Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione del c oncordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951. Tassa d’autorizzazione
770.300
Legge d’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
LFun
Preambolo
Legge
d’applicazione del c oncordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esone rati dalla concessione federale
(LFun)
(del 9 aprile 2018 )
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 20 dicembre 2017 n. 7482 del Consiglio di Stato,
decreta:
Competenza
Art. 1
Art. 2
Per il rilascio, la modifica, il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio, è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5 ' 000 franchi .
L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell’impianto. Spese di controllo
Art. 3
Per il collaudo e per i successivi controlli periodici è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5 ' 000 franchi .
L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell’impianto. Tasse di cancelleria
Art. 4
Le tasse di cancelleria sono stabilite dal regolamento. Esigibilità
Art. 5
Le tasse sono dovute dal proprietario dell’impianto.
Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria. Contravvenzioni
Art. 6
Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge, del concordato o del regolamento è punito con la multa sino a 20 ' 000 franchi .
Le contravvenzioni sono perseguite in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Abrogazione
Art. 7
La legge concernente la designazione delle autorità competenti per l’applica zione del c oncordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione del 2 dicembre 2008 è abrogata. Entrata in vigore
Art. 8
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore [1] . Pubblicata nel BU 2018 , 253 . [1] Entrata in vigore: 1 luglio 2018 - BU 2018, 253.