La Conferenza è l’organo superiore. Essa comprende tutti i Cantoni concordatari. Ogni Cantone designa un rappresentante ufficiale e un rimpiazzante. Alle sedute della Conferenza possono partecipare anche altri rappresentanti del Cantone.
In seno alla Conferenza ogni Cantone ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.
La Conferenza ha le seguenti attribuzioni:
. l’allestimento delle prescrizioni concernenti la costruzione e l’esercizio delle funivie e delle sciovie sottoposte al concordato;
. la preparazione di un regolamento interno concernente i rapporti dei Cantoni con gli organi del concordato e con il servizio tecnico di controllo; l’allestimento di un capitolato per le mansioni e prestazioni del servizio tecnico di controllo e per la relativa tariffa;
. la nomina dei membri dell’Ufficio direttivo o del segretario, che resteranno in carica per un periodo di cinque anni; il Segretariato può essere affidato a un dicastero cantonale delle costruzioni, ad un altro servizio cantonale oppure a un’organizzazione appropriata;
. la nomina di due revisori dei conti;
. la designazione dell’organo tecnico di controllo;
. l’approvazione del preventivo, dei conti e del rapporto annuale nonchè la fissazione dei contributi cantonali;
. la trattazione di problemi comuni interessanti l’applicazione uniforme delle disposizioni concordate.
La Conferenza si riunisce ordinariamente una volta ogni anno. Il presidente può convocare in ogni tempo una Conferenza straordinaria ed è tenuto a farlo se ne viene fatta richiesta da parte di almeno 1/4 dei Cantoni concordatari.
Le trattande da includere nell’ordine del giorno devono essere comunicate tempestivamente; altri oggetti possono essere decisi solamente con il consenso di tutti i Cantoni. Ufficio direttivo