1 La concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima dell’inoltro della richiesta di incentivo.
2 Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell’autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui all’articolo 10.
3 Se non indicato diversamente, per l’ottenimento dell’incentivo fanno stato le prescrizioni definite nell'allegato 6a dell'ordinanza sull’energia del 1° novembre 2017.
4 Il versamento dell’incentivo, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l’esecuzione dei provvedimenti incentivati è confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.
5 Oggetti di proprietà della Confederazione o del Cantone così come gli edifici soggetti all’esenzione dalla tassa sul CO 2 non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo.
6 Una lista d’attesa può essere introdotta se sulla base delle decisioni di concessione la disponibilità finanziaria non è sufficiente.
7 L’ammontare dell’incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi di cui all’articolo 11.
8 Gli oggetti e i provvedimenti al beneficio degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo non sono cumulabili con altri incentivi erogati dal decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia del 18 dicembre 2024 e dal decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024.
9 Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi per gli articoli da 6 a 11, rispettivamente 24 mesi per l’articolo 12, dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta. A seguito di una richiesta motivata, la SPAAS può prorogare i termini di decadenza indicati.
Sostituzione con impianti di riscaldamento a legna automatici