento nelle competenze loro attribuite dagli cpv. 1 e cpv. 3 lett. b, 20 cpv. 1, 21 cpv. 2, 22, 23, 24 cpv. 2 prima frase e cpv. 3 prima frase, 26 cpv. 2.
Il Municipio pubblica il progetto stradale comunale presso la cancelleria comunale per 30 giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza. Gli atti sono pure inviati al Dipartimento. [31] art. 18 2 Le richieste di cui all’ cpv. 3 lett. b devono essere notificate al Municipio.
Non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei piani regolatori, ed in particolare sulla pubblica utilità. art. 7 2 Al Dipartimento è riconosciuta la facoltà di formulare opposizione. Si applica per analogia l’ della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.
Per l’esame del progetto stradale comunale il Dipartimento può prelevare una tassa amministrativa da un minimo di fr. 100.– ad un massimo di fr. 1000.– qualora necessitino delle verifiche o degli appro fondimenti particolari.
Il Municipio approva il progetto stradale comunale e decide simultaneamente sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani.
Contro la decisione di approvazione del progetto stradale comunale e le altre decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.
Il Dipartimento ha facoltà di ricorso. Migliorie
Le migliorie non necessitano di base pianificatoria e possono essere attuate direttamente tramite un progetto stradale comunale.
Sono migliorie gli interventi di adeguamento alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente che non comportano una modifica sostanziale dell’uso e della funzione della strada.
Nella misura in cui il contenuto e l’approvazione dei progetti di altre strade pubbliche o aperte al pubblico non sono regolati da leggi speciali è applicabile per analogia la procedura stabilita dagli articoli 30 e seguenti. Capitolo IV Manutenzione delle strade Manutenzione
Le strade devono essere mantenute secondo criteri tecnici ed economici progrediti, tenuto conto della loro destinazione.
La manutenzione comprende in particolare la pulizia, il servizio invernale e la riparazione dei danni cagionati alle opere dall’usura, da eventi naturali o dall’uomo.
La manutenzione delle strade pubbliche o aperte al pubblico incombe al proprietario, salvo disposizione o patto contrario.
Se un trasporto provoca un’usura anormale della strada, il proprietario può chiedere a chi l’organizza o lo esegue la copertura delle spese di riparazione. Egli può pure chiedere, se del caso, la copertura delle spese di pulizia.
I Comuni possono, in via eccezionale, obbligare i privati a contribuire alla manutenzione di strade e sentieri comunali che non adempiono a scopi d’interesse generale; questi oneri possono in particolare essere stabiliti dai piani regolatori.
Delle strade cantonali situate all’interno delle zone edificabili i Comuni devono provvedere: – alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi nonché degli eventuali percorsi pedonali, compreso il servizio invernale; – all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e, in accordo con il Cantone, di segnaletica luminosa; – alla pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi; – alla manutenzione delle aree di parcheggio e delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il servizio invernale; – alla manutenzione delle opere di arredo urbano e di moderazione del traffico.
I comuni devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere o impianti da loro realizzati sulle strade cantonali.
Il Cantone e i comuni possono regolare mediante delle apposite convenzioni i casi particolari e segnatamente la manutenzione delle opere o degli impianti situati in prossimità delle zone edi ficabili e/o nelle zone urbane. Rapporti con il trasporto pubblico [38]
I comuni e gli altri enti pubblici informano preventivamente e concordano con il Dipartimento e l’impresa di trasporto interessata gli eventuali interventi suscettibili di ostacolare o rendere disagevole il passaggio di veicoli addetti al servizio di trasporto pubblico. Capitolo V Trasferimento e abbandono di strade Trasferimento
Il Gran Consiglio può decretare il trasferimento al Cantone di strade pubbliche necessarie per l’adempimento di compiti di portata generale, come pure il trasferimento ai Comuni di strade pubbliche che hanno prevalentemente interesse per il traffico locale.
