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Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici

Preambolo

Decreto legislativo

concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato

inter cantonale sugli appalti pubblici [1]

(del 6 febbraio 1996)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 1995 n. 4444 del Consiglio di Stato;

preso atto dell’Accordo intercantonale sugli appalti, così come approvato dall’Assemblea straordinaria del 25 novembre 1994 della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente e della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell’economia pubblica;

decreta:

Ratifica

Art. 1

È ratificato il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, detto in seguito Concordato (allegato).

È ratificata la revisione 15 marzo 2001 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici. [2] Esecuzione

Art. 2

Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni per l’esecuzione del Concordato.

Art. 3

… [3] Autorità di ricorso

Art. 4

L’autorità di ricorso ai sensi del Concordato è il Tribunale cantonale amministrativo.

Salvo disposizioni contrarie contenute nel Concordato, la relativa procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [4] Entrata in vigore

Art. 5

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Esso entra in vigore [5] con la pubblicazione della dichiarazione di adesione del Cantone nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Pubblicato nel BU 1996 , 70 e 211. [1] Titolo modificato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66. [2] Cpv. introdotto dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66. [3] Art. abrogato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66. [4] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. [5] Entrata in vigore: 21.5.1996 - RU 1996, 1438 e BU 1996, 211.