Lexipedia

726.100

Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici

LCPS

Preambolo

Legge

sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici

(LCPS)

(del 9 febbraio 1994)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985; [1]

- visto il messaggio 16 febbraio 1993 n. 4066 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I

Generalità

Scopo e campo d’applicazione

Art. 1

La presente legge disciplina la pianificazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione di reti comunicanti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici.

Essa si applica alle reti indicate nei piani approvati conformemente agli articoli 5 e 7. Attribuzioni generali

Art. 2

La rete dei sentieri escursionistici è pianificata e costruita dal Cantone; sistemata, mantenuta e segnalata dalle Organizzazioni turistiche regionali. [2]

In generale le reti dei percorsi pedonali competono ai Comuni. Coordinamento

Art. 3

Comuni e Cantone coordinano le loro reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici in funzione di tutte le altre attività d’incidenza territoriale e le armonizzano con i programmi ed i piani della Confederazione e dei Cantoni nonché delle Regioni limitrofe. Compiti del Dipartimento

Art. 4

Il Dipartimento definisce, per i percorsi pedonali e per i sentieri escursionistici, gli indirizzi generali e le direttive particolari d’esecuzione, sorveglia e coordina le attività ed i programmi dei Comuni e delle Organizzazioni turistiche regionali, fornisce consulenza e cura la formazione degli addetti. [3]

Nello svolgimento dei suoi compiti collabora con le organizzazioni private specializzate, cui può delegare determinate mansioni.

Il Consiglio di Stato può istituire una Commissione tecnica per i sentieri escursionistici. Capitolo II Percorsi pedonali Pianificazione

Art. 5

I Comuni designano nei loro piani regolatori i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la viabilità pedonale comunale.

Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi d’acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti, gli alpeggi; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.

I piani dei percorsi pedonali sono approvati secondo la procedura prevista per i piani regolatori comunali.

La facoltà di presentare ricorso è estesa anche alle organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione. Attuazione e finanziamento

Art. 6

La costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei percorsi pedonali previsti dai piani regolatori sono a carico dei Comuni.

I Comuni possono concordare con i Patriziati o con altre corporazioni pubbliche o private il trasferimento di compiti e oneri. Capitolo III Sentieri escursionistici Piano cantonale

  1. contenuti

Art. 7

Il Cantone designa in un apposito piano i percorsi, esistenti o previsti, che costituiscono la rete dei sentieri escursionistici.

Vi sono segnatamente fissati i percorsi che permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine, le fermate dei trasporti pubblici; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.

Nelle zone edificabili si designano, di regola, tratti di percorsi pedonali esistenti.

  1. allestimento

Art. 8

Il piano can tonale della rete dei sentieri escursionistici è allestito dal Dipartimento, in collaborazione con le Organizzazioni turistiche regionali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato. [4]

Sono consultati i Comuni, i Patriziati, le Regioni, l’Ente ticinese per il turismo ed i Servizi federali e cantonali interessati.

  1. pubblicazione e approvazione

Art. 9

Il piano è pubblicato a cura del Dipartimento presso le Cancellerie dei Comuni interessati, per un periodo di 30 giorni; durante questo periodo gli interessati possono presentare osservazioni o proposte al Consiglio di Stato, il quale approva il piano.

La pubblicazione è annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato rico rso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.

  1. revisione e modifica [6]

Art. 10

Il piano è rivisto periodicamente secondo la procedura prevista per la sua ap provazione. art. 9 2 Il piano è modificato localmente secondo la procedura prevista all’ La modifica è al lestita dal Dipartimento. Costruzione

  1. progetto e piano di finanziamento

Art. 11

Per ogni sentiero escursionistico da costruire il Dipartimento elabora il progetto, il preventivo dei costi e un piano di finanziamento.

I Comuni, le Organizzazioni turistiche regionali, i Patrizia ti ed altri enti pubblici o privati interessati partecipano al finanziamento dell’opera nella misura massima del 30% dei costi totali. [8]

Le singole partecipazioni sono determinate in funzione delle interessenze, dell’importanza dell’opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.