Le condizioni sono stabilite dal decreto legislativo.
Il proprietario può chiedere al Cantone il trasferimento di una strada che sia divenuta d’importanza cantonale. [40]
La decisione, che può essere subordinata a condizioni e oneri, spetta al Gran Consiglio.
Se i presupposti per il trasferimento non sono dati per intero, il Gran Consiglio può concedere adeguati sussidi, sia per lavori di miglioria che di manutenzione. Abbandono
Il proprietario di una strada pubblica può deciderne l’abbandono.
La decisione dev’essere annunciata nel Foglio ufficiale e pubblicata negli albi comunali.
Le persone che dimostrano un interesse legittimo possono chiedere, entro sei mesi dalla pubblicazione, che la strada sia loro ceduta in proprietà. Di preferenza la cessione viene fatta a favore delle persone che assicurano l’uso pubblico della strada. In questo caso la cessione avviene di regola a titolo gratuito. [41]
Se non è ceduta in proprietà a terzi conformemente al precedente capoverso, la strada entra a far parte dei beni patrimoniali del Cantone. In tale evenienza, salvo disposizione contraria del Dipartimento, essa è chiusa al pubblico. [42] C apitolo V a Percorsi ciclabili [43] Pianificazione
Il Cantone pianifica i percorsi ciclabili di interesse nazionale, cantonale o regionale tramite il Piano cantonale dei trasporti previsto dall’art. 7.
I percorsi ciclabili locali sono definiti dai piani regolatori comunali. Attuazione
Di principio i percorsi ciclabili sono attuati sulle strade già esistenti e ritenute idonee. Qualora queste strade appartengano a terzi, l’ente pubblico competente è tenuto a raccogliere preventivamente l’accordo dei proprietari e, nella misura in cui le stesse non fossero aperte al pubblico, acquisire i diritti d’uso necessa ri.
L’attuazione dei percorsi ciclabili ha luogo tramite la posa della segnaletica definita dal diritto federale oppure dalle norme tecniche emanate da associazioni professionali e dichiarate vincolanti dal Consiglio di Stato. La posa della segnaletica di direzione è in ogni caso approvata dal Consiglio di Stato.
Ove non fosse possibile o opportuno far capo alle strade già esistenti, l’ente pubblico competente provvede alla realizzazione delle necessarie opere stradali (piste ciclabili, corsie ciclabili e simili) e ai necessari cambiamenti di funzione secondo la procedura stabilita da questa legge. art. 12 4 I percorsi ciclabili inseriti nel Piano cantonale dei trasporti sono attuati dal Cantone. L’autorità cantonale può, previo accordo, delegare questo compito ai comuni oppure ad altri enti di diritto pubblico o privato. Per il finanziamento di questi percorsi fanno stato gli , 13, 14 e 15.
I comuni attuano a loro spese i percorsi locali. Manutenzione
La manutenzione dei percorsi ciclabili deve garantire la sicurezza dell’uso ed il valore delle opere secondo criteri tecnici ed economici progrediti, assicurare la piena capacità di transito nonché la massima sicurezza per il ciclista nel rispetto anche dell’ambiente circostante. art. 37 2 Essa comprende, oltre agli interventi elencati all ’ capoverso 2, pure la manutenzione della segnaletica e dell ’ illuminazione.
I comuni provvedono alla manutenzione di tutti i percorsi ciclabili fatta eccezione di quelli ubicati sulle strade cantonali all ’ esterno delle zone edificabili, la cui manutenzione è di competenza del Cantone.
Per la manutenzione relativa ai percorsi previsti nel Piano cantonale dei trasporti situati all ’ esterno delle zone edificabili e che non fanno capo alle strade cantonali, il Cantone versa ai comuni interessati dei contributi determinati in funzione della tipologia degli interventi necessari per assicurare gli standard di cui al capoverso 1. Catasto dei percorsi ciclabili
Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornato un catasto dei percorsi ciclabili. I comuni forniscono le informazioni relative ai percorsi da loro attuati.
