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Legge sui trasporti pubblici

LTPub

Preambolo

Legge

sui trasporti pubblici

(LTPub) [1]

del 6 dicembre 1994 (stato 1° gennaio 2026)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957;

- la legge sul servizio delle poste del 2 ottobre 1924; [2]

- la legge federale sul trasporto pubblico del 4 ottobre 1985;

visti il messaggio 28 settembre 1993 n. 4162 del Consiglio di Stato e il rapporto 10 novembre 1994 n. 4162 R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

Scopo della legge è di permettere la realizzazione di una rete integrata di trasporto pubblico al servizio dei passeggeri, al fine di:

  1. permettere alla popolazione un’adeguata mobilità su tutto il territorio cantonale;
  2. migliorare il rapporto tra l’uso del trasporto pubblico e quello individuale motorizzato. Definizioni:
  3. trasporto pubblico

Art. 2

Il trasporto pubblico di persone comprende ogni servizio su strada, rotaia, funivia, funicolare e sui laghi esercitato in proprio dalla Confederazione o da altre imprese titolari di una concessione federale o di un’autorizzazione cantonale.

  1. linee d’importanza cantonale e locale

Art. 3

Sono d’importanza cantonale le linee regionali secondo le normative federali o quelle che servono località periferiche o servizi centrali, le linee transfrontaliere, le linee urbane d’interesse regionale e le linee che servono i posteggi di corrispondenza per utenti provenienti prevalentemente dall’esterno (impianti Park and Ride).

Sono linee d’importanza locale quelle che hanno lo scopo prioritario di servire capillarmente singoli quartieri o quelle che costituiscono un servizio supplementare rispetto alle linee di importanza cantonale. Competenze cantonali e comunali

Art. 4

Gli interventi del Cantone concernono le linee ed i servizi di trasporto che rivestono un’importanza cantonale e non sono destinati prevalentemente al traffico turistico.

Gli interventi dei Comuni concernono le linee ed i servizi d’importanza locale. Commissioni regionali dei trasporti

Art. 5

Le Commissioni regionali dei trasporti (in seguito Commissioni regionali), istituite dalla legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, operano anche nel settore dei trasporti pubblici. TITOLO I a [5] Trasporto di viaggiatori su strada Competenza per autorizzazioni, tasse e sorveglianza

Art. 5a

In applicazione della legislazione federale sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada, il Consiglio di Stato rilascia le autorizzazioni che conferiscono il diritto di trasportare regolarmente ed a titolo professionale viaggiatori su strada, che non sono sottoposte a concessione o autorizzazione federale.