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Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri

Preambolo

Decreto esecutivo

che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri

del 6 giugno 2001 (stato 2 febbraio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’articolo 4 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS),

decreta:

Commissione cantonale dei sentieri

Art. 1

È istituita una Commissione cantonale dei sentieri che coadiuva il Dipartimento del territorio nell’adempimento delle sue competenze di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS). Scopo

Art. 2

La Commissione ha lo scopo di definire le strategie, definire gli assi di sviluppo e coordinare le attività di manutenzione e di sistemazione della rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike sul territorio cantonale svolte dalle Organizzazioni turistiche regionali (OTR) come pure di definirne i criteri e le direttive generali. Compiti

Art. 3

La Commissione svolge i seguenti compiti:

  1. stabilisce i criteri e le modalità per la costruzione, la manutenzione e la sistemazione della rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike e adotta le relative direttive particolari d’esecuzione;
  2. adotta i criteri e le modalità atte a garantire il controlling sull’utilizzo dei contributi cantonali;
  3. adotta criteri uniformi per l’applicazione della normativa federale in materia di segnaletica;
  4. stabilisce i criteri per la raccolta uniforme e coordinata dei dati per la digitalizzazione della rete e la pianificazione della segnaletica;
  5. coordina i programmi annuali e rassegna il programma al Dipartimento almeno un mese prima dell’inizio dell’anno di competenza rispettivamente un resoconto entro due mesi dalla fine dello stesso. L’anno di competenza inizia il primo marzo e si conclude a fine febbraio;
  6. valuta lo stato della rete e della segnaletica;
  7. favorisce lo scambio di conoscenze ed esperienze nella materia;
  8. su delega delle OTR può coordinare o eseguire interventi speciali di manutenzione, sistemazione, ripristino o segnaletica attingendo a un fondo di finanziamento centralizzato costituito a tal proposito in accordo con le OTR. Composizione

Art. 4

La Commissione è composta:

  1. da un rappresentante di ogni OTR;
  2. da un rappresentante di TicinoSentieri;
  3. da un rappresentante della Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio, che ne assume la presidenza e si avvale di un segretario.

Art. 5

… [5] Sedute

Art. 6

La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e delibera alla presenza della maggioranza dei membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Il voto del presidente è determinante in caso di parità. Consulenza

Art. 7

Se necessario , la Commissione può avvalersi del parere di specialisti esterni o di una commissione tecnica su argomenti per i quali non dispone delle specifiche competenze. Entrata in vigore

Art. 8

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore . [8] Pubblicato nel BU 2001 , 129. [1] Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27. [2] Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27. [3] Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27. [4] Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27. [5] Art. abrogato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27. [6] Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27. [7] Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27. [8] Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.