Nel catasto sono definiti il tracciato e le principali caratteristiche tecniche di ogni tratto nonché la segnaletica. Capitolo VI Norme di polizia Uso delle strade
L’uso delle strade pubbliche o aperte al pubblico a scopo di circolazione è regolato dalla legislazione federale sulla circolazione stradale.
Il Consiglio di Stato può vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade cantonali, riservato il diritto federale. [48]
I Comuni sono competenti a disciplinare la circolazione sulle strade comunali o consortili secondo quanto previsto dalla legge organica comunale o da altre leggi cantonali.
L’uso delle strade pubbliche per bisogni diversi da quelli della circolazione è consentito, previo ottenimento di un’autorizzazione o di una concessione a titolo precario, se è compatibile alla destinazione della strada e non vi ostano motivi di polizia.
Sono in particolare soggetti ad autorizzazione o conces sione:
Il permesso è subordinato all’obbligo dell’avente diritto di provvedere alle necessarie misure di sicurezza, di riparare i danni causati alla strada, di rifondere le spese fatte nel suo interesse e di fornire in ogni momento le informazioni sull’ubicazione e lo stato delle proprie opere o impianti nella forma e secondo le modalità definite nel regolamento.
Mutando le circostanze, il proprietario della strada può modificare l’autorizzazione o la concessione, o anche revocarle, senza che l’avente diritto possa pretendere un’indennità qualsiasi.
Le tasse per l’uso speciale delle strade sono stabilite da una legge particolare e dai regolamenti comunali.
Per quanto non è espressamente disciplinato da questa legge, in relazione alle strade cantonali fanno stato le norme della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986. Chiusure di strade
Il Consiglio di Stato stabilisce annualmente le strade cantonali che rimangono chiuse nel periodo invernale, dandone comunicazione pubblica; la decisione è definitiva. [50]
La decisione sulla chiusura delle altre strade spetta al rispettivo proprietario, che ne darà notizia negli albi comunali.
La chiusura dev’essere motivata da ragioni economiche e di sicurezza del traffico.
Le strade chiuse al traffico devono essere tempestivamente segnalate col segnale di «Divieto generale di circolazione».
Le strade pubbliche possono essere chiuse anche totalmente al traffico quando ciò è indispensabile per l’esecuzione di lavori.
La chiusura di strade cantonali per altri motivi, quali gare, manifestazioni e feste, è subordinata all’autorizzazione del Consigl io di Stato.
Per la chiusura delle strade locali l’autorizzazione è rilasciata dal Municipio dietro preavviso dei competenti servizi cantonali.
In ogni caso la chiusura deve essere attuata conformemente alle norme sulla circolazio ne stradale. Accessi
La formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico.
Se la formazione è possibile su diverse strade, l’accesso deve di regola essere fatto su quella gerarchicamente inferiore.
Due o più proprietari possono essere obbligati a formare un accesso comune nell’interesse della sicurezza e della fluidità del traffico.
Qualora un accesso esistente comprometta la sicurezza della strada, l’ente pubblico titolare della stessa può esigere dal proprietario la sua modifica o, qualora esistano altre possibilità di accesso, la sua chiusura. [52] Scavi, edifici e impianti [53]
Chiunque intraprenda scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare la strada o mettere in pericolo la circolazione provocando franamenti di terreno o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano o mettendola altrimenti in pericolo, segnatamente tramite l’immissione o lo scolo di acque.
Il Dipartimento o il Municipio possono prescrivere appropriate misure di protezione.
