E' istituita una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano per il periodo di prova di tre anni. art. 16 2 Il Consiglio di Stato è c ompetente a decidere la data d' inizio e a stipulare le convenzioni con le imprese di trasporto interessate allo scopo di realizzare il progetto ( e 17 LTP).
752.200
Decreto legislativo concernente l'istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano
Preambolo
Decreto legislativo
concernente l' istituzione di una Comunità
tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano
(del 17 dicembre 1996)
IL gran CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
- visto il messaggio 9 luglio 1996 no. 4556 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 22 ottobre 1996 no. 4556A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR della Commissione della gestione e delle finanze,
- richiamata la legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (LTP);
- preso atto del progetto di Comunità tariffale con la suddivisione in zone del territorio cantonale, il livello delle tariffe e le indennità a favore delle aziende di trasporto,
decreta:
Art. 1
Art. 2
È approvata la chiave di riparto dei costi a carico dei comuni.
Art. 3
Le spese derivanti dalla partecipazione dello Stato ai costi della Comunità sono a carico della gestione corrente del Dipartimento del territorio, Sezione dei trasporti.
Il Consiglio di Stato è tenuto a presentare un rapporto sui risultati del progetto entro due anni.
Nel caso in cui dovesse essere approvato un aumento delle tariffe a livello federale, il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il contributo del Cantone e dei comuni.
Art. 4
Trascorso il periodo di prova di tre anni il Consiglio di Stato è autorizzato a rendere definitivo il presente progetto di Comunità tariffale.
Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alla necessarie modifiche tecniche ed organizzative, in particolare per quanto riguarda la suddivisione in zone del territorio cantonale.
Art. 5
Le opposizioni inoltrate dai Comuni di: - Ascona - Besazio - Capolago - Carabietta - Losone - Paradiso - Rancate - Viganello sono respinte ai sensi dei considerandi espressi nel rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR e nei messaggi no. 4556 del 9 luglio 1996 e no. 4556A del 22 ottobre 1996 del Consiglio di Stato.
Art. 6
L' opposizione inoltrata dal comune di Gentilino è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi espressi nel rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR e nei messaggi no. 4556 del 9 luglio 1996 e no. 4556A del 22 ottobre 1996 del Consiglio di Stato.
Art. 7
Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [1] Pubblicato nel BU 1997 , 67. [1] Entrata in vigore: 7 febbraio 1997 - BU 1997, 67.