Il consiglio di amministrazione si compone di 7 membri scelti fra cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone; è nominato dal Consiglio di Stato e l’intero consiglio o ogni suo singolo membro può essere revocato in ogni tempo per motivi oggettivamente fondati, previa informazione della Commissione del controllo del mandato pubblico.
I membri del consiglio di amministrazione devono garantire indipendenza e imparzialità. Non sono eleggibili o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, i funzionari dello Stato, i dipendenti dell’Azienda, i magistrati dell’ordine giudiziario eccettuati i giudici di pace, i parenti e i congiunti in linea diretta, i coniugi, i partner registrati, i conviventi di fatto, i fratelli e i cognati di membri del consiglio di amministrazione o di membri del Consiglio di direzione dell’Azienda e le persone condannate per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. [4]
Non sono di principio eleggibili nel consiglio di amministrazione, o devono rinunciare immediatamente alla carica quando si trovano in questo stato, i membri del consiglio di amministrazione o dipendenti di società o imprese che esercitano attività nei settori della produzione, trasporto o del commercio di energia ovvero di società o imprese che svolgono o appartengono a gruppi con attività in concorrenza con l’AET o con una società da essa affiliata o partecipata. Il Consiglio di Stato può derogare eccezionalmente a questi criteri se l’elezione è sorretta da un interesse assolutamente preminente dell’Azienda; in caso di conflitto di interessi il membro del consiglio di amministrazione si astiene dalla discussione e dal voto.
Il Consigliere di Stato a capo del Dipartimento delle finanze e dell’economia può partecipare a titolo informativo e consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione.
I membri del consiglio di amministrazione stanno in carica per la durata di tre anni con scadenza al 31 agosto; i membri uscenti sono rieleggibili fino a una durata massima del mandato di 12 anni. Criteri di nomina