  1. ricorsi

Art. 12

Contro il piano di finanziamento tutti gli interessati alla spesa possono interporre rico rso al Consiglio di Stato.

  1. delega

Art. 13

La costruzione di sentieri escursionistici può essere delegata alle Organizzazioni turistiche regionali, ai comuni, ai patriziati o ad altri ent i pubblici con il loro accordo. Sistemazione, manutenzione e segnalazione

Art. 14

I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici sono assunti dalle Organizzazioni turistiche regionali.

Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale che il Gran Consiglio decide in sede di preventivo.

Il Dipartimento assegna i contributi alle singole Organizzazioni turistiche regionali in base all’estensione della loro rete ed al tipo dei sentieri escursionistici. Criteri di segnalazione

Art. 15

Su tutta la rete cantonale dei sentieri escursionistici la segnalazione è conforme alle direttive federali e cantonali.

Il Dipartimento può ordinare la rimozione di segnaletica non conforme. [12] Compiti delegabili

Art. 16

Le Organizzazioni turistiche regionali possono delegare in tutto o in parte i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici ad altri enti locali oppure ad altri enti pubblici o privati con il loro accordo.

Art. 16

a … [14] Capitolo IV Conservazione delle reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici Percorribilità

Art. 17

I percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici indicati nei piani sono liberamente percorribili a piedi.

I Comuni ed il Dipartimento, secondo le rispettive competenze, possono disciplinarvi altri usi, se compatibili con la destinazione pedonale. Obblighi dei proprietari

Art. 18

I proprietari devono tollerare sui loro fondi i segnali indicatori dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici.

Essi sono consultati preventivamente. Interventi sulle reti

  1. autorizzazione

Art. 19

Interventi che possono ostacolare o rendere disagevoli i percorsi pedonali o i sentieri escursionistici sono autorizzati solo quando esistono interessi prevalenti.

L’autorizzazione è concessa secondo le disposizioni della Legge edilizia per la licenza di costruzione.

  1. sostituzioni

Art. 20

Il Municipio o il Dipartimento, nell’ambito delle rispettive competenze, impone la sostituzione del percorso pedonale o del sentiero, a spese dell’autore dell’intervento, quando sono adempiute le condizioni previste dalla legislazione federale (art . 7 LPS).

Prima di procedere alla sostituzione deve essere ottenuta la modifica del piano, se la funzione o il tracciato del percorso pedonale o del sentiero escursionistico viene alterato in modo apprezzabile. Rimedi di diritto

Art. 20a

Contro le decisioni del Municipio o del Dipartimento è dato rico rso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Restano riservate le procedure rette da leggi speciali. Capitolo V Norme finali Modificazione di leggi

Art. 21

I. La legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata:

Art. 9

cpv. 1 lett. h) [17] II. La Legge sul turismo del 19 novembre 1970 è così modificata:

Art. 6

cpv. 1 lett. a) [18]

Art. 37

cpv. 4 (nuovo) e 5 [19]

Art. 42

cpv. 3 lett. a)

  1. abrogata

Art. 53

cpv. 1 lett. f) [20] Entrata in vigore

Art. 22

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore. [21] Pubblicata nel BU 1994 , 95. [1] RS 704 [2] Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439. [3] Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439. [4] Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439. [5] Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74; precedente modifica: BU 2009, 34. [6] Nota marginale modificata dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74. [7] Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74. [8] Cpv. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 439. [9] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34. [10] Art. reintrodotto dalla L 14.1 2.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedente modifica: BU 2014 , 15. [11] Art. modificato dalla L 25.6.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014 , 439. [12] Cpv. introdotto dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 74. [13] Art. modificato dalla L 14 .12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43; precedenti modifiche: BU 2007, 277; BU 2014, 439. [14] Art. abrogato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 43 ; pr ecedenti modifiche : BU 2007, 277; BU 2014, 439. [15] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34. [16] Le modifiche sono inserite nella L menzionata. [17] Le modifiche sono inserite nella L menzionata. [18] Le modifiche sono inserite nella L menzionata. [19] Le modifiche sono inserite nella L menzionata. [20] Le modifiche sono inserite nella L menzionata. [21] Entrata in vigore: 1° aprile 1994 - BU 1994, 95.