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Concordato Intercantonale sugli appalti pubblici

CIAP

Preambolo

Concordato

I ntercantonale sugli appalti pubblici

(CIAP) [1]

( 25 novembre 1994)

Approvato dal Dipartimento federale dell’economia pubblica il 14 marzo 1996

Modifica approvata dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (DCPA) del 15 marzo 2001

Sezione 1:

Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 Allegato

Il presente Concordato disciplina l’apertura reciproca degli appalti pubblici da parte dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti preposti a compiti cantonali o comunali. Esso coinvolge anche terzi, sempre che questi siano vincolati da accordi internazionali.

Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo, come pure trasporre nel diritto cantonale gli impegni derivanti in particolare dal Governement Procurement Agreement (GPA) e dall’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.

In particolare i suoi obiettivi sono:

  1. promuovere un’efficace concorrenza tra gli offerenti;
  2. g arantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, nonché un’aggiudicazione imparziale;
  3. assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
  4. c onsentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche. Riserva di altre convenzioni

Art. 2 Allegato

I Cantoni concordatari si riservano il diritto di:

  1. concludere tra loro altre convenzioni bilaterali o multilaterali al fine di estendere il campo di applicazione del presente Concordato o consolidare ulteriormente la loro collaborazione in altro modo;
  2. concludere convenzioni con le regioni confinanti e gli Stati limitrofi. Esecuzione

Art. 3

Le autorità competenti di ogni Cantone promulgano le disposizioni di esecuzione, che devono essere conformi al Concordato. Sezione 2: Organo intercantonale

Art. 4

L’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente dei Cantoni concordatari.

All’Organo intercantonale competono:

  1. la modifica del Concordato, con riserva del consenso dei Cantoni concordatari;
  2. la promulgazione delle direttive d’applicazione del Concordato;
  3. l’adeguamento dei valori soglia riportati negli allegati;
  4. bis il ricevimento e la trasmissione di domande volte a escludere determinati committenti dal campo d’applicazione del presente Concordato, sempre che altre imprese abbiano la possibilità di offrire queste prestazioni di servizio nella stessa area geografica essenzialmente alle stesse condizioni (clausola d’esclusione);
  5. (...)
  6. il controllo sull’esecuzione dell’accordo da parte dei Cantoni e designazione di un ufficio di controllo;
  7. la regolamentazione dell’organizzazione e della procedura per l’applicazione del Concordato;
  8. lo svolgimento di attività quale punto di contatto nell’ambito di convenzioni internazionali;
  9. la designazione di delegati cantonali in organismi nazionali e internazionali, nonché l’approvazione di regolamenti.

L’Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha diritto ad un voto, che viene espresso da un membro del competente Governo cantonale.

L’Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei Direttori cantonali interessate e con la Confederazione.

Art. 5

(…) Sezione 3: Campo d’applicazione Delimitazione

Art. 5

bis 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

Nel settore dei trattati internazionali, gli impegni derivanti da questi ultimi sono trasposti nel diritto cantonale.

Nel settore non contemplato da trattati internazionali, le disposizioni cantonali interne vengono armonizzate. Tipi di commesse

Art. 6

Nel settore dei trattati internazionali, il presente Concordato è applicabile alle commesse definite nei trattati internazionali, in particolare:

  1. commesse edili in merito all’esecuzione di opere di edilizia o di genio civile;
  2. commesse di forniture in merito all’acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita;
  3. commesse di prestazioni di servizio.

Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, il presente Concordato è applicabile a tutti i tipi di commesse pubbliche. Valori soglia

Art. 7

I valori soglia per il settore dei trattati internazionali figurano nell’allegato 1.

bis I valori soglia per il settore non contemplato dai trattati internazionali figurano nell’allegato 2.

ter L’imposta sul valore aggiunto non è considerata nella stima del valore della commessa.

