Ogni licenza di circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale di:
- fr. 10.-- per i carri a mano provvisti di motore;
- fr. 21.-- per ciclomotori;
- fr. 52.-- + (1,80 x potenza (kw DIN) per i motoveicoli e le motoleggere;
- un supplemento del 50% sulle imposte di circolazione previste per i motoveicoli a tre ruote fino a kg 400 (peso a vuoto), i motoveicoli con il carrozzino laterale, i motoveicoli speciali, i tricicli a motore fino a kg 1000 (peso a vuoto), i quadricicli a motore e i quadricicli leggeri a motore;
- per le automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti: ((massa a vuoto x 0.1) + (kW x coefficiente CO 2 (Kv)) x coefficiente cantonale (K); fr. 105.- + (fr. 5.70 x potenza (kW DIN)) per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassi e tricicli a motore oltre kg 1000 (massa a vuoto); fr. 105.- + (fr. 31.50 x numero posti a sedere) per gli autobus e gli autosnodati; fr. 105.- + (10 x potenza (kW DIN)) per gli altri autoveicoli pesanti; [2]
- fr. 125.-- per gli autoveicoli d’epoca; fr. 90.-- per i motoveicoli d’epoca;
- fr. 5.-- per la speciale autorizzazione di trasportare una seconda persona sul sedile posteriore dei motoveicoli;
- fr. 105.– per i rimorchi con peso totale < 750 kg ; fr. 150.– per i rimorchi con peso totale > 750 kg e < 3500 kg ; fr. 200.– per i rimorchi con peso totale > 3500 kg e < 10000 kg ; fr. 300.– per i rimorchi con peso totale > 10000 kg ; [3]
- fr. 630.-- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli; fr. 380.-- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli ad uso limitato;
- fr. 190.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per motoveicoli e motoleggere;
- fr. 125.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per veicoli agricoli, autoveicoli da lavoro e veicoli speciali;
- fr. 125.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per i rimorchi;
- fr. 125.-- per gli autoveicoli da lavoro (macchine semoventi) e per i veicoli speciali;
- fr. 65.– per gli autoveicoli da lavoro (carri da lavoro); [4]
- fr. 21.-- per i rimorchi di motoveicoli e di motoleggere;
- fr. 80.-- per i veicoli a motore agricoli.
I rimorchi agricoli sono esonerati dall’imposta di circolazione. [5]
... [6] Utilizzo del gettito e misure di adeguamento del gettito