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725.210

Regolamento sulle strade nazionali

Preambolo

Regolamento

sulle strade nazionali

(del 27 novembre 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

art. 15 richiamata la Legge di applicazione della legge sulle strade nazionali (LaLSN) del 17 settembre 2007 e l’

della LF sulle espropriazioni del 20 giugno 1930 (RS 711);

decreta:

Scopo

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le competenze esecutive cantonali in materia di strade nazionali. Mandati

Art. 2

I mandati fondati su convenzione con la Confederazione disciplinano le competenze dei servizi cantonali interessati. Altri compiti

Art. 3

I compiti affidati al Cantone direttamente in base alla legge federale sono di competenza del Dipartimento del territorio, riservate le competenze fondate direttamente sulla legge di applicazione cantonale.

Il Dipartimento disciplina internamente i compiti dei suoi servizi. art. 15 Pretese ( LFespr.)

Art. 4

Il giudizio sulle pretese di indennità fondate sull’art. 15 LFespr. è di competenza del Pretore del luogo di situazione del fondo o del diritto interessato dagli atti preparatori dell’ente convenuto. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 5

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore dal 1° gennaio 2008.

Il regolamento sulle strade nazionali del 27 giugno 2000 è abrogato. Pubblicato nel BU 2007 , 696.