Nel settore dei trattati internazionali, se per la realizzazione dell’opera edile sono aggiudicate diverse commesse, fa fede il valore globale dei lavori di sopra e sotto struttura. Commesse edili relative al settore dei trattati internazionali, che singolarmente non raggiungono il valore di due milioni di franchi e insieme non superano il 20% del valore dell’intera opera edile, devono essere aggiudicate almeno secondo le disposizioni applicabili al settore non contemplato dai trattati internazionali (clausola bagattella). Committente

Art. 8

Nel settore dei trattati internazionali sottostanno al presente Concordato:

  1. i Cantoni, i Comuni nonché le istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale o comunale, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;
  2. (...)
  3. autorità, nonché imprese pubbliche e private, dotate di diritti esclusivi o speciali, nei settori dell’erogazione dell’acqua, dell’energia, nonché dei trasporti, come pure delle telecomunicazioni. Sottostanno al presente concordato unicamente le commesse da esse aggiudicate in Svizzera, nell’esercizio di queste attività;
  4. altri committenti secondo i corrispondenti trattati internazionali.

Nel settore non contemplato dai trattati internazionali sottostanno inoltre al presente Concordato:

  1. altri enti preposti a compiti cantonali o comunali, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;
  2. oggetti e prestazioni sussidiati per più del 50 per cento dei costi complessivi.

Le aggiudicazioni, a cui partecipano diversi committenti secondo i capoversi 1 e 2, sottostanno al diritto del luogo di sede del committente principale. Le aggiudicazioni da parte di un ente comune sottostanno al diritto del luogo di sede dell’ente. Se quest’ultimo non ha una sede, è applicabile il diritto del luogo dell’attività principale o dell’esecuzione del lavoro. Rimangono riservati accordi deroganti.

Le aggiudicazioni di commesse di un committente secondo i capoversi 1 e 2, la cui esecuzione non ha luogo nel territorio giuridico della sua sede, sottostanno al diritto del luogo della sede del committente o, a titolo sostitutivo, del luogo dell’attività principale. Offerenti; reciprocità

Art. 9

Il presente Concordato è applicabile a offerte di offerenti che hanno sede o domicilio:

  1. in un Cantone concordatario;
  2. in uno Stato che è tenuto in virtù di un trattato internazionale ad applicare un regime di appalti pubblici.
  3. (...) Eccezioni

Art. 10

Il presente Concordato non è applicabile:

  1. alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficenza e istituti di pena;
  2. alle commesse assegnate nell’ambito di programmi d’aiuto all’agricoltura e alimentazione;
  3. alle commesse riguardanti oggetti di comune responsabilità ed attuazione, aggiudicate in virtù di un trattato internazionale;
  4. alle commesse aggiudicate a un’organizzazione internazionale in virtù di una speciale procedura;
  5. alle commesse per l’acquisto di armi, munizioni o materiale bellico, nonché per la costruzione di infrastrutture belliche e di comando nell’ambito della difesa nazionale e dell’esercito.

Il committente non è tenuto ad aggiudicare una commessa conformemente alle disposizioni del presente Concordato:

  1. se con ciò sono in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
  2. se ciò si rivela necessario per la tutela della salute e la vita dell’uomo, degli animali e dei vegetali;
  3. se con ciò si violano i diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale. Sezione 4: Procedura Principi generali

Art. 11

Nell’aggiudicazione delle commesse vengono osservati i seguenti principi:

  1. non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti;
  2. concorrenza efficace;
  3. divieto di negoziazioni;
  4. rispetto delle norme di ricusa;
  5. osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro;
  6. parità di trattamento tra donna e uomo;
  7. trattamento confidenziale delle informazioni. Tipi di procedura

Art. 12

Si distinguono i seguenti tipi di procedura:

  1. il pubblico concorso, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un’offerta;
  2. la procedura selettiva, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista. Tutti gli offerenti possono presentare una domanda di partecipazione. Il committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti possono presentare un’offerta. Il committente può limitare nell’avviso di gara il numero degli offerenti invitati a presentare un’offerta, nel caso in cui altrimenti l’aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo efficiente. Una concorrenza efficace deve essere garantita;
  3. bis la procedura mediante invito, nella quale il committente stabilisce quali offerenti sono direttamente invitati a presentare un’offerta, senza bando di concorso. Il committente deve richiedere se possibile almeno tre offerte;
  4. l’incarico diretto , con cui il committente aggiudica una commessa direttamente, senza bando di concorso.

(...)