1 Per la messa fuori circolazione di un'automobile dotata di motore a combustione interna, con codice di emissione B04 o inferiore, è concesso l'incentivo seguente:
– fr. 2'000. – in caso di immatricolazione di una nuova automobile ibrida con codice di emissione B6a o superiore, oppure
– fr. 4'000. – in caso di immatricolazione di una nuova automobile totalmente elettrica o a celle a combustibile, con codice di emissione A24 rispettivamente A27. [10]
2 Per la messa fuori circolazione di motoveicoli, motoleggere, quadricicli a motore, quadricicli leggeri a motore o tricicli a motore aventi una velocità massima per la loro costruzione di almeno 45 km/h immatricolati prima del 1° gennaio 2005 è concesso l'incentivo seguente:
– fr. 1'000.− in caso di immatricolazione di nuovi motoveicoli, motoleggere, quadricicli a motore, quadricicli leggeri a motore o tricicli a motore aventi una velocità massima per la loro costruzione di almeno 45 km/h con codice di emissione C05 o superiore, oppure
– fr. 2'000.− in caso di immatricolazione di nuovi motoveicoli, motoleggere, quadricicli a motore, quadricicli leggeri a motore o tricicli a motore con propulsione totalmente elettrica aventi una velocità massima per la loro costruzione di almeno 45 km/h. [11]
3 Gli incentivi di cui ai capoversi 1 e 2 sono concessi unicamente se sono date cumulativamente le seguenti condizioni:
– il richiedente figurava come detentore del veicolo nella licenza di circolazione per almeno gli ultimi 2 anni prima della sua messa fuori circolazione;
– il veicolo messo fuori circolazione è stato immatricolato con targhe ticinesi per almeno 3 mesi all'anno nel corso degli ultimi 2 anni prima della sua messa fuori circolazione;
– il veicolo messo fuori circolazione deve essere rottamato o ceduto a terzi. In nessun caso il veicolo potrà essere rimesso in circolazione in Svizzera;
– il nuovo veicolo non è mai stato immatricolato in precedenza né in Ticino, né in un altro cantone né all'estero;
– il nuovo veicolo è acquistato presso concessionari o rivenditori con sede in Ticino. Fanno eccezione i veicoli che non dispongono di concessionari o rivenditori in Ticino. Sono esclusi veicoli acquistati al di fuori della Svizzera. [12]
4 In deroga al capoverso 3 la SPAAS si riserva la f acol t à di concedere l ’incen t ivo per l'acquisto di veicoli di dimostrazione di concessionari o rivenditori con sede in Ticino. Veicoli di dimostrazione sono considerati tali solo se sono stati immatricolati da meno di un anno e:
– per le automobili: se hanno meno di 5'000 km;
– per i motoveicoli, motoleggere, quadricicli a motore, quadricicli leggeri a motore o tricicli a motore aventi una velocità massima per la loro costruzione di almeno 45 km/h: se hanno meno di 2'000 km . [13]
5 Ogni richiedente (persona fisica o giuridica) può presentare al massimo una richiesta d’incentivo ai sensi del capoverso 1 e una ai sensi del capoverso 2 .
6 L’ottenimento dell’incentivo vincola il richiedente a mantenere il nuovo veicolo immatricolato a proprio nome per un periodo di almeno 12 mesi.
Capitolo quarto
Disposizioni finali
Abrogazione