1 Il contributo è subordinato alle seguenti condizioni:
a) il posteggio per biciclette è ubicato presso una fermata del trasporto pubblico ed è inequivocabilmente a servizio degli utenti di questa fermata;
b) sono dimostrati la necessità e il potenziale di utenza del posteggio per biciclette per il quale è richiesto il contributo;
c) il posteggio per biciclette conta almeno cinque stalli secondo le direttive per il conteggio degli stalli per biciclette pubblicate dalla SM;
d) il posteggio è riservato esclusivamente alle biciclette ed è così segnalato;
e) il sistema di posteggio permette la sosta delle biciclette in sicurezza: è garantita la possibilità di legare il telaio (nel caso di posteggi per bicicletta esterni) e un’adeguata illuminazione.
2 Non possono essere finanziati posteggi per stazioni di bike sharing.
3 In assenza di una preventiva autorizzazione scritta della SM, la concessione o il versamento del contributo sono negati se i lavori di realizzazione dell’opera vengono iniziati prima dell’emanazione della decisione di contributo.
4 L’autorizzazione preventiva della SM non conferisce alcun diritto alla concessione del contributo.
5 Ogni beneficiario può ricevere complessivamente al massimo un importo di 100'000 franchi.
6 Per il calcolo del contributo sono computabili i seguenti costi:
a) i costi inerenti alla pianificazione, alla direzione lavori e alla sorveglianza;
b) i costi d’acquisto del terreno e quelli inerenti alla rilottizzazione dovuti al progetto;
c) i costi di costruzione e dei lavori di adattamento necessari;
d) i costi relativi alle misure di protezione dell’ambiente e del paesaggio, nonché alle misure di protezione contro i pericoli naturali.
7 Per il calcolo del contributo non sono computabili i seguenti costi:
a) i costi dovuti a misure particolari adottate su domanda di una delle parti interessate senza che siano assolutamente necessarie per l’opera; occorre tuttavia tenere conto in misura adeguata del progresso tecnico e degli usuali standard;
b) le indennità versate ad autorità e commissioni;
c) i costi d’acquisto e gli interessi dei crediti edilizi.
8 Il contributo non può essere concesso se l’opera beneficia già di una partecipazione diretta cantonale ai costi, in particolare attraverso i programmi di agglomerato e i piani regionali dei trasporti.
9 Il contributo può essere concesso soltanto se l’opera è eseguita da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.
10 Il versamento del contributo, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l’esecuzione dell’opera è confermata alla SM tramite l’invio di una documentazione finale di opera eseguita.
11 Il pagamento avviene sulla base di un consuntivo corredato di documenti giustificativi. Il numero di stalli che beneficiano del contributo è definito secondo le direttive per il conteggio degli stalli per biciclette pubblicate dalla SM.
Decadenza del contributo