Le costruzioni lungo le strade devono essere realizzate e conservate in modo da non compromettere la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico; quelle che minacciassero rovina devono essere restaurate o demolite per ordine del Municipio. Il Dipartimento può intervenire direttamente quando si tratta di opere adiacenti alla strada cantonale e il Municipio non agisca con la necessaria sollecitudine. Ostacoli alla circolazione [55]
Sui fondi adiacenti alle strade, in particolare all’interno delle linee di arretramento, è vietato realizzare opere o impianti (quali ad esempio opere di cinta o muri) come pure mettere a dimora o lasciar crescere vegetali che impediscono la visuale oppure nuocciono in altro modo alla sicurezza della circolazione.
Il proprietario della strada può esigere in ogni momento la rimozione degli ostacoli alla circolazione. Le eventuali contestazioni sono risolte conformemente alla Lespr.
Si possono tagliare i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggiano la strada o il fondo privato se il proprietario, dopo reclamo, non vi provvede entro un termine conveniente.
-52 … [57] Centri commerciali
La costruzione o l’ampliamento di centri commerciali aventi una superficie di vendita di almeno mq 1000 può essere autorizzata se, per quanto concerne il traffico, sono adempiute le seguenti condizioni:
Quando il loro uso ha conseguenze analoghe sul traffico, le restrizioni del primo capoverso sono applicabili anche ad altri tipi di costruzioni e di utilizzazione dei fondi. Capitolo VII Norme finali e transitorie Capitolo VII Vigilanza, disposizioni penali e rimedi giuridici [58] Vigilanza [59]
Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione di questa legge.
In capo di omissioni da parte dell’autorità comunale, esso può, previa diffida, sostituir si alle competenze del Comune.
Sono riservate le disposizioni della legge organica comunale e l’azione penale. C ontravvenzioni
Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con la multa fino a 20’000 franchi.
Le infrazioni concernenti le strade cantonali sono perseguite dal Dipartimento. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Le altre infrazioni sono perseguite dal Municipio in base alla legge organica comunale. Ricorsi
Contro le decisioni del Dipartimento e degli organi comunali, consortili e patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato.
-3 … [62] Capitolo VIII [63] Disposizioni transitorie e finali Progetto stradale [64]
La procedura del progetto stradale è applicabile anche in presenza di piani generali approvati. Nell’ambito del progetto stradale non sono ammesse opposizioni al principio dell’espropriazione o su oggetti già decisi con l’approvazione di piani generali pubblicati dopo la modifica legislativa in vigore dal 15 marzo 1995.
… [65] Entrata in vigore
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [66] Pubblicato nel BU 1983 , 133. [1] Legge modificata e riordinata dalla L 12.4.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 436. Vedi inoltre il messaggio 11 febbraio 2003 n. 5361 e il rapporto 25 agosto 2005 n. 5361. Precedenti modifiche: vedi note in calce alla legge. [2] C pv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [3] Cpv. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [4] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [5] Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [6] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [7] Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [8] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [9] Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [10] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [11] Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [12] Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [13] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [14] Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [15] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [16] Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [17] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [18] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [19] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU 2011, 542. [20] Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [21] Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715. [22] Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [23] Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [24] Cpv. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15. [25] Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [26] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [27] Art. modificato dalla L 24.9.2013 ; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013 , 481 . [28] Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [29] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [30] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [31] Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [32] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU 2009, 79. [33] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [34] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34. [35] Lett. introdotta dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [36] Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [37] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [38] Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.1 2 .2012 - BU 2012, 554. [39] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [40] Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [41] Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [42] Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [43] Titolo introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [44] Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [45] Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [46] Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [47] Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [48] Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [49] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [50] Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [51] Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [52] Cpv. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [53] Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [54] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [55] Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [56] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [57] Art. abrogati dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [58] Titolo modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [59] Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [60] Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [61] Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [62] Cpv. abrogati dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [63] Capitolo introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [64] Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554. [65] Art. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU 2006, 575. [66] Entrata in vigore: 1° luglio 1983 - BU 1983, 133. Entrata in vigore e riordino del 12 aprile 2006: 1° gennaio 2007 - BU 2006, 446. Precedenti modifiche: BU 1989, 41; 1990, 365; 1994, 95; 1994, 317; 1995, 159; 1997, 185; 2003, 156.